Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2007. Dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione, poi inizialmente ritenuta tardiva dall’Ufficio e quindi oggetto di una sentenza della CTP che aveva riconosciuto la tempestività dell’istanza e disposto la rimessione in termini, l’Agenzia aveva emesso un successivo atto denominato "annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela" relativo al precedente accertamento. Il contribuente aveva impugnato tale atto sostenendo che esso avesse natura sostitutiva del primo avviso di accertamento e fosse quindi un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato l’atto del 2014 come mero provvedimento di autotutela e non come nuovo accertamento; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione sul motivo di appello relativo alla non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili e alla natura sostitutiva del nuovo atto; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di adesione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché il rigetto dell’appello comportava implicitamente il rigetto delle questioni non trattate espressamente. Ha respinto anche il primo motivo, affermando che l’originario avviso di accertamento era già divenuto definitivo quando l’Ufficio emise l’atto di autotutela parziale; pertanto quest’ultimo era impugnabile solo per vizi propri e non poteva essere trasformato, in via giurisdizionale, in un nuovo atto impositivo sostitutivo del precedente. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo stato dimostrato che le ragioni di fatto della decisione di primo e secondo grado fossero diverse. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"

    L’elenco degli atti impugnabili viene richiamato per affermare che l’atto di autotutela, quando impugnato, può essere censurato solo per vizi propri e non per contestare nuovamente la fondatezza dell’originaria pretesa divenuta definitiva.

  • art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende automaticamente per 90 giorni il termine per impugnare l’avviso di accertamento; decorso tale termine senza definizione consensuale, il termine riprende a decorrere e l’atto può consolidarsi se non impugnato tempestivamente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato della sentenza che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di adesione rileva ai fini della decorrenza dei termini procedimentali e processuali, ma non consente di rimettere in discussione una pretesa ormai definitiva oltre i limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Vengono evocati i vizi denunciabili in cassazione; il motivo ex n. 5 è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione di rigetto dell’appello implica il rigetto delle questioni non affrontate espressamente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere il dedotto difetto motivazionale, ma la Corte non ravvisa il vizio.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e disciplina del giudizio tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1-4 dell’art. 360, con preclusione del vizio motivazionale di cui al n. 5 salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’atto di autotutela emesso su un avviso di accertamento già definitivo è impugnabile soltanto per vizi propri dell’esercizio del potere di autotutela; non è consentito usarlo come mezzo indiretto per riaprire il sindacato sulla pretesa tributaria ormai consolidata.
  • La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione produce una sospensione automatica di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso; decorso inutilmente tale periodo senza perfezionamento della definizione, il termine riprende a decorrere e l’atto può divenire definitivo se non tempestivamente impugnato.
  • La mancata convocazione del contribuente nell’ambito dell’accertamento con adesione non determina, di per sé, la nullità dell’accertamento, perché la convocazione costituisce una facoltà dell’Ufficio e non un obbligo sanzionato a pena di invalidità.
  • Il giudizio sul diniego di autotutela può riguardare solo la legittimità del rifiuto in relazione a profili di interesse generale all’eliminazione dell’atto, non la fondatezza originaria della pretesa tributaria già divenuta inoppugnabile.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto integrale dell’appello implica logicamente la reiezione delle questioni non espressamente esaminate in motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.