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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (affidataria)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania dopo la risoluzione dei contratti di affidamento originariamente in essere. La società affidataria del servizio aveva chiesto il rimborso, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei costi sostenuti nel periodo in cui aveva proseguito il servizio fino al subentro del nuovo affidatario, in particolare delle somme pagate a un’impresa che aveva svolto prestazioni nel periodo 1.1.2008-30.6.2008. La società aveva anche contestato un decreto ingiuntivo ottenuto da tale impresa e aveva chiamato in causa la P.C.M. per ottenerne il pagamento diretto o, in alternativa, la manleva. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, e la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo decisivo il mancato espletamento della rendicontazione prevista dalla disciplina emergenziale e negando che, in mancanza di essa, potesse disporsi il pagamento o l’accertamento del credito. Nel ricorso per cassazione la società affidataria deduceva: 1) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando una precedente decisione di merito in asserita fattispecie analoga; 2) violazione delle norme emergenziali applicabili (d.l. n. 245/2005, l. n. 21/2006, d.l. n. 90/2008, l. n. 123/2008 e O.P.C.M. n. 3479/2005), sostenendo che la rendicontazione non fosse requisito insostituibile e che la corte territoriale avesse illegittimamente precluso la prova del credito, con violazione del diritto di difesa; 3) violazione del principio di non contestazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di rimborso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la precedente decisione invocata dalla ricorrente avesse efficacia di giudicato nella causa in esame, trattandosi di vicenda diversa. Ha invece ritenuto erroneo il principio secondo cui la mancanza di rendicontazione impedisse in assoluto l’accertamento giudiziale del credito: in una fattispecie di mera esecuzione del servizio per conto della P.A., il giudice di merito deve poter valutare la documentazione prodotta e accertare l’effettività, pertinenza e congruità delle spese, senza trasformare la rendicontazione in una preclusione processuale assoluta o in una condizione amministrativa ostativa alla tutela del credito davanti al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che il precedente invocato integrasse giudicato esterno nella controversia attuale, trattandosi di vicenda diversa.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per la dedotta violazione del giudicato, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 1 d.l. n. 245/2005

    Norma emergenziale che ha disposto la risoluzione dei contratti in essere e la prosecuzione del servizio da parte degli ex affidatari.

  • L. n. 21/2006

    Norma di conversione richiamata come parte del quadro normativo che disciplina la prosecuzione del servizio e la copertura dei costi.

  • art. 12 d.l. n. 90/2008

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione di merito e il regime dei rimborsi nel contesto emergenziale.

  • L. n. 123/2008

    Norma di conversione richiamata nel motivo di ricorso relativo al rimborso dei costi sostenuti.

  • O.P.C.M. n. 3479/2005

    Richiamata come fonte della procedura di rendicontazione; la Corte ha escluso che essa possa operare come preclusione assoluta all’accertamento giudiziale del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare che non può essere preclusa alla parte la prova giudiziale del proprio credito mediante gli ordinari strumenti processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, dichiarato assorbito, in tema di principio di non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, dichiarato assorbito, in tema di valutazione delle prove.

  • art. 8, comma 2, O.P.C.M. cit.

    Richiamato per escludere che attribuisca al soggetto attuatore una riserva amministrativa idonea a impedire la decisione giudiziale sulla domanda di rimborso.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza è invocata come giudicato esterno, il giudice di legittimità deve verificare direttamente se quella pronuncia riguardi effettivamente la stessa vicenda sostanziale; se il precedente concerne un fatto diverso, non può spiegare efficacia preclusiva nel nuovo giudizio.
  • Nelle controversie in cui un soggetto privato abbia operato per conto della pubblica amministrazione in un regime di continuità del servizio e chieda il rimborso dei costi sostenuti, la mancanza di una formalità di rendicontazione prevista dalla disciplina emergenziale non può automaticamente impedire l’accertamento giudiziale del credito.
  • Il giudice di merito, investito della domanda di rimborso verso la pubblica amministrazione, deve esaminare la documentazione prodotta e verificare in concreto l’effettività, la pertinenza e la congruità delle spese, potendo eventualmente ricorrere anche agli ordinari strumenti istruttori, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio.
  • Non è consentito trasformare la procedura amministrativa di rendicontazione in una condizione di procedibilità o in una pregiudiziale amministrativa che sostituisca il sindacato giurisdizionale sulla fondatezza del credito.
  • In una controversia di diritto di credito davanti al giudice civile, il diritto di difesa impone che la parte possa dimostrare la propria pretesa attraverso gli ordinari mezzi di prova, senza che un adempimento amministrativo non assolutizzato dalla legge escluda la tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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