Cassazione Civile, Ordinanza n. 01267/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto promosso contro una società datrice di lavoro per ottenere la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo per il ritardo processuale ma aveva negato il danno patrimoniale richiesto, ritenendo che tale pregiudizio non fosse conseguenza immediata e diretta della durata e che, comunque, il danno lamentato fosse già stato oggetto del giudizio presupposto e fosse stato forfettizzato dalla disciplina speciale sul lavoro a termine illegittimo. Il ricorrente ha impugnato il decreto con cinque motivi: violazione delle norme sull'equa riparazione, dell'art. 2056 c.c., degli artt. 1223 e 1226 c.c. e delle norme speciali sul lavoro a termine, per avere escluso il nesso causale tra ritardo processuale e danno patrimoniale; nullità per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; ulteriore violazione della disciplina che limita il risarcimento del danno del lavoratore a termine; e violazione degli artt. 6, 13 e 41 CEDU per mancato riconoscimento di un risarcimento satisfattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha ribadito che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza diretta e immediata del ritardo processuale e non se coincide con le utilità pretese nel giudizio presupposto. Ha quindi confermato il decreto impugnato, che aveva escluso il danno patrimoniale richiesto perché relativo al medesimo pregiudizio dedotto nella causa di lavoro e, in ogni caso, non causalmente ricollegabile al solo protrarsi del processo. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
Il danno risarcibile nell'equa riparazione deve essere conseguenza immediata e diretta della violazione del termine ragionevole, non coincidere con il bene della vita oggetto della controversia presupposta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis, comma 2
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'equa riparazione; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su questa disposizione.
D.Lgs. 2 settembre 2010, n. 183, art. 35, comma 5
Richiamato dal ricorrente; il decreto impugnato collega la disciplina speciale del lavoro a termine alla forfettizzazione del ristoro, escludendo che il danno patrimoniale invocato dipenda dal solo ritardo del processo.
D.Lgs. 2 settembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5
Ha introdotto una forfettizzazione del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, con limite di dodici mensilità.
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13
Conferma il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista per il lavoratore a termine, esaustiva dei danni conseguenti alla perdita del lavoro a termine sul piano retributivo e contributivo.
Richiamato come parametro per la liquidazione del danno; la Corte lo considera applicabile solo nei limiti del nesso causale immediato e diretto.
Il danno patrimoniale è risarcibile solo se rappresenta conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento/illecito, secondo normale sequenza causale.
Richiamato per la liquidazione equitativa, ma non supera il requisito dell'allegazione e prova del nesso causale del danno.
La motivazione del decreto impugnato è ritenuta articolata e non apparente.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per violazione di legge e nullità della motivazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 6 CEDU
La Corte ribadisce che la violazione del termine ragionevole integra un danno diverso dal merito della pretesa discussa nel giudizio presupposto.
art. 13 CEDU
Invocato dal ricorrente quale parametro di effettività della tutela; il ricorso è comunque rigettato.
art. 41 CEDU
Invocato dal ricorrente; non comporta il riconoscimento del danno patrimoniale richiesto se manca il nesso causale diretto con la durata irragionevole.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo processuale, secondo una normale sequenza causale, e non se coincide con il contenuto economico della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto.
- L'obbligazione indennitaria da violazione del termine ragionevole non elimina l'onere del ricorrente di allegare e provare il pregiudizio patrimoniale e il nesso eziologico tra la durata e il danno lamentato.
- Le poste risarcitorie già inerenti al diritto controverso nel giudizio presupposto non possono essere trasposte nel giudizio Pinto come danno da ritardo, perché il danno da irragionevole durata è ontologicamente distinto dal bene della vita rivendicato nella causa principale.
- La liquidazione equitativa non può sopperire alla mancanza del presupposto causale: l'art. 1226 c.c. opera solo dopo che sia accertata la risarcibilità del pregiudizio nei suoi elementi essenziali.
- Una motivazione è soltanto apparente o contraddittoria quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; non è tale se espone in modo articolato le ragioni del rigetto, anche richiamando disciplina speciale e giurisprudenza consolidata.
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