Cassazione Civile, Ordinanza n. 01268/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione di un compendio immobiliare caduto in comunione ereditaria tra tre fratelli. Due coeredi convenivano in giudizio la sorella chiedendo lo scioglimento della comunione e la condanna della stessa al pagamento di una somma per l'uso esclusivo di alcuni beni dal 1997 fino allo scioglimento della comunione. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese di manutenzione e miglioria da lei sostenute sui beni comuni. In primo grado il tribunale disponeva lo scioglimento della comunione, condannava la sorella al pagamento di un'indennità di occupazione e di un conguaglio divisionale, rigettando la riconvenzionale. In appello la soccombente deduceva soprattutto che la stima dei beni utilizzata per il progetto divisionale era troppo risalente e non aggiornata rispetto alla forte crisi del mercato immobiliare intervenuta nel frattempo, chiedendo la rinnovazione della CTU e contestando il diniego di ammissione di nuova documentazione statistica prodotta in appello. I motivi di ricorso in cassazione denunciavano: violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per il mancato ingresso della pubblicazione ISTAT del 4.4.2016, documento formato dopo la sentenza di primo grado; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento del fatto notorio della crisi immobiliare e dell'incidenza differenziata sui beni; violazione dell'art. 728 c.c. per l'omessa rivalutazione del conguaglio; vizio di motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.; e, in via cumulativa, violazione degli artt. 196 e 356 c.p.c. e 728 c.c. per non avere disposto d'ufficio la rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la produzione della pubblicazione ISTAT del 4.4.2016. Poiché il documento era stato formato da un terzo dopo la conclusione del giudizio di primo grado, la ricorrente non avrebbe potuto produrlo prima e quindi non operava il divieto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
nel testo vigente a decorrere dal 4.7.2009
la produzione in appello è ammissibile se il documento è stato formato dopo la sentenza di primo grado, perché la parte non avrebbe potuto produrlo prima per causa non imputabile; il divieto opera solo per i documenti effettivamente producibili nel precedente grado.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazioni di legge e vizi processuali o motivazionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione solo apparente della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in relazione al conguaglio e alla rivalutazione dei beni.
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto considerare il fatto notorio della crisi immobiliare.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove e il mancato rilievo delle risultanze documentali/statistiche.
art. 728 c.c.
richiamato in relazione alla necessità di rivalutare il conguaglio divisionale sulla base del valore effettivo dei beni al momento della decisione.
art. 111, comma 1, Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
art. 196 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di rinnovare la consulenza tecnica.
art. 356 c.p.c.
richiamato in collegamento alla rinnovazione della CTU in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, se la stima dei beni posta a base del progetto divisionale è divenuta eccessivamente risalente rispetto alla decisione, il giudice deve verificare se sopravvenienze rilevanti abbiano inciso sul valore dei beni e sui conguagli.
- Un documento formato da un terzo dopo la decisione di primo grado è producibile in appello senza necessità di dimostrare una impossibilità soggettiva di produzione precedente, perché la parte non avrebbe potuto depositarlo prima.
- Il divieto di nova in appello non impedisce la produzione di documenti sopravvenuti; l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. riguarda i soli documenti già esistenti e producibili nel giudizio di primo grado.
- Quando la parte deduce un mutamento significativo del valore dei beni divisionali, il giudice non può limitarsi a rilevare il mero decorso del tempo, ma deve confrontarsi con gli elementi allegati a dimostrazione del mutamento di mercato.
- La motivazione che prescinde da un documento decisivo, formato dopo il primo grado e idoneo a incidere sulla stima divisionale, è censurabile in cassazione per erronea applicazione delle norme sulle prove documentali e sul divieto di nuove produzioni.
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