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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite riguarda una polizza unit linked stipulata nel 2000 da un soggetto poi deceduto, con assicurata una diversa persona e beneficiarie indicate nella polizza. Dopo il decesso dello stipulante, la successiva intestataria della polizza ha riscattato il contratto, rilevando che il controvalore era inferiore ai premi versati, e ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto sia per asserito difetto di volontà dello stipulante sia perché il rapporto sarebbe stato, a suo dire, uno strumento finanziario privo del necessario contratto quadro scritto. In subordine ha chiesto la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza, e ulteriormente il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva qualificato il rapporto come finanziario, applicando la disciplina dell'intermediazione e condannando la banca per responsabilità precontrattuale, mentre la Corte d'appello ha invece ritenuto la polizza assicurativa/previdenziale, valorizzando la garanzia di recupero del capitale versato o del valore delle quote, con incremento dell'1% al sinistro, e ha rigettato la domanda dell'attrice. In cassazione il ricorso deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1, lett. w-bis, d.lgs. 58/1998, sostenendo che la polizza dovesse essere qualificata come prodotto finanziario; con il secondo motivo, ormai subordinato a tale qualificazione, si denunciava la violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 30 del regolamento attuativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha affermato che, per le polizze unit linked stipulate prima della riforma del 2005-2006, la qualificazione dipende dal concreto regolamento contrattuale e, in particolare, dall'effettiva assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che il contratto garantiva il recupero del capitale versato o del valore delle quote, se maggiore, con incremento dell'1% al momento del sinistro; dunque non vi era rischio di perdita del capitale per il beneficiario e la componente assicurativa risultava effettivamente garantita. Di conseguenza la polizza non era da trattare come mero investimento finanziario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in ragione del dibattito interpretativo e del sopravvenuto intervento nomofilattico.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. w-bis, d.lgs. n. 58/1998

    La qualificazione del prodotto come finanziario o assicurativo va compiuta sulla base del contenuto concreto del contratto e dell'allocazione del rischio, non del solo nomen iuris.

  • art. 100, lett. f), d.lgs. n. 58/1998

    Norma richiamata come disciplina previgente, poi abrogata dalla l. n. 262/2005, che escludeva taluni prodotti assicurativi dall'ambito della sollecitazione all'investimento.

  • art. 25-bis d.lgs. n. 58/1998

    Norma richiamata come intervento successivo che ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi alcune regole dei servizi di investimento.

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato come contenente criteri generali di prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato come norma sulla forma e sulle regole dei contratti relativi ai servizi di investimento; la sua applicazione presuppone la qualificazione del prodotto come finanziario.

  • art. 1337 c.c.

    Le regole di leale comportamento nelle trattative e nella fase precontrattuale rilevano se il rapporto viene qualificato in concreto come finanziario e l'intermediario abbia violato gli obblighi informativi.

  • art. 1923 c.c.

    La disciplina di favore per le polizze vita è giustificata dalla funzione previdenziale del contratto, non dalla mera qualifica formale di prodotto assicurativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 209/2005

    Il ramo III comprende le assicurazioni sulla durata della vita umana con prestazioni collegate al valore di quote o altri valori di riferimento; la Corte osserva che il legislatore vi ha ricondotto solo le polizze linked con effettiva garanzia previdenziale, non quelle integralmente esposte al rischio finanziario.

  • art. 2952, secondo comma, c.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per sottolineare che, nelle polizze vita con effettiva funzione assicurativa, trova applicazione la prescrizione propria dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.

Massime di principio

  • Nelle polizze unit linked stipulate prima della riforma del 2005-2006, la distinzione tra contratto di assicurazione sulla vita e strumento finanziario non dipende dal nomen iuris, ma dal concreto contenuto negoziale e dall'effettiva allocazione del rischio.
  • Se il contratto garantisce all'assicurato o al beneficiario un capitale minimo o comunque una somma apprezzabile non integralmente esposta all'andamento del mercato, permane la funzione previdenziale e il rapporto va qualificato come assicurativo.
  • Se il rischio di investimento grava integralmente sull'assicurato, al punto da poter azzerare il capitale e ridurre la prestazione a un mero parametro temporale, la componente demografica è solo apparente e il contratto tende a perdere la natura previdenziale tipica delle polizze vita.
  • La censura in cassazione sulla qualificazione della polizza è infondata quando il giudice di merito abbia interpretato il contratto secondo le regole ermeneutiche e abbia motivato in modo logico e congruo sull'esistenza di una garanzia di capitale e sulla conseguente natura assicurativa del rapporto.
  • Le regole di forma e di comportamento previste per i servizi di investimento si applicano solo se il prodotto, per le sue caratteristiche concrete, sia effettivamente riconducibile a un investimento finanziario e non a una polizza vita con garanzia previdenziale effettiva.

Come è indicizzato

MaterieUnit linkedIntermediazione finanziariaPolizze vitaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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