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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un medico di medicina generale convenzionato per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo della Regione nell'individuazione delle zone disagiate o disagiatissime previste da un accordo integrativo regionale del 1998, con conseguente mancata percezione di un compenso aggiuntivo dal gennaio 2000 all'aprile 2005. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, ritenendo la responsabilità della Regione di natura contrattuale e applicando il termine di prescrizione decennale. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) errata interpretazione dell'accordo integrativo e della disciplina collettiva, sostenendo che la competenza a proporre l'individuazione delle zone era della ASL e che non vi fosse una propria obbligazione contrattuale verso i medici; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa, perché la Regione non sarebbe parte del rapporto di lavoro e le clausole collettive opererebbero come fonte esterna, non come contenuto del contratto individuale; (3) errata qualificazione della responsabilità come contrattuale e quindi errata applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che, al più, si sarebbe trattato di responsabilità extracontrattuale soggetta a prescrizione quinquennale; (4) ulteriore contraddittorietà sulla decorrenza della prescrizione, individuata in modo incoerente tra il 1998 e il 2005; (5) contraddittorietà sulla regolazione delle spese. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: nel ricorso non risultava allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica a mezzo posta alla parte intimata, con conseguente inesistenza della prova del perfezionamento della notifica.

La decisione

Il ricorso della Regione è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta, in assenza dell'avviso di ricevimento da allegare all'originale del ricorso. La Corte ha richiamato il principio per cui la notifica postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e tale consegna deve risultare dall'avviso di ricevimento; la sua mancanza comporta inammissibilità per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici per la lettura dell'accordo integrativo regionale, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 45, comma 3, lettera h), d.P.R. n. 484 del 1996

    Norma dell'ACN richiamata per il diritto al compenso aggiuntivo nelle zone disagiate; la questione non è stata decisa nel merito in cassazione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 484 del 1996

    Disposizioni dell'ACN richiamate nella ricostruzione del rapporto tra ASL e Regione; non esaminate nel merito per l'esito processuale.

  • art. 2947 c.c.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare pretesa nullità della sentenza per motivazione perplessa, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere il carattere esterno della fonte collettiva; non esaminato nel merito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la configurabilità di un'obbligazione contrattuale della Regione; non esaminato nel merito.

  • artt. 1223 e ss. c.c.

    Richiamati nel terzo motivo sulla quantificazione del danno e sul regime della responsabilità; non esaminati nel merito.

  • artt. 2043 e ss. c.c.

    Richiamati nel terzo motivo per sostenere la natura extracontrattuale della pretesa.

  • artt. 2946 e 2947 c.c.

    Richiamati per il contrasto tra prescrizione decennale e quinquennale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel quinto motivo in tema di spese di lite e loro compensazione/condanna.

  • art. 149 ultimo comma c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, nella notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento da allegare all'originale del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    Esclusa la possibilità di rinnovazione della notifica quando manchi l'avviso di ricevimento e la notifica risulti inesistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento allegato all'originale del ricorso; in mancanza, la notifica è inesistente e il ricorso è inammissibile.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento non può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. quando il vizio attenga all'inesistenza della notifica e non alla sua mera nullità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito relativi all'interpretazione del contratto collettivo, alla qualificazione della responsabilità o alla prescrizione.
  • Le censure che denunciano contraddittorietà della motivazione o errata qualificazione della responsabilità restano prive di rilievo se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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