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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11306/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società agricola semplice, di un atto di contestazione di sanzioni irrogato dall’Agenzia delle entrate per il superamento del limite massimo annuale compensabile di 516.000 euro previsto dalla disciplina dei crediti d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la riduzione a un quarto delle sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha proposto ricorso principale con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sanzionatorie e della disciplina del controllo automatizzato. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, tutti fondati su asserite violazioni in materia di definizione agevolata, disciplina sanzionatoria e criteri di disapplicazione/attenuazione delle sanzioni. Nel corso del giudizio la società ha poi depositato istanze di sospensione ed estinzione, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 50 del 2017 e producendo la documentazione dell’istanza presentata all’ufficio finanziario.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso principale e incidentale perché rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017. Poiché non risulta proposta dall’Agenzia delle entrate l’istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 10 della norma, il processo deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte dà inoltre atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata che prevede l’estinzione del processo in difetto di tempestiva istanza di trattazione, il giudice deve dichiarare l’estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa da parte del soggetto che vi ha interesse comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere derivante dall’adesione alla definizione agevolata rende irrilevanti le censure sul merito della pretesa impositiva o sanzionatoria.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
  • L’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude, nel caso deciso, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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