Cassazione Civile, Ordinanza n. 24564/2026 del 08/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria provinciale, del saldo di euro 57.763,30 dovuto a una struttura privata accreditata per prestazioni di diagnostica per immagini eseguite nell'anno 2017. La struttura sosteneva che, in assenza di un nuovo contratto per il 2017, dovesse applicarsi il contratto sottoscritto per il 2016, contenente una clausola di proroga/prosecuzione delle condizioni fino alla stipula del successivo contratto, e chiedeva la condanna al pagamento anche in via subordinata ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione. L'azienda sanitaria contestava la pretesa, deducendo l'inefficacia delle clausole di proroga sine die, l'intervenuto rifiuto ingiustificato della struttura di sottoscrivere il contratto per il 2017, il difetto di legittimazione passiva dell'azienda e la necessità di considerare come legittimata la Regione. Il Tribunale rigettava la domanda; in appello la struttura otteneva invece la condanna dell'azienda sanitaria. In cassazione l'azienda articolava due motivi: con il primo, denunciava violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che la clausola del contratto 2016 non potesse essere interpretata nel senso di far proseguire automaticamente il rapporto per il 2017 e che l'effetto sospensivo derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto successivo scaturisse ex lege e in capo alla Regione; con il secondo, lamentava violazione della disciplina dei rapporti tra amministrazione e privati accreditati e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione della Corte d'appello secondo cui la mancata partecipazione alla convocazione per la stipula del 16.3.2018 non costituiva prova di rifiuto definitivo e secondo cui lo schema contrattuale allegato era incompleto e non consentiva una valida sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, attività precluse in sede di legittimità se il giudice di merito ha adottato un'interpretazione plausibile e giuridicamente corretta. In particolare, ha reputato corretta l'interpretazione della clausola contrattuale del 2016 che prevedeva la conferma provvisoria delle condizioni fino alla stipula del successivo contratto, destinato ad avere efficacia dal 1° gennaio 2017, nonché la valutazione di fatto secondo cui non risultava provato un rifiuto definitivo alla stipula del contratto 2017 e non era stata attivata la procedura prevista per la mancata stipula. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario introdotto in primo grado
invocato in via subordinata dalla parte attrice per il pagamento dell'importo richiesto
la Corte ribadisce che il primo criterio interpretativo è il dato letterale, che non può essere ignorato quando esprime in modo chiaro e univoco la volontà delle parti
richiamato quale criterio ermeneutico da coordinare con la complessiva interpretazione del contratto
richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede
richiamato quale criterio volto a preferire l'interpretazione utile dell'accordo
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei rapporti con gli accreditati e l'effetto della mancata sottoscrizione del contratto successivo impedissero la soluzione accolta in appello
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge, ma la Corte osserva che non può essere usato per una mera critica del risultato interpretativo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di omesso esame, ma la Corte precisa che non è utilizzabile per chiedere una rivalutazione del merito, salvo l'anomalia motivazionale nei limiti elaborati dalle Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa ritenuta più convincente.
- Quando la clausola contrattuale ha un tenore letterale chiaro e univoco, il giudice deve attenersi al dato testuale: non è consentito sovrapporre una diversa volontà ipotetica delle parti se non emerge divergenza tra lettera e spirito dell'accordo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la formale deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo può rilevare solo nei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite; non è deducibile il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- In presenza di una clausola che preveda la prosecuzione provvisoria delle condizioni contrattuali fino al successivo accordo, il giudice può ritenere applicabili tali condizioni alle prestazioni rese nel periodo intermedio se la lettera dell'accordo lo consente e se non risulta una diversa disciplina espressa del caso di mancata stipula.
- L'accertamento della mancata stipula di un contratto e dell'eventuale rifiuto di sottoscrizione richiede la verifica delle risultanze processuali; in cassazione non può essere sovvertito se la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24560/2026 del 08/08/2026
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24561/2026 del 08/08/2026
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24562/2026 del 08/08/2026
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2026 del 08/08/2026
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2026 del 08/08/2026
- ordinanza_civile · 8 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2026 del 08/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →