Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2026 del 08/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il recupero di somme che l’allora concessionario della riscossione non avrebbe riversato integralmente, relative a ruoli suppletivi 1998 e ruoli principali 1999. L’agente della riscossione propose opposizione deducendo difetto di giurisdizione, insussistenza del credito, proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, inammissibilità del procedimento monitorio ed erroneità del quantum. Il tribunale respinse l’opposizione, ma la corte d’appello ritenne applicabile la disciplina sopravvenuta della l. n. 228/2012 anche ai rapporti dell’ente previdenziale forense, affermando che il rapporto non era consolidato e che, per effetto dell’annullamento dei ruoli 1998-1999, le somme non erano dovute. In cassazione la ricorrente articolò cinque motivi, denunciando violazioni di norme sulla riscossione coattiva e sulla disciplina del discarico per inesigibilità, nullità della sentenza per omessa motivazione e ulteriori violazioni di norme del d.lgs. n. 112/1999 e della legislazione successiva. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositò rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rituale rinuncia al ricorso, verificata l’adesione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni nomofilattiche affrontate nel giudizio e già risolte dalle Sezioni Unite con sentenza intervenuta medio tempore. Ha infine escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
attribuisce alla Corte un potere discrezionale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso; nel caso concreto è stata disposta la compensazione integrale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 1, commi 527, 528 e 529, legge n. 228/2012
richiamati tra i motivi di ricorso come norme sulla riscossione e sul discarico per inesigibilità
D.M. 15 giugno 2015
richiamato tra le censure della ricorrente in materia di riscossione
richiamati dalla ricorrente per la natura dell’ente previdenziale
artt. 17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.
richiamati nei motivi come parametri costituzionali
art. 6 CEDU
richiamato nei motivi e nella vicenda delle Sezioni Unite come parametro convenzionale in relazione al riassetto normativo sulla riscossione
artt. 19, comma 2, lett. b) e c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999
richiamati nei motivi e nel contraddittorio come disciplina del discarico per inesigibilità e delle comunicazioni del concessionario
art. 59, comma 4-ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999
richiamato tra i motivi di ricorso
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione
richiamato per la censura di motivazione insufficiente/omessa
indicati come norme di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza
Massime di principio
- In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, restando alla Corte il potere discrezionale di regolare le spese.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma, di stretta interpretazione, opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando nel corso del giudizio interviene una pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite su questione decisiva, la complessità della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità in presenza di rinuncia al ricorso.
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