Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01266/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva promosso domanda di equa riparazione contro il Ministero della giustizia per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto relativo alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'indennizzo non patrimoniale, rigettando il danno patrimoniale sul rilievo che esso non fosse conseguenza immediata e diretta del ritardo processuale, ma della disciplina sostanziale che limita il risarcimento nel rapporto di lavoro a termine illegittimo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione della legge Pinto, delle norme sul risarcimento del danno e della disciplina speciale sul contratto a termine; nullità per motivazione apparente o contraddittoria; violazione delle norme CEDU sul giusto processo e sul diritto a un rimedio effettivo. Sosteneva che il ritardo nella definizione della causa gli avesse impedito di ottenere prima la ricostituzione del rapporto e quindi un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante, distinto dal danno oggetto del giudizio presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati con esame congiunto per connessione. Ha affermato che, nell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole, il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza diretta e immediata dell'eccessiva durata del processo e non quando coincida con le poste dedotte nel giudizio presupposto. Nel caso concreto, il pregiudizio patrimoniale allegato atteneva al merito della controversia sul contratto a termine e non al mero protrarsi del processo; inoltre la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente, poiché ha richiamato correttamente la forfettizzazione del danno prevista dalla disciplina speciale e il carattere omnicomprensivo dell'indennità. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il danno risarcibile per irragionevole durata del processo richiede la prova della lesione patrimoniale come conseguenza diretta e immediata del ritardo processuale, non essendo sufficiente il mero ritardo in sé.

  • art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 183 del 2010

    La disciplina speciale sul lavoro a termine illegittimo è richiamata come parametro che non consente di considerare il danno patrimoniale allegato come effetto diretto dell'irragionevole durata del processo.

  • art. 2056 c.c.

    Il danno patrimoniale va valutato secondo i criteri del danno-conseguenza e del nesso causale richiesto per la responsabilità aquiliana.

  • art. 1223 c.c.

    Sono risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo; il danno deve essere causalmente collegato al ritardo processuale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque l'esistenza di un danno risarcibile e del relativo nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge dedotta contro la decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente o contraddittoria è stata respinta perché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del decreto impugnato non è stata considerata apparente o mancante.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La Corte ribadisce che il danno da violazione del termine ragionevole è distinto dal bene della vita controverso nel giudizio presupposto.

  • art. 13 CEDU

    Invocato dal ricorrente come parametro del diritto a un rimedio effettivo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 41 CEDU

    Invocato dal ricorrente per il ristoro satisfattivo, ma non idoneo a superare il requisito del nesso causale.

  • art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 183 del 2010

    Richiamato dalla Corte territoriale come disciplina di forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore assunto a termine illegittimamente.

  • art. 1, comma 13, L. n. 92 del 2012

    Chiarisce il carattere omnicomprensivo dell'indennità riconosciuta al lavoratore per la perdita del lavoro a termine.

Massime di principio

  • Nell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno patrimoniale non si presume e deve essere provato quanto al nesso causale con il ritardo, non essendo sufficiente allegare il pregiudizio che costituiva oggetto del giudizio presupposto.
  • Sono risarcibili solo i danni che rappresentano conseguenza immediata e diretta del protrarsi oltre il termine ragionevole del processo; restano esclusi i danni coincidenti con le domande o le poste economiche decise nel giudizio presupposto.
  • La natura indennitaria della legge Pinto esclude il danno-evento, ma non l'onere di provare la lesione patrimoniale causalmente collegata alla durata irragionevole.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso logico-giuridico; non ricorre il vizio se il giudice spiega, in modo articolato, perché il pregiudizio allegato non dipende dal ritardo processuale.
  • La disciplina speciale sul contratto a termine e la forfettizzazione dell'indennità impediscono di trasformare in danno da durata irragionevole ciò che attiene al contenuto sostanziale della pretesa lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.