Cassazione Civile, Ordinanza n. 01269/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Alcuni proprietari di immobili confinanti con un tratto di via Ovidio, in area urbana di Trieste, hanno convenuto in giudizio la società proprietaria del sedime e il Comune chiedendo di accertare che quel tratto, pur insistendo in parte su area privata, avesse le caratteristiche della strada vicinale soggetta a uso pubblico e quindi fosse assoggettato al libero transito di una collettività indifferenziata. Chiedevano inoltre la rimozione degli ostacoli frapposti al passaggio e, per due di essi, la nullità o l’annullamento di contratti di locazione di posti auto stipulati sul presupposto che non esistesse un pubblico passaggio. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno escluso la prova dei requisiti necessari per configurare l’uso pubblico del tratto viario. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto sei motivi: violazione delle norme sulla classificazione delle strade e sul regime delle strade vicinali, cattiva valutazione delle prove testimoniali e della CTU, erronea considerazione di atti urbanistici e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, violazione dell’onere della prova e delle regole sulle presunzioni, nonché omessa pronuncia sulle domande conseguenziali di rimozione degli ostacoli e di invalidità dei contratti di locazione.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il terzo e il quinto motivo perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oppure perché non deducevano un vero vizio di violazione di legge ma una censura alla ricostruzione del merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il richiamo alle norme sulla sicurezza serviva solo a rafforzare il giudizio di inidoneità del tratto viario al pubblico transito. Ha respinto anche il sesto motivo, reputando che sulle domande consequenziali vi fosse un assorbimento implicito, poiché il mancato accertamento dell’esistenza della servitù pubblica faceva venir meno il loro presupposto logico-giuridico. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la natura di strada vicinale pubblica del tratto privato di via Ovidio per difetto di prova dell’uso pubblico da parte di una collettività territoriale, della concreta idoneità al soddisfacimento di esigenze generali e di un titolo idoneo a sorreggere l’uso pubblico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità; è stato anche dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma primo nn. 3 e 4; richiamato anche il n. 5 nel discorso sull'inammissibilità in doppia conforme
Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio; la violazione di legge non può essere usata per censurare apprezzamenti di merito o valutazioni probatorie.
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
Le presunzioni non possono essere invocate per sostituire una diversa ricostruzione del fatto rimessa ai giudici di merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo che nei limiti del vizio motivazionale.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti richiamati dalla Corte.
Richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, poiché il ricorso era infondato ma non manifestamente pretestuoso.
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2
commi 2, 3 lett. e) e f), 6 e 7
Le strade urbane sono comunali solo se presentano le caratteristiche delle strade locali; le norme invocate non fondano una presunzione generalizzata di uso pubblico per le strade interne ai centri abitati.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 22
Invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’uso pubblico, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’accertamento di merito.
L. 12 febbraio 1958, n. 126
Le norme risultano superate/abrogate dal Codice della strada e non sorreggono la presunzione di vicinalità sostenuta dai ricorrenti.
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono richiamate solo come elemento rafforzativo dell’inidoneità del tratto al pubblico transito.
Richiamato insieme al D.Lgs. n. 81/2008 nel ragionamento sulla sicurezza degli accessi alla scuola.
Richiamata nel contesto della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Richiamati per escludere la demanialità del tratto privato, essendo pacifica la proprietà privata della società.
Massime di principio
- Per qualificare una strada privata come strada vicinale soggetta a uso pubblico occorre provare cumulativamente l’uso da parte di una collettività indifferenziata appartenente a una comunità territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale e un valido titolo idoneo a fondare il diritto di uso pubblico.
- La censura in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché il sindacato di legittimità non sostituisce il giudizio di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta l’apprezzamento delle prove o la conclusione raggiunta, la doglianza è inammissibile o comunque non correttamente qualificata.
- Le norme sul libero convincimento e sulla valutazione delle prove non possono essere trasformate in un mezzo surrettizio per riesaminare il merito; eventuali errori di apprezzamento vanno veicolati, nei limiti consentiti, attraverso il vizio motivazionale.
- Quando la decisione di merito esclude il fatto costitutivo principale, le domande consequenziali che presuppongono quel medesimo fatto possono ritenersi assorbite senza necessità di autonoma statuizione di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra i limiti alla deduzione del vizio motivazionale previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
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