Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel giudizio di correzione di un precedente provvedimento della Corte di cassazione, i difensori della parte che aveva ottenuto la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite hanno chiesto di correggere l'ordinanza, perché nel dispositivo mancava la distrazione delle spese in loro favore, nonostante tale istanza fosse stata formulata nel controricorso. Dopo un provvedimento interlocutorio, essi hanno anche documentato l'impossibilità di notificare il ricorso al loro assistito, nel frattempo deceduto. La questione riguarda quindi il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, e la possibilità di utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali anche nei confronti di una pronuncia della Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "e accessori come per legge", la formula "da distrarsi in favore degli avv. Peppino Lonetti e Rossella Lonetti ex art. 93 c.p.c.". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione a cura della cancelleria. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento, qualificato come non contenzioso, e nessun presupposto per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio utilizzabile per integrare un dispositivo che abbia omesso la pronuncia sulla distrazione delle spese.
La correzione dell'errore materiale è lo strumento processuale idoneo a rettificare l'omissione contenuta nel provvedimento.
La norma è richiamata quale base sistematica della distrazione delle spese e della possibilità di ricorrere alla correzione quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore; la richiesta di distrazione non è considerata domanda autonoma.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato nel presente procedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore può essere sanata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non essendo necessario ricorrere ai mezzi di impugnazione ordinari.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce una richiesta accessoria collegata alla regolazione delle spese di lite.
- La correzione degli errori materiali è compatibile con il sistema dell'art. 93 c.p.c. e risponde a esigenze di celerità processuale e di più rapido conseguimento, da parte del difensore distrattario, di un titolo esecutivo.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
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