Sentenza del 05/08/2024 n. 264 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica relativa a forniture per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2011 per un importo complessivo di € 18.661,80, dedotta la sua incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE (mancanza di finalità specifiche) e la traslazione dell'onere dal fornitore al consumatore finale; il ricorrente ha agito nei confronti dell'Ufficio in ragione del 'silenzio rifiuto' alla richiesta di rimborso e della difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, che era sottoposto a procedura di concordato preventivo.
La decisione
L'appello del consumatore è stato accolto. La sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso per difetto di legittimazione attiva e per decorso dei termini è stata riformata: la Corte ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso delle addizionali addebitate indebitamente, ordinando all'Ufficio delle Dogane di provvedere al rimborso richiesto. La Corte ha ritenuto applicabile al consumatore la prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo e non il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14, comma 2, TUA; ha inoltre affermato che, quando la normativa nazionale rende giuridicamente impossibile per il consumatore far valere contro il fornitore l'incompatibilità dell'imposta con la direttiva (per tardiva o scorretta trasposizione), il consumatore può rivolgersi direttamente allo Stato (ADM) per ottenere il rimborso in forza del principio di effettività del diritto dell'Unione. Spese di lite compensate a favore del ricorrente: liquidate € 1.300 per il primo grado e € 1.500 per il grado d'appello, oltre IVA e contributi, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
art. 53, co. 1, lett. a; art. 14, comma 2
art. 53: individua il fornitore come soggetto passivo obbligato al versamento dell'accisa; art. 14, comma 2: il termine di decadenza biennale per il rimborso previsto per il soggetto di imposta non si applica all'azione del consumatore finale, che agisce per indebito oggettivo; dunque il consumatore beneficia della prescrizione ordinaria.
D.L. 28 novembre 1988, n. 511
art. 6 (commi richiamati nella sentenza)
disciplinava l'addizionale provinciale sull'accisa e il meccanismo di rivalsa; la sentenza valuta la legittimità dell'applicazione di tali addizionali alla luce del diritto dell'Unione.
Direttiva 2008/118/CE
art. 1, par. 2 (e richiami a art. 48 nella motivazione)
la direttiva stabilisce principi sull'accisa sull'energia; la tardiva o scorretta trasposizione in Italia delle sue disposizioni ha determinato l'illegittimità dell'addizionale applicata, e, secondo la CGUE, impone agli Stati membri di prevedere rimedi effettivi (principio di effettività) che consentano il rimborso dei tributi indebitamente percepiti.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
attuazione tardiva della Direttiva 2008/118/CE in Italia; la tardività è centrale per ritenere che i consumatori abbiano subito un onere indebito per effetto di una normativa nazionale non conforme.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
C-316/22 (Gabel Industria Tessile) e altri precedenti come C-35/05 Reemtsma, C-94/10 Danfoss, C-564/15 Farkas
CGUE: conferma il principio che lo Stato membro deve garantire il rimborso delle imposte indebitamente percepite e che il principio di effettività può imporre che il consumatore possa ottenere il rimborso direttamente dallo Stato quando la direttiva non ha efficacia orizzontale e rende giuridicamente impossibile l'azione contro il fornitore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
diverse pronunce citate dalla sentenza (es. Sez. V, 23 agosto 2023, n. 25151; Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33687; Sez. U., 7 luglio 2021, n. 12150)
la Cassazione ha delineato i limiti della legittimazione del consumatore nei confronti dell'ente impositore e le condizioni della legittimazione straordinaria: il principio di effettività può giustificare l'azione del consumatore verso l'amministrazione quando l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, ma la recente giurisprudenza europea amplia questa possibilità quando la normativa nazionale impedisce in radice l'azione orizzontale.
Massime di principio
- Se uno Stato membro ha tardivamente o scorrettamente recepito una direttiva UE che incide su imposte indirette (es. accise/addizionali), il consumatore finale può essere legittimato a chiedere direttamente allo Stato il rimborso delle somme addebitate in violazione della direttiva, in virtù del principio di effettività.
- La legittimazione del consumatore a rivolgersi all'amministrazione non richiede sempre la prova dello stato di insolvenza del fornitore: se la normativa nazionale impedisce al consumatore di far valere contro il fornitore l'illegittimità dell'imposta (efficacia orizzontale inesistente), il consumatore è 'giuridicamente impossibilitato' e può agire direttamente contro lo Stato.
- L'azione del consumatore contro l'amministrazione è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo e non come sostituzione del soggetto passivo: il rapporto di imposta resta tra fornitore e Stato, ma lo Stato diventa legittimato passivo per effetto del principio di effettività.
- Per l'azione del consumatore si applica il termine di prescrizione ordinario dell'azione civilistica di ripetizione dell'indebito e non il termine di decadenza biennale previsto per il soggetto passivo dall'art. 14 TUA; ciò offre al consumatore un arco temporale più favorevole per proporre la domanda.
- La domanda del consumatore può essere proposta davanti al giudice tributario quando si impugna un diniego/ silenzio rifiuto dell'amministrazione; la giurisdizione va valutata in base al petitum e alla natura della domanda (impugnazione del diniego tributario vs. azione civile ordinaria).
- È necessario documentare con chiarezza l'addebito dell'imposta nella fattura/contratto e l'effettivo pagamento al fornitore per poter ottenere il rimborso dallo Stato: il diritto sussiste in presenza di una corresponsione oggettivamente indebità addebitata quale quota del corrispettivo.
- In situazioni analoghe conviene verificare: a) se la normativa nazionale è conforme alla direttiva UE; b) se il consumatore può esercitare azione diretta o è giuridicamente impossibilitato ad agire contro il fornitore; c) quale termine prescrizionale si applica alla fattispecie prima di proporre domanda di rimborso.
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