Cassazione Civile, Ordinanza n. 14108/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti annuali a tempo determinato stipulati, dall'anno accademico 1998/1999 al 2008/2009, tra una collaboratrice esperta linguistica e un'università statale per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri. La lavoratrice ha chiesto: l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti e la conversione del rapporto in tempo indeterminato; in subordine il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine; il pagamento delle differenze retributive parametrate al trattamento del professore associato o del ricercatore confermato, oppure almeno al trattamento economico minimo previsto dalla legge n. 63/2004; la regolarizzazione contributiva e previdenziale. La Corte d'appello aveva respinto tutte le domande, ritenendo speciale la disciplina dei collaboratori esperti linguistici, inapplicabile la conversione, non provata la docenza e inammissibile parte delle richieste retributive. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: erronea interpretazione della domanda e del giudicato interno; violazione della disciplina sui contratti a termine e della normativa eurounitaria, sostenendo che il d.lgs. n. 368/2001 fosse applicabile e che le esigenze temporanee non fossero provate; violazione dell'art. 36 Cost. e delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato per il mancato riconoscimento del risarcimento e della progressione economica; violazione dell'art. 45 TFUE e della disciplina nazionale che avrebbe dovuto imporre una retribuzione pari a quella dei docenti universitari o comunque il riconoscimento dell'anzianità. La Corte di cassazione ha distinto due piani: ha confermato il rigetto della pretesa di conversione del rapporto e delle domande retributive fondate sull'equiparazione ai professori/ricercatori, affermando che la disciplina speciale dei collaboratori esperti linguistici non consente tale parificazione se il lavoratore non rientra nella categoria degli ex lettori di lingua straniera; ha invece corretto la motivazione sul punto dei contratti a termine, rilevando che il d.lgs. n. 368/2001 è applicabile quanto ai requisiti formali e sostanziali della clausola di durata, ma che nella specie il risarcimento comunitario non spettava perché la successiva stabilizzazione ex lege n. 296/2006 costituiva misura equivalente idonea a sanzionare l'eventuale abuso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha però precisato, correggendo la motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c., che non è corretto affermare una totale inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai contratti a termine stipulati dalle università con i collaboratori esperti linguistici, poiché tale disciplina resta applicabile per i profili non incompatibili; resta invece esclusa la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Quanto alle domande retributive e di ricostruzione della carriera, la Corte ha ribadito che il trattamento previsto dalla legge n. 63/2004 riguarda solo gli ex lettori di madrelingua straniera divenuti collaboratori linguistici e non può essere esteso ai collaboratori esperti linguistici assunti originariamente come tali; inoltre, non è consentita la parificazione retributiva ai professori associati o ai ricercatori universitari, perché le funzioni sono strutturalmente diverse. Sulla domanda risarcitoria per abuso nella reiterazione dei contratti, la Corte ha escluso il diritto al danno comunitario perché la stabilizzazione conseguita dalla lavoratrice nel 2008 ai sensi della legge n. 296/2006 integra una misura equivalente alla conversione, sufficiente a sanzionare l'abuso secondo i principi eurounitari. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato per censurare l'asserita erronea interpretazione della domanda da parte dei giudici di merito.
norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla parità di trattamento e alla ricostruzione dell'anzianità; la Corte ne esclude l'applicazione estensiva alla fattispecie delle CEL assunte originariamente come tali.
richiamato come parte della disciplina speciale dei collaboratori esperti linguistici.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di termine e la conversione; la Corte afferma che la disciplina sui requisiti dei contratti a termine è applicabile nei limiti di compatibilità, ma non consente la conversione quando una norma speciale la escluda.
richiamato per il risarcimento del danno da abuso del termine nel pubblico impiego; la Corte esclude che sia il parametro decisivo nel caso, pur richiamando la tutela comunitaria equivalente.
art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970
invocato dalla ricorrente come criterio di liquidazione del danno in via analogica/subsidiaria.
invocato in subordine quale criterio di quantificazione del danno per abusiva reiterazione dei contratti.
art. 36 Cost.
invocato per sostenere l'inadeguatezza della retribuzione dei CEL rispetto alle mansioni svolte; la Corte esclude la parificazione ai docenti e ritiene adeguata la disciplina collettiva di comparto.
art. 45 TFUE
invocato per lamentare una disparità di trattamento collegata alla nazionalità; la Corte esclude che nella fattispecie vi sia una discriminazione vietata, trattandosi di disciplina generale e non di trattamento deteriore per cittadini stranieri.
norma originaria sul lettorato di lingua straniera; la Corte la richiama per delimitare la platea degli ex lettori cui si applicano gli interventi successivi.
costituisce la disciplina speciale dei collaboratori esperti linguistici, con assunzione a tempo indeterminato o determinato per esigenze temporanee, e rinvio alla contrattazione collettiva per il trattamento economico.
legge di conversione del d.l. n. 120/1995, richiamata per confermare il quadro normativo speciale.
attribuisce il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito agli ex lettori di madrelingua straniera divenuti collaboratori linguistici; la Corte afferma che tale disciplina non si estende ai CEL assunti originariamente come tali.
art. 26, comma 3, l. n. 240/2010
norma di interpretazione autentica che precisa l'ambito temporale e soggettivo dell'attribuzione del trattamento ex legge n. 63/2004 e della tutela dei diritti maturati nel rapporto precedente.
art. 51 CCNL Comparto Università 21 maggio 1996
richiamato come fonte della disciplina collettiva del rapporto dei collaboratori esperti linguistici, incluse mansioni, orario e trattamento economico fondamentale.
art. 22 CCNL Comparto Università 13 maggio 2003
richiamato per la previsione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita agli ex lettori rientranti nella disciplina speciale.
richiamato quale base della procedura di stabilizzazione che ha portato la lavoratrice all'assunzione a tempo indeterminato; la stabilizzazione è qualificata come misura equivalente alla conversione ai fini della tutela contro l'abuso.
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato, nei limiti emergenti dal testo.
Massime di principio
- La disciplina speciale dei collaboratori esperti linguistici assunti direttamente come tali non può essere assimilata, ai fini retributivi e di carriera, a quella prevista per gli ex lettori di madrelingua straniera transitati nel nuovo regime; il beneficio economico fissato dalla legge n. 63/2004 è riservato a quest'ultima categoria e non è estensibile in via analogica.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento economico non integra di per sé una discriminazione, purché la disciplina sia generale e non introduca trattamenti individuali arbitrari al di fuori dell'autonomia collettiva.
- La conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato è esclusa quando una norma speciale, pur nel quadro della privatizzazione del rapporto, configuri un regime incompatibile con la trasformazione automatica; tuttavia restano applicabili, nei limiti di compatibilità, le regole generali sulla forma e sui requisiti del termine se non derogate dalla specialità.
- L'abuso nella successione di contratti a tempo determinato in ambito pubblico può essere sanzionato anche mediante stabilizzazione successiva, ove questa realizzi una misura equivalente alla conversione e sia idonea a tutelare effettivamente il lavoratore; in tal caso non è dovuto un ulteriore risarcimento comunitario per il solo fatto della reiterazione.
- Ai fini della comparazione retributiva, non è consentito parificare mansioni di supporto e strumentali all'attività didattica universitaria con quelle dei docenti o dei ricercatori, quando le funzioni svolte siano strutturalmente diverse per contenuto professionale e scientifico.
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