Cassazione Civile, Ordinanza n. 10283/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali, IVA, IRAP e IRPEF per l’anno d’imposta 2007. Il contribuente aveva contestato in primo e in secondo grado, tra l’altro, la tempestività dell’appello dell’Agenzia, la mancata comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 2 d.lgs. 462/1997, la carenza di motivazione della cartella, l’insufficiente indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e la mancanza di sottoscrizione dell’atto. La CTR aveva rigettato il ricorso originario del contribuente, ritenendo regolare la notificazione dell’appello, infondate le eccezioni di inammissibilità, sufficiente la motivazione della cartella mediante richiamo alle dichiarazioni del contribuente e non necessaria la sottoscrizione. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi, lamentando: tardività dell’appello dell’Agenzia per errata considerazione della data di spedizione/consegna postale; omessa pronuncia e/o violazione delle norme sul controllo automatizzato per mancato invio dell’avviso bonario; violazione degli obblighi di motivazione della cartella; insufficiente motivazione sui criteri di calcolo degli interessi; nullità per mancata sottoscrizione della cartella. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, richiamando la giurisprudenza consolidata e, sulla questione degli interessi, la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 22281/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le doglianze sulla tempestività dell’appello, sulla necessità dell’avviso bonario, sulla motivazione della cartella e sugli interessi; ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa alla mancata sottoscrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate. Quanto a Equitalia Sud S.p.a., la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso, poiché il ricorso è stato ritenuto prima facie infondato.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività dell’appello; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, valorizzando la data di consegna dell’atto all’ufficio postale.
Usato nel motivo sulla tempestività dell’appello; la Corte ha ribadito che, per la notificazione diretta via posta, rileva la consegna all’ufficio postale.
Richiamato per la disciplina della notificazione postale; la Corte ha applicato il principio secondo cui il termine per il notificante decorre dalla consegna all’ufficio postale.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era in realtà pronunciato sulla questione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato talune censure inammissibili o infondate anche per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei controlli automatizzati, la cartella è legittima anche senza preventiva comunicazione di irregolarità se non emergono incertezze rilevanti nella dichiarazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato insieme all’art. 36-bis per contestare l’omesso avviso bonario; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Richiamato per la motivazione e la struttura della cartella di pagamento; la Corte ha ribadito che la sottoscrizione non è requisito di validità e che la cartella può essere redatta secondo il modello ministeriale.
La Corte lo ha interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione della cartella varia in base alla natura dell’atto e può essere assolto per relationem nei casi di controllo automatizzato; sugli interessi ha applicato il principio delle Sezioni Unite.
Richiamato per l’obbligo generale di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alle dichiarazioni del contribuente e, sugli interessi, il richiamo all’atto presupposto o alla base normativa.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
La Corte ha richiamato il principio per cui il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre necessario, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Invocato contro la mancata sottoscrizione della cartella; la Corte ha escluso che tale omissione determini invalidità dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle notificazioni eseguite direttamente a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine per impugnare rileva la data di consegna dell’atto all’ufficio postale e non quella, eventualmente successiva, di spedizione o inoltro.
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 può essere legittimamente notificata anche senza preventiva comunicazione di irregolarità, quando il controllo non comporti incertezze rilevanti sulla dichiarazione del contribuente.
- L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento è modulato in relazione alla funzione dell’atto: quando la pretesa deriva da dichiarazioni del contribuente già note al destinatario, è sufficiente il richiamo a tali dichiarazioni o all’atto presupposto, senza necessità di una motivazione analitica delle ragioni della pretesa.
- In tema di interessi iscritti a ruolo, se la cartella segue un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito e degli interessi, è sufficiente il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori maturati; se invece la cartella è il primo atto sulla pretesa per interessi, occorre indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi periodici.
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta, di regola, invalidità dell’atto, purché esso sia inequivocabilmente riferibile all’ente titolare del potere di emissione e risulti conforme al modello normativo previsto.
- Le censure che investono la motivazione dell’atto tributario sono inammissibili se non riproducono il contenuto essenziale dell’atto impugnato e se mirano, in sostanza, a rimettere in discussione accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →