Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una agente di polizia locale per ottenere l’annullamento del provvedimento prefettizio di diniego dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del successivo provvedimento di decadenza dalla nomina, con risoluzione del rapporto contrattuale con l’Unione dei Comuni. Il Tribunale di Bologna aveva sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale un diverso giudizio pendente davanti al TAR Emilia-Romagna sulla legittimità degli stessi provvedimenti. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che mancassero i presupposti della sospensione necessaria. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il processo pregiudicante è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato; la resistente ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ricorrente, secondo la Corte, non ha indicato un concreto interesse residuo alla decisione del regolamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudizio pregiudicante era stato ormai definito con decisione passata in giudicato e il provvedimento di sospensione risultava superato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Ha inoltre precisato che le spese del regolamento sono rimesse al definitivo e che non si applica il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
la sospensione necessaria disposta dal giudice di merito viene meno se il processo pregiudicante si definisce con giudicato, rendendo superflua la decisione sulla sospensione
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel regolamento di competenza
richiamato per il deposito delle memorie in vista della camera di consiglio
la definitività della decisione nella causa pregiudiziale può verificarsi anche per acquiescenza della parte soccombente, con effetto di giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando l’inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione e non da rigetto o inammissibilità originaria
Massime di principio
- Quando, dopo la sospensione del processo per pregiudizialità, la causa pregiudicante viene definita con sentenza passata in giudicato, il rimedio contro la sospensione diventa privo di oggetto per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse ad impugnare deve permanere fino al momento della decisione: se la sopravvenienza elimina il concreto pregiudizio dedotto, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente un interesse astratto alla correttezza del provvedimento impugnato; è necessario un interesse concreto e attuale all’eliminazione di un pregiudizio effettivo.
- La sopravvenuta definizione del giudizio pregiudiziale consente la riassunzione del giudizio sospeso e rende inutile decidere sulla legittimità della sospensione.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l’inammissibilità dell’impugnazione dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da un difetto originario del ricorso.
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