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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14120/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di struttura pubblica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni aggiuntive rese nei mesi da febbraio a novembre 2008 presso il servizio psichiatrico di un ospedale. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il giudice di primo grado l'aveva rigettata; la corte d'appello, invece, riformava la decisione e negava il credito, ritenendo non provata la ricorrenza delle condizioni contrattuali che consentono la remunerazione delle prestazioni aggiuntive: richiesta o autorizzazione aziendale, svolgimento di attività libero-professionale intramuraria in senso proprio, assenza di riposi compensativi, di maggiorazioni per straordinario o di debiti orari. Il ricorrente per cassazione proponeva quattro motivi: 1) violazione di varie norme legislative e contrattuali in materia di dirigenza medica e attività libero-professionale, sostenendo che fosse sufficiente il superamento dell'orario di servizio e l'adesione del sanitario ai turni; 2) erronea lettura delle allegazioni di merito, perché le ore sarebbero state svolte in regime ALPI per far fronte alla carenza di organico; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere di provare la mancanza delle condizioni contrattuali avrebbe dovuto gravare sul datore di lavoro; 4) violazione dell'art. 244 c.p.c. e omessa motivazione, per il mancato esame della prova testimoniale e per l'erronea affermazione che i turni non recassero la sottoscrizione del responsabile del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché i documenti e gli atti richiamati non erano stati specificamente riprodotti e localizzati nel ricorso, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza. Ha poi ritenuto infondati i primi tre motivi: ha affermato che la disciplina applicabile alla dirigenza medica non consente di remunerare automaticamente il semplice superamento dell'orario di servizio, poiché il compenso per prestazioni aggiuntive presuppone i requisiti previsti dal CCNL e dalla normativa di settore; ha ritenuto che tali presupposti integrino elementi costitutivi del diritto azionato, da provare da chi chiede il compenso; ha confermato l'accertamento di merito secondo cui mancava la prova dell'autorizzazione o richiesta aziendale, della natura realmente aggiuntiva e libero-professionale delle prestazioni, del completamento del monte ore dovuto e dell'assenza di compensazioni alternative. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Il trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, esprimendo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 55 CCNL 8 giugno 2000

    Le prestazioni aggiuntive in ambito libero-professionale sono remunerabili solo se richieste in via eccezionale e temporanea, per integrare l'attività istituzionale, nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle direttive regionali.

  • art. 14 CCNL 3 novembre 2005

    L'impegno di servizio eccedente l'orario dovuto deve essere negoziato; l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive è possibile solo ove ricorrano requisiti e condizioni e previa garanzia degli obiettivi prestazionali negoziati.

  • art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992

    Le attività libero-professionali intramurarie costituiscono attività ulteriori rispetto all'impegno di servizio e possono essere remunerate secondo specifici presupposti normativi e contrattuali.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per ottenere il compenso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresi i presupposti previsti dalla disciplina collettiva e di settore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti e dei documenti rilevanti e indicarne con precisione la localizzazione nel fascicolo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'inosservanza dell'onere di depositare e individuare specificamente gli atti e i documenti richiamati impedisce il controllo di legittimità.

  • art. 244 c.p.c.

    La deduzione relativa alla prova testimoniale non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso non consente di verificare contenuto e collocazione degli atti istruttori richiamati.

  • art. 4, comma 7, l. 412/1991

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa creditoria, ma non ritenuta idonea a superare la disciplina contrattuale applicabile.

  • art. 4 d.lgs. 502/1992

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di organizzazione sanitaria e dirigenza medica.

  • art. 11 d.lgs. 502/1992

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di disciplina del rapporto sanitario.

  • art. 3, commi 6 e 7, l. 724/1994

    Norma richiamata dal ricorrente senza che la Corte ne ricavasse un criterio decisivo per il caso.

  • art. 1 l. 662/1996

    Norma richiamata dal ricorrente senza esito favorevole nella decisione.

  • art. 72, commi 4-11, l. 448/1998

    Norma richiamata dal ricorrente in correlazione alla disciplina retributiva e dell'attività aggiuntiva.

  • l. 120/2007

    Norma richiamata dal ricorrente.

  • l. 25/2010

    Norma richiamata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Per la dirigenza medica pubblica il diritto al compenso per prestazioni aggiuntive non nasce dal solo superamento dell'orario di servizio, ma richiede la prova di tutti i presupposti previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
  • Le prestazioni libero-professionali intramurarie sono remunerabili solo se effettivamente svolte al di fuori dell'impegno istituzionale e secondo un assetto organizzativo che le qualifichi come attività aggiuntive specifiche, non come mera prosecuzione dei turni ordinari.
  • Gli elementi che fondano il diritto al compenso, quando previsti come condizioni cumulative dalla disciplina applicabile, costituiscono fatti costitutivi della pretesa e devono essere allegati e provati dal creditore.
  • In sede di legittimità, il vizio riferito a documenti o atti processuali è scrutinabile solo se il ricorso ne riproduce il contenuto essenziale e ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude compensi aggiuntivi per attività rientranti nel normale contenuto della prestazione o non adeguatamente qualificate come prestazioni extra-istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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