Cassazione Civile, Ordinanza n. 09438/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006, con recupero di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di 93 immobili e con contestazione dell'indeducibilità di alcuni costi. In primo e secondo grado le doglianze erano state respinte. In cassazione la società proponeva cinque motivi: (1) violazione delle norme sull'accertamento e dell'onere della prova, per avere la CTR ritenuto sufficiente la sola divergenza tra i prezzi dichiarati e i valori OMI; (2) nullità per motivazione apparente e adesione acritica alle tesi dell'Ufficio; (3) omesso esame di fatti decisivi, soprattutto con riferimento a 85 appartamenti e alla mancata effettuazione di controlli bancari; (4) omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione di alcuni costi ritenuti indeducibili; (5) omesso esame di fatti decisivi e duplicazione d'imposta in relazione a specifici costi, tra cui il costo per aeromobile indicato due volte. La Corte rilevava che la CTR non aveva fondato la decisione solo sui valori OMI, ma su un complesso di elementi indiziari, tra cui accertamenti bancari su un campione di otto compravendite, perizie bancarie e superfici catastali, nonché l'atto unilaterale d'obbligo con il Comune. Quanto ai costi, riteneva generiche alcune doglianze, ma riconosceva l'omessa pronuncia sulla specifica censura relativa alla duplicazione della ripresa per il costo dell'aeromobile.
La decisione
La Corte ha accolto nei limiti indicati il quarto e il quinto motivo di ricorso, limitatamente alla doglianza specifica sulla duplicazione del costo per aeromobile, ha rigettato tutti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, affinché esamini nuovamente il solo profilo accolto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata solo parzialmente, per omessa pronuncia su una specifica questione di indeducibilità/duplicazione della ripresa fiscale.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
norma invocata per contestare i presupposti dell'accertamento induttivo dei maggiori ricavi.
art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972
norma invocata per contestare i presupposti dell'accertamento IVA fondato su presunzioni.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui maggiori ricavi e sulla deducibilità dei costi.
invocato per censurare l'asserita valutazione della prova in modo non corretto o meramente adesivo.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia su alcune questioni e per i profili di ultrapetizione/omissione del giudice d'appello.
invocato in relazione al preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della decisione tributaria per omessa pronuncia e difetto di motivazione.
richiamato nel motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione della sentenza tributaria.
invocati con riferimento alla dedotta indeducibilità di alcuni costi e alla pretesa duplicazione della ripresa fiscale.
richiamato dalla Corte per ricordare la reintroduzione della presunzione semplice in materia di cessioni immobiliari, senza però consentire il ricorso ai soli valori OMI.
richiamato come norma che aveva introdotto la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo al valore normale, poi soppressa.
Massime di principio
- Nell'accertamento dei maggiori ricavi da vendita di immobili, i valori OMI non possono, da soli, costituire prova sufficiente: devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza.
- La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando, pur concisa, indichi gli elementi fattuali valorizzati dal giudice e consenta di comprendere l'iter logico seguito.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice d'appello non si confronta con una specifica censura ritualmente riproposta e dotata di oggetto determinato; la genericità delle contestazioni può invece giustificare il rigetto implicito.
- In tema di ripresa a tassazione di costi, il contribuente che deduca l'inerenza o contesti una duplicazione della pretesa deve indicare specificamente la posta oggetto di censura e i relativi elementi fattuali; in mancanza, la doglianza può essere ritenuta generica e infondata.
- L'accertamento fondato su un campione di operazioni, se corroborato da riscontri bancari e documentali su alcune vendite e da ulteriori indici coerenti, può sostenere la ricostruzione presuntiva della pretesa fiscale sull'intera operazione economica contestata.
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