Cassazione Civile, Ordinanza n. 11306/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società agricola semplice, di un atto di contestazione di sanzioni irrogato dall’Agenzia delle entrate per il superamento del limite massimo annuale compensabile di 516.000 euro previsto dalla disciplina dei crediti d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la riduzione a un quarto delle sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha proposto ricorso principale con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sanzionatorie e della disciplina del controllo automatizzato. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, tutti fondati su asserite violazioni in materia di definizione agevolata, disciplina sanzionatoria e criteri di disapplicazione/attenuazione delle sanzioni. Nel corso del giudizio la società ha poi depositato istanze di sospensione ed estinzione, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 50 del 2017 e producendo la documentazione dell’istanza presentata all’ufficio finanziario.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso principale e incidentale perché rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017. Poiché non risulta proposta dall’Agenzia delle entrate l’istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 10 della norma, il processo deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte dà inoltre atto dell’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato come base della sanzione per il superamento del limite massimo compensabile; la Corte non ne approfondisce il contenuto perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.
artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997
Indicati quale disciplina del limite massimo annuale di compensazione dei crediti d'imposta.
art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla misura della sanzione confermata in precedenza; non oggetto di decisione nel merito.
art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
Norma invocata nel motivo di ricorso principale per asserita violazione di legge.
art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
Norma invocata nel motivo di ricorso principale per asserita violazione di legge.
art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997
Norma invocata nel motivo di ricorso principale per asserita violazione di legge.
art. 34 della legge n. 388 del 2000
Richiamato nel primo motivo del ricorso incidentale, in relazione alla disciplina della compensazione e ai limiti normativi contestati.
artt. 1 e 8 della legge n. 212 del 2000
Richiamati nel ricorso incidentale come parametri dello statuto del contribuente.
IV Direttiva CEE
Invocata dalla contribuente nel primo motivo del ricorso incidentale, senza esame di merito per estinzione del giudizio.
art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000
Richiamato nel terzo motivo del ricorso incidentale per sostenere una diversa disciplina sanzionatoria o esimenti.
art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel terzo motivo del ricorso incidentale.
art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo del ricorso incidentale.
art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017
Costituisce la base della richiesta di definizione agevolata e della sospensione del giudizio presentata dalla contribuente.
art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017
"Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"
La Corte applica la disposizione nel senso che, in assenza di istanza di trattazione tempestiva da parte dell’amministrazione finanziaria, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l’applicazione, rilevando l’insussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato in presenza della definizione agevolata e dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata che prevede l’estinzione del processo in difetto di tempestiva istanza di trattazione, il giudice deve dichiarare l’estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- La mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa da parte del soggetto che vi ha interesse comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere derivante dall’adesione alla definizione agevolata rende irrilevanti le censure sul merito della pretesa impositiva o sanzionatoria.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- L’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude, nel caso deciso, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato
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