Cassazione Civile, Ordinanza n. 12096/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione a una contribuente per il pagamento di somme riferite a cinque cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento esecutivo, relativi a imposta di successione, TARSU, IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto deducendo di non avere ricevuto la notifica degli atti presupposti, oltre a eccepire la prescrizione parziale di alcuni crediti e l’avvenuto pagamento di alcune imposte. La CTP accoglieva solo in parte, riducendo il credito per intervenuta prescrizione di alcune voci; la CTR confermava il quadro decisorio rigettando gli appelli principali e incidentali. In cassazione l’ADER lamentava, con due motivi, che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale di prescrizione a IRAP e IVA invece del termine ordinario decennale, sostenendo altresì l’applicazione del decennio a tutti i crediti azionati. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale adesivo agli stessi motivi. La contribuente, con ricorso incidentale autonomo, censurava invece la CTR per non avere annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonostante la nullità della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo presupposto, sostenendo che l’impugnazione dell’atto consequenziale era sufficiente ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e che non era necessario eccepire la decadenza dall’azione accertativa né contestare il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’ADER perché proposto tramite avvocato del libero foro, in assenza dei presupposti che consentono alla stessa di avvalersene nel giudizio di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, perché duplicativo del primo. Ha invece accolto il primo ricorso incidentale adesivo dell’Agenzia delle Entrate limitatamente alla questione della prescrizione dei tributi, affermando che IRAP, IVA e in generale i tributi erariali azionati si prescrivono nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale, mentre resta quinquennale la prescrizione delle sanzioni. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della contribuente, rilevando che la CTR aveva erroneamente ritenuto sanata la nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto per effetto della sola impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria: l’omessa notifica dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando il solo atto consequenziale, e non è necessario contestare il merito della pretesa o eccepire la decadenza dell’ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è l’atto consequenziale impugnato dalla contribuente
termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari erariali in assenza di termine più breve
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
non applicabile ai tributi come IRAP e IVA secondo la giurisprudenza richiamata, perché l’obbligazione tributaria ha natura autonoma e unitaria
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale
richiamato nei motivi dell’ADER in tema di prescrizione della riscossione
art. 20 D.Lgs. n. 112 del 1999
richiamato nei motivi dell’ADER in tema di prescrizione della riscossione
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
consente al contribuente di impugnare il solo atto consequenziale deducendo la nullità derivante dalla mancata notifica dell’atto presupposto, oppure di impugnare anche quest’ultimo
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo solo quando sia tempestivamente impugnato lo stesso atto notificato, non un atto diverso
consente al difensore di stare in giudizio personalmente; la parte contribuente si era difesa da sé in appello
termine lungo per la proposizione del ricorso incidentale adesivo
richiamato per la tempestività del ricorso incidentale della contribuente
richiamato per la disciplina del controricorso/ricorso incidentale
richiamato per la forma del ricorso incidentale
richiamato quanto alla replica al ricorso incidentale
disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione
impedisce il deposito separato di documenti non attinenti all’ammissibilità del ricorso per cassazione
consente la cassazione con rinvio nei limiti delle censure accolte
il giudice di rinvio regola anche le spese del giudizio di legittimità
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice tributario di secondo grado
art. 1, comma 8, D.L. n. 193 del 2016
disciplina il patrocinio dell’ADER, che può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato o, nei limiti previsti, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati
art. 43 R.D. n. 1611 del 1933
richiamato come norma che consente il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e, nei limiti indicati, l’eventuale ricorso al libero foro
art. 4-novies D.L. n. 34 del 2019
norma di interpretazione autentica sulla disciplina del patrocinio di ADER
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicato nei confronti dell’ADER per la disciplina speciale richiamata
Massime di principio
- In sede tributaria, l’omessa notifica dell’atto presupposto rende invalido l’atto consequenziale, e il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto l’atto successivo, senza dover necessariamente contestare il merito della pretesa o dedurre la decadenza dell’ufficio.
- La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo opera solo se è tempestivamente impugnato l’atto affetto dal vizio; non basta l’impugnazione di un atto diverso, anche se consequenziale e fondato su quello non notificato correttamente.
- Per i tributi erariali come IRAP e IVA, in assenza di una specifica previsione di prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale; non trova applicazione il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. per il solo fatto che l’imposizione abbia cadenza periodica.
- Le sanzioni tributarie seguono una disciplina prescrizionale autonoma e restano soggette al termine quinquennale previsto dalla normativa speciale.
- Nel giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro solo nei casi e con le modalità consentite dalla disciplina speciale e dalla convenzione applicabile; in mancanza dei relativi presupposti, il ricorso è inammissibile.
- Il controricorso adesivo che sostanzialmente introduce un ricorso incidentale può essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., purché sia rispettata la disciplina propria dell’impugnazione incidentale.
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