Cassazione Civile, Ordinanza n. 14202/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le lavoratrici, assunte a tempo indeterminato dall'ente soppresso, avevano agito per ottenere le differenze retributive derivanti dal mancato computo, nell'assegno ad personam riconosciuto al passaggio al Ministero, di alcune voci percepite presso l'ente di provenienza (premio di produttività, contributi a previdenza complementare e a cassa assistenziale, premi assicurativi, indennità mensa, anzianità di servizio). Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato integralmente le pretese. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: violazione della disciplina sul trasferimento del rapporto e sulla conservazione del trattamento economico, sostenendo che dovesse applicarsi il regime di cui all'art. 31 d.lgs. 165/2001 e all'art. 2112 c.c.; erroneo richiamo alle norme sul pubblico impiego non contrattualizzato; violazione della contrattazione collettiva aziendale che prevedeva le voci contestate; errata esclusione del computo dell'anzianità di servizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale delle lavoratrici. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'art. 7, comma 20, del d.l. 78/2010 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 31 d.lgs. 165/2001 e che, ai fini dell'assegno ad personam, vanno computate solo le voci aventi natura retributiva, fissa e continuativa, escludendo correttamente quelle incentivate, previdenziali, assicurative o assistenziali. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla contrattazione collettiva aziendale perché diretti a sollecitare una diversa interpretazione del contratto collettivo, non consentita nei termini prospettati in cassazione. Ha infine ritenuto infondato il motivo sull'anzianità di servizio, osservando che la pregressa anzianità non è autonomamente azionabile verso il nuovo datore, salvo che si traduca in un diritto economico già entrato nel patrimonio del lavoratore e non in mere aspettative. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
"trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "assegno ad personam riassorbibile"
è la norma speciale che disciplina il passaggio dei dipendenti dell'ente soppresso e limita la conservazione economica alle sole voci fisse e continuative, con assegno ad personam per l'eventuale eccedenza
l. n. 112/2010
legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata come base del trasferimento
"Fatte salve le disposizioni speciali"
la Corte lo considera disciplina generale recessiva rispetto alla disposizione speciale sul trasferimento dei dipendenti dell'ente soppresso
richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non direttamente applicabile in presenza della disciplina speciale invocata
usato come parametro per distinguere trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato
art. 3, comma 576, l. n. 537/1993
citata nel ricorso come disposizione rilevante, ma non risulta decisiva nella ratio della decisione
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
citata nel ricorso come disposizione rilevante, ma non risulta decisiva nella ratio della decisione
art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011
citata nel ricorso come disposizione rilevante, ma non risulta decisiva nella ratio della decisione
richiamati per la critica all'interpretazione della contrattazione collettiva aziendale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a contrapporre una diversa lettura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come base della censura di violazione di legge; la Corte distingue il regime della contrattazione collettiva nazionale da quello aziendale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come il corretto e solo possibile veicolo del controllo di legittimità sulla motivazione relativa al contratto collettivo aziendale nei limiti attuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da un ente soppresso a un'amministrazione pubblica, la disciplina speciale può prevalere sulla regola generale del trasferimento d'azienda e limitare la conservazione del trattamento economico alle sole voci aventi natura retributiva, fissa e continuativa.
- Ai fini dell'assegno ad personam non conta la sola fissità o continuità nominale della voce, ma occorre verificare se essa sia realmente retributiva e certa nell'an e nel quantum; sono quindi esclusi emolumenti con funzione incentivante, previdenziale, assicurativa o assistenziale.
- L'anzianità di servizio pregressa non costituisce, di per sé, un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro; essa rileva solo se collegata a un concreto beneficio economico già entrato nel patrimonio del lavoratore e non a mere aspettative di ricostruzione di carriera.
- In cassazione, l'interpretazione della contrattazione collettiva aziendale non può essere semplicemente sostituita con una lettura alternativa della parte ricorrente; il sindacato è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, dedotti in modo specifico.
- La conservazione del trattamento economico nella successione del datore di lavoro tutela i diritti già acquisiti dal lavoratore, non le aspettative di miglioramento o gli incrementi che deriverebbero dall'applicazione della disciplina propria del cessionario.
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