Cassazione Civile, Ordinanza n. 01273/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente comunicata e accettata dalle controparti, rilevando che la rinuncia era intervenuta a seguito di transazione dell'intera lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza statuire sulle spese e senza applicare il raddoppio del contributo unificato, perché la rinuncia era stata seguita dall'adesione delle altre parti.
Esito
Favorevole al resistente (cedente/cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra una società immobiliare e un'impresa edile. La società committente chiedeva la riconsegna del cantiere deducendo plurimi inadempimenti dell'appaltatrice e assumendo di avere intimato la ripresa dei lavori con diffida, decorso inutilmente il termine, con conseguente risoluzione di diritto del contratto. L'appaltatrice proponeva domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento del recesso unilaterale e ingiustificato della committente. Nel corso del giudizio di primo grado la società attrice si estingueva e veniva cancellata dal registro delle imprese. L'appello proposto dalla socia accomandataria e dai soci accomandanti della società estinta veniva dichiarato inammissibile e improcedibile per difetto di legittimazione attiva. In cassazione i medesimi soci impugnavano tale decisione con due motivi, ma prima dell'adunanza le parti raggiungevano una transazione e depositavano atto di rinuncia al ricorso con adesione delle controparti.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; la notificazione o comunicazione alle controparti serve a ottenere l'adesione e ad evitare la condanna alle spese del rinunciante.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia al ricorso è seguita dall'adesione delle controparti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se effettuata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c.; la comunicazione alle controparti non incide sulla validità dell'atto ma è funzionale all'eventuale adesione.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia esclude la condanna del rinunciante alle spese del giudizio di cassazione.
- Se il ricorso è rinunciato con adesione delle controparti, il giudizio di cassazione si estingue e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La transazione dell'intera lite può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del processo.
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