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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24571/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP di Roma, del ricorso contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per oltre 4,7 milioni di euro. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulle istanze di sospensione cautelare dell’atto impugnato e della sentenza di primo grado; (2) violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altre asserite coobbligate solidali; (3) difetto di motivazione e di allegazione dell’atto, per mancata indicazione di immobili, rendita, valore, natura del credito e atti richiamati; (4) omesso esame e motivazione contraddittoria su molteplici questioni di merito, tra cui l’asserita estraneità della società al debito, la mancanza dei presupposti per l’iscrizione ipotecaria, la mancata prova della notifica delle cartelle e dell’intimazione, la prescrizione/decadenza, la mancata indicazione degli interessi e degli aggi; (5) tardiva costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione e pretesa applicazione del principio di non contestazione; (6) invalidità della notifica dell’atto per mancato invio della raccomandata informativa; (7) violazione delle regole su prova e non contestazione, con sostanziale contestazione della valutazione delle prove operate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quarto e settimo, e infondati il quinto e il sesto. In particolare, ha escluso che i vizi del procedimento cautelare possano travolgere la sentenza di merito; ha dichiarato nuova e non autosufficiente la censura sul litisconsorzio; ha rilevato che i motivi terzo e quarto non si confrontavano con la motivazione della CTR e, in parte, miravano a contestare direttamente l’atto impugnato e non la sentenza; ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, specie in presenza di doppia conforme; ha affermato che la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non comporta nullità; ha ribadito che la notifica della cartella e degli atti successivi può avvenire con raccomandata diretta senza raccomandata informativa; ha infine condannato la società al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    la sospensione cautelare degli effetti dell’atto cessa con la pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché l’omessa decisione sull’istanza cautelare non arreca un pregiudizio idoneo a incidere sulla successiva sentenza di merito.

  • art. 52 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 47 in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulle istanze cautelari.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dedotta in cassazione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata autosufficientemente localizzata negli atti di causa.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità per omessa integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per novità.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato per contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la disciplina della notifica degli atti della riscossione.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifiche formalità e allegazioni; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    la notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi può avvenire tramite invio diretto di raccomandata A/R da parte del concessionario, senza raccomandata informativa.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla raccomandata informativa.

  • L. 212/2000

    invocata per il difetto di motivazione e per asserite violazioni dello statuto del contribuente; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.

  • L. 241/1990

    richiamata per il requisito della motivazione dell’atto amministrativo; la Corte non ha ravvisato un vizio idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base di vari motivi formalmente impostati come violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza/procedimento; la Corte ha escluso che i motivi fossero ammissibili o fondati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi consentiti dalla disciplina della doppia decisione conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso; la mancata critica alle rationes decidendi o la carenza di indicazione dei fatti e degli atti determina inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di deposito e specificazione del fatto storico omesso.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non determina nullità, ma solo decadenze limitate.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    il resistente tardivamente costituito conserva comunque la facoltà di contestare fatti, norme e produrre documenti nei limiti previsti.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non assistiti da tale valore.

  • art. 116 c.p.c.

    si configura violazione solo in presenza di errata attribuzione del valore probatorio legale o di utilizzo di prove fuori dai limiti consentiti.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per la non contestazione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a una rivalutazione del merito.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    la soccombenza comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere fatti valere, come vizi della sentenza, eventuali irregolarità di un procedimento cautelare autonomo e strumentale, quando la decisione di merito abbia comunque definito la controversia.
  • In presenza di una doppia conforme, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica delle argomentazioni effettivamente poste a base della decisione rende il motivo inammissibile.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza puntuale indicazione dell’avvenuta deduzione nei gradi precedenti e dei relativi atti processuali.
  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non determina nullità del giudizio, ma solo la perdita di alcune facoltà processuali non rilevabili d’ufficio; restano salvi il diritto di contestare fatti e norme e quello di produrre documenti nei limiti consentiti.
  • La notificazione della cartella di pagamento e degli atti della riscossione può avvenire mediante raccomandata A/R inviata direttamente dal concessionario, senza necessità di raccomandata informativa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L’omessa considerazione dei motivi effettivamente posti a base della sentenza impugnata si traduce in un "non motivo" e comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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