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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24562/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una società cessionaria di un credito risarcitorio da sinistro stradale conveniva davanti al Giudice di pace due soggetti, chiedendo il ristoro di euro 207,40 per spese di noleggio di auto sostitutiva. La compagnia assicuratrice convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito. Il Giudice di pace di Naso, con sentenza, declinava la competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Patti. La compagnia assicuratrice proponeva appello deducendo, in via preliminare, l’erroneità della declaratoria di incompetenza; il Tribunale di Patti dichiarava però inammissibile l’appello, ritenendo che, trattandosi di sentenza resa dal giudice di pace secondo equità in controversia di valore inferiore a euro 1.100, l’unico rimedio fosse l’appello a motivi limitati ex art. 339 c.p.c., senza possibilità di censurare la statuizione sulla competenza. Contro tale decisione la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che anche nei giudizi equitativi l’appello a motivi limitati è il rimedio ordinario esperibile avverso le decisioni del giudice di pace sulla competenza; il secondo motivo non è esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che la sentenza con cui il giudice di pace statuisce sulla propria competenza, quando abbia natura decisoria e non meramente interlocutoria, non è impugnabile con regolamento di competenza ma soltanto con appello nei limiti previsti dall’art. 339 c.p.c.; inoltre, nelle controversie decise secondo equità ex art. 113, comma 2, c.c.p.c., l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. è comunque l’unico rimedio impugnatorio consentito anche per censure relative alla violazione delle norme sul procedimento, inclusa la competenza. Ne deriva che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    L’appello a motivi limitati contro le sentenze del giudice di pace decise secondo equità è l’unico rimedio impugnatorio ordinario consentito, e comprende anche censure relative alla violazione delle norme sul procedimento, incluse quelle sulla competenza.

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    Le controversie decise dal giudice di pace secondo equità rientrano nel regime dell’appello a motivi limitati previsto dall’art. 339 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e la riserva di deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice di pace che decide sulla propria competenza, se ha natura decisoria, non si impugna con regolamento di competenza ma con i rimedi ordinari previsti per le sentenze appellabili.
  • Nelle controversie decise dal giudice di pace secondo equità, l’appello a motivi limitati ex art. 339 c.p.c. è esperibile anche per dedurre violazioni delle norme sul procedimento, comprese le questioni di competenza.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello è erronea quando venga esclusa l’impugnabilità, nei limiti dell’art. 339 c.p.c., di una sentenza equitativa del giudice di pace che abbia statuito sulla competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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