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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14114/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a un dipendente per giusta causa. La contestazione disciplinare riguardava una condanna penale definitiva per violenza sessuale ai danni di una minorenne, fatto estraneo al rapporto di lavoro e risalente a oltre tredici anni prima, mai comunicato prima al datore. La Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto, per il tempo trascorso, per l'isolamento dell'episodio e per il contesto in cui era avvenuto, non fosse sufficientemente grave da spezzare il vincolo fiduciario, e aveva escluso anche rilievo processuale alla dedotta violazione del rito speciale. Con il primo motivo la società ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012, sostenendo di avere interesse concreto e attuale a far valere la nullità del procedimento e che, nel rito Fornero, la fase di opposizione non consentirebbe la riforma dell'ordinanza se non sulla base di nuova istruttoria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. e delle norme del CCNL Poste sulla sanzione espulsiva, censurando il giudizio di non gravità del reato e l'irrilevanza del decorso del tempo e del contesto sociale del fatto. Con il terzo motivo, assorbito, ha dedotto la violazione delle norme sulla tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel rito speciale del lavoro introdotto dalla l. n. 92/2012 l'opposizione costituisca una fase a cognizione piena dello stesso grado, nella quale la decisione resa nella fase sommaria può essere rivista anche d'ufficio e sulla base del medesimo materiale probatorio, sicché non sussisteva la dedotta nullità processuale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la sussistenza della giusta causa, minimizzando un fatto penalmente accertato con sentenza irrevocabile e trascurando che una violenza sessuale ai danni di una minorenne, anche se lontana nel tempo e avvenuta fuori dall'attività lavorativa, integra una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario, soprattutto per un lavoratore a contatto con il pubblico. Ha inoltre valorizzato la previsione collettiva che consente il licenziamento senza preavviso in caso di condanna definitiva per fatti extra-lavorativi suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario, senza che assumano rilievo elementi esterni come il tempo trascorso o l'unicità dell'episodio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che dovrà riesaminare la legittimità del licenziamento alla luce dei principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso, la Corte ha ritenuto comunque infondata la censura processuale perché il giudice di merito aveva risposto nel merito alla questione.

  • art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012

    Nel rito Fornero l'opposizione è una fase a cognizione piena dello stesso grado, e la decisione della fase sommaria può essere rivista anche d'ufficio.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa va valutata secondo la gravità del fatto e la sua idoneità oggettiva a ledere il vincolo fiduciario, alla luce degli standard sociali dell'ordinamento.

  • art. 54, comma VI, lett. h), CCNL Poste Italiane

    Prevede il licenziamento senza preavviso per condanna definitiva per condotta extra-lavorativa quando i fatti-reato possano comunque ledere il rapporto fiduciario.

  • art. 80, lett. e), CCNL Poste Italiane

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina collettiva sul licenziamento; il testo della sentenza non ne specifica il contenuto applicativo.

  • art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, in tema di tutela conseguente al licenziamento illegittimo.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel rito speciale introdotto dalla l. n. 92/2012, la fase di opposizione costituisce una cognizione piena nello stesso grado e consente al giudice di riesaminare anche d'ufficio la decisione resa all'esito della fase sommaria, senza che sia necessaria una nuova istruttoria per il solo fatto della revisione della prima decisione.
  • La nullità processuale non può essere affermata se non è espressamente prevista dalla legge; la mera dedotta violazione del modello procedimentale non basta, in assenza di una specifica sanzione di nullità.
  • Ai fini della giusta causa di licenziamento, il giudizio di proporzionalità deve considerare la gravità intrinseca del fatto accertato e la sua oggettiva attitudine a compromettere il vincolo fiduciario, secondo gli standard sociali condivisi, non potendo essere svalutato da elementi meramente esterni come il decorso del tempo o il contesto occasionale della condotta.
  • Una condanna penale irrevocabile per fatti extra-lavorativi può legittimare il licenziamento per giusta causa quando il fatto, per la sua oggettiva gravità, sia idoneo a incidere sul rapporto fiduciario, specie se il lavoratore svolge mansioni a contatto con il pubblico.
  • Quando il contratto collettivo prevede la sanzione espulsiva per condanna definitiva relativa a fatti estranei al lavoro idonei a ledere la fiducia, il giudice deve attenersi alla valutazione della gravità del fatto così come accertato in sede penale, senza introdurre apprezzamenti riduttivi fondati su elementi esterni non contemplati dalla clausola collettiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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