Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2006 e 2007, fondati sulla partecipazione della contribuente a operazioni ritenute inesistenti. La società aveva impugnato gli avvisi davanti alla CTP, che aveva rigettato i ricorsi; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che le riprese riguardassero sia operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesistenti e che l'Ufficio avesse assolto l'onere probatorio, a differenza della società. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avessero esaminato anche operazioni oggettivamente inesistenti mentre la materia del contendere sarebbe stata limitata alle sole operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ignorato una pretesa confessione dell'Ufficio resa nel procedimento di accertamento con adesione; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. 546/1992, per avere la CTR svalutato dei decreti di archiviazione penale che, secondo la ricorrente, avrebbero confermato l'effettività delle operazioni; 4) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, assumendo la deducibilità dei costi anche in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, se non contrastanti con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; 5) e 6) motivi ulteriori, ritenuti assorbiti dalla decisione sui precedenti. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso che il Fisco potesse rendere confessione stragiudiziale vincolante nel procedimento di adesione; ha rilevato che dai verbali ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 emergevano contestazioni sia oggettive sia soggettive, sicché non vi era ultrapetizione; ha affermato che il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una diversa valutazione dei fatti; ha giudicato inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito probatorio; ha inoltre escluso l'applicabilità del principio sulla deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, poiché nel caso concreto la contestazione riguardava anche operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP basati su operazioni sia oggettivamente sia soggettivamente inesistenti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione integra un error in procedendo, non un error in iudicando; in cassazione può essere censurata solo la sentenza di appello, salvo ipotesi particolari non ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze relative a ultrapetizione, onere della prova e violazione di norme sostanziali sono state ricondotte, ove corretto, a errori di diritto; ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure o la loro ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. va denunciata come error in procedendo, non come violazione di legge sostanziale.
art. 2730 c.c.
Non può attribuirsi valore confessorio vincolante al comportamento o alle dichiarazioni rese dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento con adesione, per l'indisponibilità dei diritti tributari.
art. 2735 c.c.
Le dichiarazioni rese in sede di adesione non sono state ritenute confessione stragiudiziale opponibile al Fisco nel processo tributario.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario il giudice valuta autonomamente il materiale probatorio, senza essere vincolato da provvedimenti penali non aventi efficacia di giudicato.
art. 6 D.Lgs. 218/1997
I verbali del procedimento di accertamento con adesione sono stati letti come confermativi della contestazione sia di operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesistenti.
art. 408 c.p.p.
Il decreto di archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di qualificare diversamente i fatti, non essendovi processo né giudicato.
art. 654 c.p.p.
Il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
La deducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti può essere ammessa in astratto nei limiti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; nel caso concreto la norma non è applicabile perché la contestazione riguardava anche operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non specifica e localizza nel fascicolo dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di legittimità non può essere investito di una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, essendo censurabili solo errori di diritto o vizi processuali specificamente dedotti.
- Il vizio di ultrapetizione deriva dall'attribuzione alla decisione di un contenuto eccedente la domanda o il thema decidendum ed è configurabile come error in procedendo; in cassazione va riferito alla sentenza impugnata e non alla decisione di primo grado, salvo eccezioni specifiche.
- Nel procedimento di accertamento con adesione, le dichiarazioni rese dall'Amministrazione finanziaria non assumono valore confessorio vincolante, poiché i diritti tributari sono indisponibili.
- Il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una autonoma valutazione dei fatti e non fa stato nel giudizio fiscale.
- Quando l'Ufficio contesta sia operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesistenti, il contribuente non può invocare regole sulla sola deducibilità dei costi riferite alle sole operazioni soggettivamente inesistenti per ottenere l'annullamento della pretesa nel suo complesso.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e localizzare con precisione la deduzione del punto nei precedenti gradi di merito, altrimenti è nuova e quindi inammissibile.
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