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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il recupero di somme che l’allora concessionario della riscossione non avrebbe riversato integralmente, relative a ruoli suppletivi 1998 e ruoli principali 1999. L’agente della riscossione propose opposizione deducendo difetto di giurisdizione, insussistenza del credito, proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, inammissibilità del procedimento monitorio ed erroneità del quantum. Il tribunale respinse l’opposizione, ma la corte d’appello ritenne applicabile la disciplina sopravvenuta della l. n. 228/2012 anche ai rapporti dell’ente previdenziale forense, affermando che il rapporto non era consolidato e che, per effetto dell’annullamento dei ruoli 1998-1999, le somme non erano dovute. In cassazione la ricorrente articolò cinque motivi, denunciando violazioni di norme sulla riscossione coattiva e sulla disciplina del discarico per inesigibilità, nullità della sentenza per omessa motivazione e ulteriori violazioni di norme del d.lgs. n. 112/1999 e della legislazione successiva. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositò rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rituale rinuncia al ricorso, verificata l’adesione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni nomofilattiche affrontate nel giudizio e già risolte dalle Sezioni Unite con sentenza intervenuta medio tempore. Ha infine escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, restando alla Corte il potere discrezionale di regolare le spese.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma, di stretta interpretazione, opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando nel corso del giudizio interviene una pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite su questione decisiva, la complessità della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità in presenza di rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRiscossione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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