Cassazione Civile, Ordinanza n. 13938/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un socio al 6% di una s.r.l. a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento IRPEF per il 2009, assumendo la percezione di redditi di partecipazione non dichiarati derivanti dal maggior reddito accertato in capo alla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che l'avviso societario non gli era stato notificato e che comunque non vi erano elementi per ritenere distribuiti ai soci gli utili extracontabili. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo consentito al socio contestare l'accertamento e ravvisando la prova del reinvestimento del maggior reddito societario. In Cassazione l'Agenzia articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e sulla rappresentanza per avere la CTR ritenuto necessario notificare al socio l'avviso societario; 2) violazione delle norme sull'avviso di accertamento e sullo Statuto del contribuente per avere la CTR affermato che l'accertamento societario fosse sconosciuto al socio; 3) vizio motivazionale per omesso esame della documentazione che dimostrava l'allegazione dell'atto societario all'avviso notificato al socio; 4) nullità della sentenza per avere deciso su una questione estranea al giudizio, cioè la fondatezza dell'accertamento societario ormai definitivo; 5) violazione delle norme sul reddito d'impresa e sull'onere della prova per avere consentito di riesaminare nel giudizio del socio la fondatezza dell'accertamento societario divenuto definitivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che, nella controversia sul reddito di partecipazione, il socio può sempre dimostrare che il maggior reddito accertato in capo alla società non è stato distribuito, ma è stato reinvestito o accantonato. La CTR aveva fondato il rigetto dell'appello dell'Ufficio proprio sulla prova del reinvestimento del maggior reddito societario e sull'assenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione su tale punto. L'Agenzia, invece, si era limitata a sostenere in via generale l'intangibilità dell'accertamento societario definitivo, senza censurare la ratio decisiva della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
indica i diversi vizi denunciati nei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni, ma ritenuto non decisivo dalla Corte nel caso concreto.
richiamato dalla ricorrente sul tema della rappresentanza della società; la Corte non ne fa applicazione decisiva.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la pretesa mancanza di conoscenza dell'avviso societario; la Corte non accoglie la censura.
richiamato dallo stesso Ufficio sul contenuto dell'avviso di accertamento e sugli obblighi di allegazione; la Corte non ravvisa violazione rilevante.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare la nullità della sentenza tributaria; il motivo è stato respinto.
richiamato quale parametro della struttura della sentenza; la Corte non ha ravvisato nullità della decisione impugnata.
art. 47 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel quinto motivo, ma la Corte valorizza la disciplina generale del reddito di partecipazione senza accogliere la censura.
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; la Corte conferma la decisione di merito che ha escluso la distribuzione degli utili extracontabili.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo e della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Ufficio nel quadro delle norme sull'accertamento; non è accolto alcun profilo di violazione.
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che il socio deve provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al reddito di partecipazione del socio di una società a ristretta base partecipativa, il socio non può limitarsi ad affermare l'estraneità alla gestione sociale o a contestare in astratto l'accertamento, ma deve provare specificamente che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.
- La presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili è superabile se il contribuente dimostra che tali utili non sono stati effettivamente distribuiti, ma sono stati accantonati, reinvestiti o diversamente sottratti alla disponibilità dei soci.
- L'accertamento definitivo emesso nei confronti della società non impedisce, nel giudizio promosso dal socio contro il proprio avviso di accertamento, di scrutinare la questione della effettiva distribuzione degli utili extracontabili, che resta un fatto distinto e provabile dal contribuente.
- In cassazione è necessario censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una specifica prova liberatoria non adeguatamente attaccata, il ricorso è destinato al rigetto.
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