Cassazione Civile, Ordinanza n. 01349/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento e pagamento relativi agli anni d'imposta 2010-2012, con i quali l'amministrazione finanziaria contestava a una società cooperativa che autoproduce energia elettrica l'illegittima applicazione dell'esenzione da accise prevista per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata in certe condizioni. In particolare, l'ufficio negava che l'esenzione potesse estendersi all'energia ceduta ai soci della cooperativa, ritenuti consumatori finali diversi dall'autoproduttore. La società versava gli importi e chiedeva il rimborso, poi negato. La CTR di Trento accoglieva l'appello dell'Agenzia, ritenendo che i soci non fossero autoproduttori e che la norma del d.lgs. n. 79/1999 non potesse incidere sul regime delle accise; escludeva inoltre che la norma sopravvenuta del 2015 avesse portata interpretativa o retroattiva e riteneva non fondato il profilo sulla buona fede e sull'affidamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e dei criteri ermeneutici, sostenendo una lettura estensiva della nozione di autoproduttore e dell'esenzione anche per l'energia ceduta ai soci; 2) violazione dell'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015 e dei criteri interpretativi, sostenendo che la disposizione fosse norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla doglianza relativa a buona fede e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che l'esenzione da accise prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 sia di stretta interpretazione e spetti solo per l'energia autoprodotta e autoconsumata dal soggetto che produce, non anche per quella ceduta a soggetti diversi, compresi i soci della cooperativa. Ha quindi escluso che la nozione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 potesse estendersi alla disciplina fiscale delle accise, perché riferita a finalità diverse e limitata al solo decreto. Ha poi affermato che l'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015 introduce una disciplina nuova e più favorevole per i soci delle cooperative, applicabile solo dal 2016, senza efficacia retroattiva e senza natura interpretativa. Infine, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque espresso un percorso argomentativo comprensibile sul punto dell'affidamento; ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento del contribuente può incidere, al più, sull'applicazione di sanzioni e interessi, non sulla debenza dell'imposta, e ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le spese sono state compensate integralmente per la novità di alcune questioni trattate.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
"Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...] b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"
L'esenzione opera solo per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata dall'impresa di autoproduzione; non si estende all'energia ceduta a terzi, inclusi i soci della cooperativa.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono soggette al pagamento del tributo, salvo la specifica esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b).
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
"Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative..."
La definizione vale solo ai fini del decreto sul mercato elettrico e non può essere trasposta alla disciplina fiscale delle accise per ampliare l'esenzione.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 79/1999
Le definizioni contenute nel decreto valgono ai soli fini del decreto stesso, con limite applicativo testuale.
art. 1, comma 911, l. n. 208/2015
"il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dai soci delle società cooperative..."
Ha portata innovativa e non interpretativa; non è retroattiva e si applica solo dall'anno d'imposta 2016, mancando una espressa previsione di efficacia retroattiva.
art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000
La tutela dell'affidamento incolpevole può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non esclude il pagamento dell'imposta quando questa sia dovuta.
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il dato letterale e la natura di norma agevolativa di stretta interpretazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate come violazione di legge e nullità per motivazione apparente, ma sono state ritenute infondate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È il parametro per valutare il vizio di motivazione apparente, escluso perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo percepibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario impone la motivazione della sentenza; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese in via analogica o mediante letture estensive oltre i casi espressamente contemplati.
- Quando una disciplina settoriale definisce un concetto ai soli fini del proprio decreto, tale definizione non è automaticamente trasponibile in un diverso settore normativo, se le finalità e la struttura della disciplina sono differenti.
- L'esenzione dall'accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili richiede non solo la produzione, ma anche il consumo in proprio da parte dell'autoproduttore; la cessione a terzi fa venir meno il presupposto dell'agevolazione.
- Una norma sopravvenuta che estende un beneficio fiscale a soggetti prima esclusi non è retroattiva se il legislatore non la qualifica espressamente come interpretativa o retroattiva e se la sua portata è innovativa.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente può rilevare per escludere sanzioni e interessi, ma non per negare il tributo quando l'imposta sia dovuta secondo la corretta interpretazione della legge.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
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