Cassazione Civile, Ordinanza n. 24560/2026 del 08/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui la Cassa previdenziale chiede all'agente della riscossione il pagamento di somme residue non riversate in relazione a ruoli suppletivi del 1998 e ruoli principali del 1999 affidati alla riscossione coattiva. La Cassa deduce, per i ruoli 1998, l'operatività del principio del "non riscosso come riscosso"; per i ruoli 1999, l'obbligo di riversamento derivante dalla disciplina del d.lgs. n. 112/1999, perché il concessionario sarebbe decaduto dal diritto al discarico per omesso invio delle comunicazioni annuali e delle comunicazioni di inesigibilità. Dopo l'accoglimento del decreto ingiuntivo in primo grado, la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati la disciplina sopravvenuta della legge n. 228/2012, con conseguente esclusione o ridimensionamento delle responsabilità dell'agente. In cassazione la Cassa propone dieci motivi, centrati soprattutto su: inapplicabilità della legge n. 228/2012 agli enti privatizzati; necessità, per i ruoli oltre euro 2.000, dell'espletamento delle attività di riscossione e della trasmissione dell'elenco delle quote non riscosse; rilevanza del consolidamento del rapporto per effetto della perdita del diritto al discarico; non prorogabilità o interruzione dei termini per le comunicazioni di inesigibilità; applicabilità del termine del 30 giugno 2006 per i ruoli anteriori; mancanza di prova dei requisiti soggettivi richiesti per le proroghe normative; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla questione preliminare dei requisiti richiesti per rendere operative le proroghe. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso, controfirmato dalla controricorrente.
La decisione
La Corte prende atto della rinuncia rituale al ricorso depositata dalla ricorrente e sottoscritta anche dalla controricorrente, dichiara l'estinzione del processo e compensa integralmente le spese di lite, ritenendo di esercitare in tal senso il potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 2, c.p.c. In relazione al contributo unificato, esclude l'applicazione dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988
non riscosso come riscosso
Richiamato dalla ricorrente per sostenere, con riferimento ai ruoli 1998, l'obbligo di riversamento delle somme affidate alla riscossione.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999
Richiamati dalla ricorrente per affermare il diritto al riversamento e la perdita del diritto al discarico in caso di mancato invio delle comunicazioni dovute.
art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012
Nel giudizio di merito è stata ritenuta applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati; in sede di legittimità la Corte dà atto che la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite nel senso della compatibilità della disciplina con l'art. 6 CEDU.
art. 6 CEDU
Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno escluso il contrasto della disciplina della riscossione coattiva con i principi di preminenza del diritto e giusto processo.
art. 117, primo comma, Cost.
Evocato quale parametro costituzionale interposto rispetto all'art. 6 CEDU.
Attribuisce alla Corte il potere discrezionale di regolare le spese in caso di rinuncia al ricorso; nel caso concreto è stata disposta la compensazione integrale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore importo collegato alla soccombenza dell'impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tardività di documenti prodotti dall'agente della riscossione nel giudizio di appello.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia della Corte d'appello su una questione ritenuta preliminare.
Richiamato per denunciare la nullità della motivazione asseritamente apparente o mancante.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato quale norma che fonda i vari motivi di ricorso per cassazione.
art. 1, commi 527-529, legge n. 228/2012
La sentenza di legittimità richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina non viola l'art. 6 CEDU e si inserisce in un riassetto normativo non imprevedibile.
d.l. n. 203/2005, art. 3, comma 12
Evocato dalla ricorrente come fonte di proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, subordinata a specifici requisiti soggettivi.
d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 4-quinquies
Evocato dalla ricorrente come ulteriore norma di proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, con requisiti soggettivi specifici.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine ultimo e le conseguenze del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità.
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112/1999
Richiamato per affermare che, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, il termine ultimo per le comunicazioni di inesigibilità era il 30 giugno 2006.
art. 59, comma 4-ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999
Richiamato nel quadro delle regole sulle comunicazioni di inesigibilità e sul consolidamento del rapporto.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle proroghe normative.
art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le proroghe operano solo al ricorrere di specifici presupposti soggettivi.
Massime di principio
- In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il processo si estingue e la Corte può regolare discrezionalmente le spese, anche compensandole integralmente, senza che operi il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
- In materia di riscossione coattiva dei crediti della Cassa Forense, la disciplina introdotta dalla legge n. 228/2012 e, per i ruoli successivi, dalla legge n. 190/2014 è stata ritenuta compatibile con l'art. 6 CEDU e con l'art. 117 Cost., in quanto inserita in un riassetto normativo non imprevedibile né indebitamente interferente con il contenzioso.
- Le questioni concernenti la proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità e il venir meno del diritto al discarico devono essere lette alla luce della disciplina speciale della riscossione e delle eventuali pronunce nomofilattiche intervenute, senza isolare singoli segmenti normativi dal complessivo riassetto.
- Quando la decisione finale è resa senza esame del merito per effetto di rinuncia al ricorso, restano assorbite le censure sostanziali e processuali formulate con l'impugnazione, salvo la regolazione delle spese e degli effetti accessori espressamente decisi dalla Corte.
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