Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria per quanto di ragione, ha cassato la sentenza della commissione regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'ente contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la formazione in corso di causa della giurisprudenza rilevante.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato l'agevolazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% applicata a un trasferimento immobiliare per permuta avente ad oggetto un suolo inserito in piano urbanistico particolareggiato. L'ufficio contestava l'alienazione infraquinquennale del bene, avvenuta mediante costituzione di un diritto di superficie a favore di un terzo, e chiedeva il recupero dell'imposta in misura ordinaria con accessori. La commissione regionale aveva accolto l'appello dell'ente acquirente, ritenendo che il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria decorresse non dalla stipula del rogito del 28 dicembre 2004, ma dall'1 settembre 2008, in ragione della bonifica dell'area e del giudicato formatosi in altro giudizio che aveva riconosciuto una forza maggiore idonea a differire la decorrenza del termine. Inoltre, il giudice di merito aveva ritenuto applicabili sia la proroga introdotta dal d.l. 225/2010 sia quella del d.l. 102/2013, arrivando a escludere la decadenza dall'agevolazione. Con il ricorso per cassazione, l'amministrazione denunciava due violazioni di legge: primo, l'erronea applicazione della proroga prevista per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, sostenendo che tale disciplina non potesse estendersi alla diversa fattispecie agevolativa originaria; secondo, l'erronea applicazione retroattiva della proroga del 2013 a un atto stipulato nel 2004, non potendosi far decorrere il nuovo termine dalla pubblicazione della sentenza tributaria richiamata dal giudice di appello. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, nei limiti di ragione, affermando che il termine di decadenza, differito per forza maggiore all'1 settembre 2008, scadeva l'1 settembre 2013 e che l'atto del 2004 non poteva beneficiare né dell'estensione ex lege 244/2007 né della successiva proroga del 2013, operante solo per i termini pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario dell'ente contribuente.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
"I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati ... sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ... a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento"
La norma, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva un'agevolazione condizionata al completamento dell'utilizzazione edificatoria entro cinque anni dal trasferimento; il termine può rilevare solo nei limiti della disciplina applicabile al singolo atto e non viene esteso automaticamente da successive modifiche legislative diverse e successivamente abrogate.
art. 15 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere effetti retroattivi non espressamente previsti dalla legge e per leggere restrittivamente la portata temporale delle modifiche normative.
art. 1, tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La modifica del 2007 ha introdotto una nuova disciplina agevolativa per gli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, distinta dalla precedente disciplina dell'art. 33, comma 3, L. 388/2000.
art. 1, commi 25-28, L. 24 dicembre 2007, n. 244
"agli atti pubblici formati ... a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"
La norma non ha ripristinato la disciplina abrogata, ma ha dettato una nuova regolamentazione agevolativa; la sua applicazione è limitata agli atti formati dal 1 gennaio 2008 in avanti, senza estensione ex tunc agli atti anteriori.
art. 36, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
È menzionato come disposizione che aveva abrogato la precedente agevolazione dell'art. 33, comma 3, L. 388/2000, senza che la successiva legge finanziaria del 2008 ne determinasse la reviviscenza.
art. 2, comma 23, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225
"Il termine di cinque anni ... è prorogato di tre anni ... [e] decorre dall'anno 2005"
La proroga ha natura retroattiva, ma è espressamente riservata agli atti e alle scritture autenticate aventi decorrenza dall'anno 2005; non si applica agli atti stipulati nel 2004.
art. 6, comma 6, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
"tre anni" sostituite dalle seguenti: "sei anni"
La modifica incrementa la proroga ma, in assenza di espressa previsione di retroattività, opera solo per il futuro e per i termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, non per quelli già scaduti.
art. 11, primo comma, disp. prel. c.c.
La Corte lo utilizza per affermare che la legge non dispone che per l'avvenire, salvo diversa previsione espressa.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di cassare e decidere la causa nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, le successive modifiche normative vanno applicate secondo il loro preciso ambito temporale e oggettivo, senza estendere per analogia discipline diverse o successivamente abrogate.
- La proroga di un termine agevolativo già previsto da una norma retroattiva non si propaga automaticamente a sua volta retroattivamente: in mancanza di espressa previsione, la nuova proroga opera solo per l'avvenire e per i termini ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma.
- L'applicazione di una disciplina agevolativa a un atto anteriore richiede che l'atto rientri esattamente nel perimetro temporale indicato dalla norma; non è sufficiente far decorrere il termine da un diverso momento processuale, come la pubblicazione di una sentenza che abbia accertato una forza maggiore in altro giudizio.
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio può rilevare sul fatto storico accertato, ma non può sovvertire il regime legale di decorrenza e di proroga dei termini fissato da norme temporali imperative.
- Quando la questione è risolvibile in diritto senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09431/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →