Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22030 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di pagamento delle accise per gli anni 2008-2012. La CTR del Molise aveva confermato l’esenzione di Idroenergia, società consortile che produceva energia da fonti rinnovabili, ritenendola autoproduttrice. Con un unico motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1995 e dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999: ai fini dell’esenzione dalle accise, l’autoconsumo deve riferirsi al soggetto produttore e non può comprendere l’energia ceduta a consorziati, soggetti giuridici distinti. La società incorporante ha proposto ricorso incidentale condizionato su tre questioni, rimaste assorbite in appello, relative agli artt. 10 e 11 della L. n. 212/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, perché la parte vittoriosa in appello non può impugnare questioni che il giudice ha lasciato assorbite in assenza di soccombenza, neppure teorica. Ha cassato la sentenza della CTR del Molise e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare anche le questioni sugli artt. 10 e 11 dello Statuto del contribuente. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato. Il principio decisivo è che l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b), TUA copre l’energia rinnovabile consumata dalla stessa società produttrice, non quella ceduta a consorziati distinti; resta possibile l’esenzione per la quota effettivamente autoprodotta e autoconsumata, se ricorrono gli altri requisiti di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, comma 3, lettera b)

    l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati

    L’esenzione è circoscritta all’energia rinnovabile consumata dalla stessa impresa produttrice, in locali non abitativi e nel rispetto delle condizioni di legge, inclusa la potenza disponibile superiore a 20 kW. Non si estende all’energia ceduta a consorziati che sono soggetti giuridici autonomi.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 52, comma 1, 52, comma 2, lettera a), 53, commi 1, 4, 7, 8 e 9, 54, comma 1, 55, comma 1, e 57, comma 2

    Dalla lettura coordinata delle citate disposizioni si evince che, ai fini della presente controversia, tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo.

    La produzione per uso proprio comporta, in via generale, gli obblighi di denuncia, licenza, dichiarazione annuale e pagamento dell’accisa. Le esclusioni o esenzioni operano solo nei casi e alle condizioni espressamente previsti dal TUA.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, commi 1 e 2

    In tale contesto, la nozione di autoproduzione di cui al D.Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione.

    La definizione di autoproduttore del decreto Bersani, che per i propri fini considera anche l’energia utilizzata da consorziati, non determina l’ambito soggettivo dell’esenzione dalle accise: la definizione è limitata alle finalità del decreto e non prevale sulle regole tributarie del TUA.

  • Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 6

    La disposizione è richiamata quale antecedente della formulazione dell’esenzione per l’energia rinnovabile consumata dalle imprese di autoproduzione; la decisione non ne trae un’autonoma estensione dell’agevolazione ai consorziati.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, commi 1 e 3

    La disposizione è richiamata per ricostruire il passaggio dalle addizionali erariali all’imposta di consumo e la continuità delle agevolazioni, poi assorbite nella disciplina del TUA. Non modifica la conclusione che l’esenzione in esame non copre l’energia ceduta a soggetti consorziati distinti.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911

    La menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la prima parte dell'art. 2, comma 2, del decreto Bersani, includendo, pertanto, nell'esenzione i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ma non estendendo l'esenzione agli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

    L’estensione introdotta per i soci di determinate cooperative non include i membri di consorzi o società consortili. La norma si applicava soltanto all’anno d’imposta 2016 e non governa gli anni 2008-2012 oggetto della controversia.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 11

    Le questioni relative a queste disposizioni, rimaste assorbite in appello, non sono state decise nel merito dalla Cassazione e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    La norma non si applica al giudizio di cassazione per consentire alla parte vittoriosa di riproporre questioni assorbite; tali questioni possono essere fatte valere nuovamente davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della decisione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, e art. 13, comma 1-bis, come richiamato nel provvedimento

    Dichiarata l’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, in quanto il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a soggetti o usi non compresi nel testo normativo.
  • Per l’esenzione dalle accise sull’energia rinnovabile, occorre distinguere tra energia prodotta e consumata dalla stessa impresa e energia ceduta a soggetti giuridici distinti. Il fatto che i destinatari siano consorziati non rende l’energia ceduta autoconsumata dal produttore.
  • Una definizione di autoproduttore prevista da una disciplina settoriale per finalità diverse non si trasferisce automaticamente alla disciplina tributaria: rilevano il testo e la finalità della norma fiscale applicabile.
  • La parte vittoriosa nel merito non può proporre ricorso, neppure condizionato, contro questioni che il giudice ha lasciato assorbite, poiché manca la soccombenza. Se la sentenza viene cassata, può riproporre quelle questioni davanti al giudice di rinvio.
  • Le modifiche legislative successive devono essere applicate secondo la loro decorrenza: un’estensione dell’agevolazione prevista per un anno d’imposta non può essere utilizzata per periodi precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.