Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla procedura fallimentare contro un sindaco effettivo di una società fallita, insieme agli altri componenti del collegio sindacale e all'amministratore unico, per il risarcimento dei danni derivanti da operazioni distrattive e pagamenti senza giustificazione compiuti dall'amministratore in favore di soggetti a lui riconducibili. La Corte d'appello aveva ritenuto che il sindaco, in carica dal dicembre 2008 fino al fallimento, avesse omesso di esercitare adeguati poteri di vigilanza e controllo nonostante i segnali di allarme emersi nell'operatività societaria. Il ricorrente ha censurato la sentenza di merito con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserito travisamento della CTU; violazione degli artt. 2407, 2393 e 2409 c.c. per errata ricostruzione della responsabilità e per l'impossibilità, dato il poco tempo a disposizione, di agire utilmente; violazione degli artt. 2485 e 2482-ter c.c. in tema di nesso causale e criterio del 'più probabile che non', sostenendo di non poter più impedire fatti risalenti a epoca anteriore al suo ingresso in carica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso della procedura fallimentare perché notificato oltre il termine dell'art. 370 c.p.c.; nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri tre. Ha affermato che, in tema di responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c., la società/curatore deve allegare e provare i fatti storici e la deviazione della condotta di vigilanza esigibile, mentre il sindaco deve dimostrare il corretto adempimento o l'incidenza di fattori esterni. Ha inoltre ribadito che l'assunzione della carica dopo l'inizio delle condotte dannose non esclude la responsabilità se il sindaco, pur in presenza di segnali di allarme, resta inerte e non usa gli strumenti di reazione e controllo dovuti. La sentenza impugnata è stata ritenuta congruamente motivata, e le doglianze del ricorrente sono state considerate, in sostanza, mere contestazioni di merito e della valutazione probatoria.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
il controricorso deve essere notificato nel termine previsto, altrimenti è inammissibile
art. 132 c.p.c.
dedotta come violazione per asserita motivazione apparente della sentenza
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o la violazione di regole legali di valutazione, non il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento
art. 2407 c.c.
la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza può concorrere solidalmente con quella degli amministratori; il danno deve essere ancorato a fatti storici specifici e alla deviazione dai doveri di vigilanza
art. 2393 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla pretesa impossibilità di promuovere azioni di responsabilità
art. 2409 c.c.
richiamato dal ricorrente nelle censure sulla correttezza degli strumenti di reazione del sindaco
art. 2485 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il nesso causale e la possibilità di incidere su fatti già verificatisi
art. 2482-ter c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di nesso causale e criterio di accertamento del danno
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamo finale per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza, l'attore deve allegare e provare i fatti di gestione e l'assetto societario su cui si innesta la deviazione dai doveri di controllo; il sindaco può liberarsi dimostrando l'esatto adempimento o la riconducibilità del danno a fattori esterni imprevedibili.
- La responsabilità del sindaco non è esclusa dal fatto che alcune condotte dannose siano iniziate prima dell'assunzione della carica, se il sindaco, una volta insediato, non attiva adeguati poteri ispettivi, di segnalazione e di reazione pur in presenza di segnali di allarme.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore giuridicamente diverso da quello stabilito dalla legge, non quando la parte contesta il modo in cui il giudice ha valutato il materiale istruttorio.
- Il sindaco non può limitarsi a una vigilanza meramente formale o burocratica quando emergano indici di anomalia gestionale; deve adottare strumenti concreti di reazione idonei a prevenire o contenere il danno, fino alle iniziative ispettive o giudiziarie previste dall'ordinamento.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una rivalutazione del merito e del nesso causale già accertato dal giudice di appello.
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