Cassazione Civile, Ordinanza n. 01271/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista incaricato, nell’ambito del collaudo collegiale del Mose di Venezia, aveva chiesto la risoluzione del contratto di incarico e il risarcimento del danno, assumendo che l’amministrazione avesse illegittimamente inciso sul rapporto. La domanda era stata respinta nei gradi di merito perché il contratto era stato ritenuto condizionato sospensivamente, in modo implicito, alla regolare costituzione della commissione di collaudo, circostanza mai realizzatasi poiché uno dei componenti designati non aveva potuto accettare per incompatibilità. Inoltre, la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il recesso ad nutum dell’amministrazione ex art. 2237 c.c. Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dei criteri di interpretazione del contratto e delle norme sul recesso, sostenendo: che il Ministero non avesse posto a base del recesso la presupposizione e la mancata costituzione del collegio; che la commissione dovesse considerarsi costituita già con la nomina dei membri, anche senza accettazione formale; che il contratto fosse pienamente efficace e non liberamente scioglibile perché destinato a durare per un termine minimo; che vi fosse contraddizione nell’affermare insieme il mancato perfezionamento del contratto e il suo scioglimento per recesso; e che almeno parte dell’attività professionale fosse stata svolta, con conseguente diritto al compenso e al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il contratto non era mai divenuto efficace perché l’incarico era inscindibilmente riferito all’operato del collegio nel suo complesso, mai costituito, e che in ogni caso l’amministrazione aveva legittimamente esercitato il recesso libero ex art. 2237, comma 1, c.c. prima dell’esecuzione del rapporto. La pendenza di una condizione sospensiva implicita non impediva il recesso, che poteva essere esercitato anche prima dell’acquisto di efficacia del contratto. La previsione di una durata dell’attività non escludeva, di per sé, il recesso ad nutum, non essendo emersa una volontà contrattuale di derogare a tale facoltà. Poiché nessuna attività di collaudo era stata svolta o era svolgibile senza la costituzione della commissione, è stata esclusa sia la risoluzione per inadempimento sia ogni pretesa economica o risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla tempestiva costituzione della parte destinataria per raggiungimento dello scopo.
I motivi sul significato del contratto sono stati ritenuti infondati perché la lettura della Corte di merito era coerente con il regolamento negoziale e con la struttura unitaria dell’incarico.
I criteri ermeneutici non sono stati violati: la prestazione era collegiale e presupponeva la costituzione effettiva della commissione.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto rispetto alla disciplina del recesso contrattuale del cliente.
La censura sulla contraddizione tra mancato perfezionamento e scioglimento del contratto è stata respinta, perché il recesso opera come causa autonoma di scioglimento del rapporto.
Il recesso libero può sciogliere il contratto anche prima dell’esecuzione; non richiede giusta causa per produrre l’effetto estintivo, salvo gli effetti economici previsti dalla norma.
Il cliente può recedere ad nutum dal contratto d’opera professionale anche senza giusta causa; il recesso produce lo scioglimento del rapporto, con obbligo solo di rimborsare le spese e pagare il compenso per le prestazioni già eseguite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto d’opera professionale il cliente conserva, salvo diversa pattuizione inequivoca, la facoltà di recesso ad nutum ex art. 2237 c.c., che determina comunque lo scioglimento del rapporto anche se non sorretto da giusta causa.
- La pendenza di una condizione sospensiva implicita di efficacia non impedisce l’esercizio del recesso: la parte committente può sciogliersi dal vincolo anche prima che il contratto divenga efficace o prima dell’avvio dell’esecuzione.
- Quando l’incarico è strutturato in modo inscindibile e richiede l’operato congiunto di più professionisti, il compenso non spetta se la prestazione complessiva non è iniziata e non sono state svolte attività utilmente apprezzabili.
- La previsione di un termine o della durata presumibile dell’incarico non esclude di per sé il recesso libero del committente; per derogare a tale facoltà occorre una volontà contrattuale chiara e specifica di vincolare le parti fino alla scadenza.
- Non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento e il correlato risarcimento quando lo scioglimento del rapporto discende legittimamente dal recesso contrattuale e manchi, in fatto, lo svolgimento di prestazioni esigibili.
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