Sentenza del 06/08/2024 n. 22153 - Corte di Cassazione
Fallimento - Rimborso IVA - Compensazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva su un'istanza di rimborso IVA 2017 presentata dalla contribuente e sulla eccepita compensazione dall'Amministrazione a fronte di una cartella di pagamento IRES relativa all'a.i. 2007 (poi riscossa parzialmente). Questioni centrali: se l'Agenzia potesse opporre in via riconvenzionale il proprio controcredito senza averlo insinuato al passivo del fallimento né precisato nella procedura concordataria; quale sia il momento di insorgenza del credito erariale (anteriore o posteriore all'apertura della procedura concorsuale) e, pertanto, la sua opponibilità in compensazione; e l'effetto della consecutio/retrodatazione tra concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento sulla qualificazione temporale dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte qua, ritenendo che: 1) anche dopo omologa del concordato, e con la successione dell'assuntore alla massa, l'Amministrazione può opporre nel giudizio promosso dal curatore/assuntore l'eccezione riconvenzionale di compensazione anche se non ha insinuato il proprio credito al passivo né ne ha precisato l'ammontare nella procedura concordataria; 2) tuttavia, ai fini sostanziali, l'art. 56 L.F. limita la compensazione: l'Erario può compensare solo con crediti sorti dopo l'apertura della procedura, salvo che, per effetto della consecutio tra concordato e fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento venga retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato quando lo stato di crisi coincide con lo stato di insolvenza. La Corte ha quindi annullato la sentenza della CTR e rinviato per nuovo esame affinché il giudice di merito accerti il periodo di maturazione del credito erariale (ossia il 'fatto genetico' del credito) e determini quale parte, se presente, sia opponibile in compensazione.
Norme richiamate
Disciplina gli effetti del concordato omologato e la successione dell'assuntore alla massa; la Corte ricorda che l'assuntore è esposto alle eccezioni opponibili alla massa/curatore.
Norma richiamata in relazione agli effetti del concordato sui creditori e alle garanzie non estese ai terzi assuntori; la Corte distingue l'effetto di ammissione al passivo da quello della compensazione.
art. 56 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
Stabilisce i limiti della compensazione nel fallimento; applicata anche ai crediti erariali: l'Erario può opporre in compensazione solo crediti sorti dopo l'apertura della procedura, salvo effetto di retrodatazione per consecutio delle procedure.
Riferimento ai presupposti della compensazione tra obbligazioni reciproche; invocato nella censura sulla corretta applicazione dei requisiti della compensazione.
Richiamato rispetto ai requisiti di reciprocità e temporalità della compensazione (momento in cui i requisiti devono sussistere).
Norma procedurale utilizzata dall'Ufficio per sospendere il rimborso IVA; citata negli atti amministrativi della vicenda.
art. 69 r.d. 2440/1923
Richiamata dalla giurisprudenza citata circa l'adozione di strumenti amministrativi (es. fermo) dall'Amministrazione anche dopo l'insinuazione al passivo quale cautela a tutela del controcredito.
art. 69-bis legge fallimentare
Richiamata nella giurisprudenza di dettaglio relativa al computo dei termini e al periodo sospetto in caso di consecutio tra concordato e fallimento.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal curatore o dall'assuntore l'Amministrazione (o un terzo) può opporre in via riconvenzionale l'eccezione di compensazione anche se il proprio credito non è stato insinuato o ammesso al passivo; tale eccezione è finalizzata a paralizzare la domanda attorea fino a concorrenza del controcredito.
- La compensazione nei confronti di crediti concorsuali è soggetta al vincolo temporale previsto dall'art. 56 L.F.: l'Erario può compensare con crediti sorti dopo l'apertura della procedura; crediti anteriori non sono normalmente opponibili in compensazione contro crediti della massa.
- Quando vi sia consecutio tra concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento, la sentenza di fallimento può essere retrodatata alla domanda di concordato se emerge che lo stato di crisi coincideva con lo stato di insolvenza: ciò incide sulla qualificazione temporale dei crediti ai fini della compensazione.
- Per valutare la compensabilità è determinante il 'fatto genetico' del credito (quando è sorto), non solo la data di liquidazione o di esigibilità: il giudice di merito deve accertare il periodo di afferenza del credito.
- Se la compensazione è sollevata e il controcredito eccede l'importo della pretesa attorea, l'eccedenza non può essere soddisfatta con la domanda riconvenzionale ma occorre insinuarla al passivo tramite il rito concorsuale ordinario.
- L'omologa del concordato e la posizione dell'assuntore non impediscono in assoluto l'opposizione di eccezioni opponibili alla massa; tuttavia occorre distinguere effetti processuali (opponibilità delle eccezioni) ed effetti sostanziali/temporali (limiti stabiliti dall'art. 56 L.F.).
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