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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12096/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione a una contribuente per il pagamento di somme riferite a cinque cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento esecutivo, relativi a imposta di successione, TARSU, IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto deducendo di non avere ricevuto la notifica degli atti presupposti, oltre a eccepire la prescrizione parziale di alcuni crediti e l’avvenuto pagamento di alcune imposte. La CTP accoglieva solo in parte, riducendo il credito per intervenuta prescrizione di alcune voci; la CTR confermava il quadro decisorio rigettando gli appelli principali e incidentali. In cassazione l’ADER lamentava, con due motivi, che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale di prescrizione a IRAP e IVA invece del termine ordinario decennale, sostenendo altresì l’applicazione del decennio a tutti i crediti azionati. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale adesivo agli stessi motivi. La contribuente, con ricorso incidentale autonomo, censurava invece la CTR per non avere annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonostante la nullità della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo presupposto, sostenendo che l’impugnazione dell’atto consequenziale era sufficiente ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e che non era necessario eccepire la decadenza dall’azione accertativa né contestare il merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’ADER perché proposto tramite avvocato del libero foro, in assenza dei presupposti che consentono alla stessa di avvalersene nel giudizio di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, perché duplicativo del primo. Ha invece accolto il primo ricorso incidentale adesivo dell’Agenzia delle Entrate limitatamente alla questione della prescrizione dei tributi, affermando che IRAP, IVA e in generale i tributi erariali azionati si prescrivono nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale, mentre resta quinquennale la prescrizione delle sanzioni. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della contribuente, rilevando che la CTR aveva erroneamente ritenuto sanata la nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto per effetto della sola impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria: l’omessa notifica dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando il solo atto consequenziale, e non è necessario contestare il merito della pretesa o eccepire la decadenza dell’ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede tributaria, l’omessa notifica dell’atto presupposto rende invalido l’atto consequenziale, e il contribuente può far valere tale vizio impugnando soltanto l’atto successivo, senza dover necessariamente contestare il merito della pretesa o dedurre la decadenza dell’ufficio.
  • La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo opera solo se è tempestivamente impugnato l’atto affetto dal vizio; non basta l’impugnazione di un atto diverso, anche se consequenziale e fondato su quello non notificato correttamente.
  • Per i tributi erariali come IRAP e IVA, in assenza di una specifica previsione di prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale; non trova applicazione il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. per il solo fatto che l’imposizione abbia cadenza periodica.
  • Le sanzioni tributarie seguono una disciplina prescrizionale autonoma e restano soggette al termine quinquennale previsto dalla normativa speciale.
  • Nel giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro solo nei casi e con le modalità consentite dalla disciplina speciale e dalla convenzione applicabile; in mancanza dei relativi presupposti, il ricorso è inammissibile.
  • Il controricorso adesivo che sostanzialmente introduce un ricorso incidentale può essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., purché sia rispettata la disciplina propria dell’impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della provaGiudicato

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