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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, presentata da una società colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania nel 2002. La società aveva usufruito della sospensione e poi della rateizzazione del debito tributario per gli anni 2003 e 2004 in 304 rate, avendo inserito tra i tributi sospesi anche imposte sostitutive collegate alla rivalutazione dei beni aziendali e all'affrancamento di riserve da rivalutazione. L'Ufficio negava la definizione sostenendo che tali imposte sostitutive, essendo facoltative e riconducibili a un'agevolazione, non fossero sospendibili e che, comunque, il beneficio richiesto integrasse un indebito cumulo di agevolazioni. La contribuente sosteneva invece che il regime di sospensione coprisse tutti i versamenti tributari e richiamava anche il giudicato formatosi su una cartella relativa all'anno 2003. In Cassazione, l'Agenzia deduceva: (1) violazione della disciplina sulla sospensione/rateizzazione e motivazione apparente, per avere la CTR esteso il beneficio anche a versamenti derivanti da una normativa di favore; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina unionale sugli aiuti di Stato, sostenendo che una società di capitali che svolge attività d'impresa non poteva, in via generale, beneficiare della definizione agevolata e che la normativa doveva essere letta alla luce della decisione della Commissione europea C/2015/5549 final; (3) censura sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché eterogeneo e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, ma ha accolto il secondo: ha affermato che la disciplina interna va coordinata con la decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, immediatamente applicabile e vincolante, e che per i contribuenti imprenditori il beneficio non è in linea di principio applicabile, salvo verifica in concreto dei presupposti di compatibilità (de minimis o aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, con assenza di sovracompensazione e prova a carico del richiedente). Ha quindi cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame, assorbendo il terzo motivo sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il terzo. La sentenza della CTR Sicilia è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la domanda della contribuente alla luce dei vincoli derivanti dalla decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato e verificare in concreto se il beneficio individuale sia compatibile con il diritto unionale, in particolare sotto il profilo del regime de minimis o dell'aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, nonché dell'assenza di sovracompensazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006

    La disciplina agevolativa va letta in coordinamento con il diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato; non opera in via automatica e generale per i contribuenti imprenditori, dovendo essere verificata la compatibilità concreta del beneficio.

  • artt. 25, 39 e 87 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina di sospensione e rateizzazione agli adempimenti derivanti da una normativa di favore; la Corte non esamina nel merito la censura perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per la formazione delle cartelle di pagamento oggetto della lite.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata per la formazione delle cartelle di pagamento oggetto della lite.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo come parametro processuale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il preteso difetto di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia priva di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non accoglie la doglianza per eterogeneità e mancato confronto con la motivazione della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei presupposti del beneficio e della compatibilità con il regime de minimis o con gli aiuti per calamità grava sul richiedente l'agevolazione.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    La disciplina italiana rilevante è stata ritenuta oggetto di una procedura di infrazione per aiuti di Stato non notificati o incompatibili.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    Può rendere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, purché vi sia un nesso chiaro e diretto e non vi sia sovracompensazione.

  • art. 288 TFUE

    Le decisioni della Commissione europea sono immediatamente applicabili e vincolano il giudice nazionale.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo quale tramite per la rilevanza del diritto dell'Unione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro di conformazione della disciplina interna al diritto dell'Unione.

  • decisione della Commissione europea C/2015/5549 final del 14 agosto 2015

    Ha qualificato la disciplina italiana oggetto della lite come aiuto di Stato incompatibile, pur precisando che singoli benefici possono essere compatibili se rispettano i requisiti de minimis o dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE e non producono sovracompensazione.

  • regolamento CE n. 1407/2013

    Richiamato dalla ricorrente come possibile parametro de minimis per verificare la compatibilità del beneficio individuale.

  • regolamento CE n. 717/2014

    Richiamato dalla ricorrente come possibile parametro de minimis per verificare la compatibilità del beneficio individuale.

  • regolamento CE n. 994 del 1998

    Richiamato dalla Corte come fonte di regimi di aiuto esentati o comunque rilevanti ai fini della verifica di compatibilità.

  • Cass. Sez. U n. 8053 del 2014

    Richiamata per affermare che la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale.

  • Cass. n. 17249 del 2018

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi sia stato un pagamento di aiuto già effettuato dall'Amministrazione.

  • Cass. n. 15354 del 2014

    Richiamata per il principio della vincolatività per il giudice nazionale delle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

  • Cass. n. 17199 del 2019

    Richiamata per il potere-dovere della Cassazione di dare immediata attuazione alla disciplina unionale e, se necessario, cassare con rinvio per l'accertamento dei fatti.

  • Cass. n. 13458 del 2016

    Richiamata per il potere-dovere della Cassazione di cassare con rinvio quando occorra un accertamento di fatto alla luce della nuova disciplina unionale.

  • Cass. n. 4801 del 2022

    Richiamata quale precedente consolidato in materia di regime agevolativo per eventi calamitosi e aiuti di Stato.

  • Cass. n. 30927 del 2019

    Richiamata per il principio secondo cui, per i contribuenti imprenditori, la normativa agevolativa non si applica in via generale; il giudice di merito deve verificare de minimis e compatibilità dell'aiuto, e la prova riguarda l'ammontare complessivo degli aiuti nel triennio.

  • Cass. n. 29905 del 2017

    Richiamata quale precedente conforme sul regime degli aiuti di Stato in relazione a eventi calamitosi.

  • Cass. n. 22377 del 2017

    Richiamata per il principio secondo cui, superata la soglia de minimis, il beneficio va negato nella sua interezza.

  • Cass. n. 11228 del 2011

    Richiamata per il principio secondo cui il superamento della soglia de minimis comporta il diniego integrale del beneficio.

  • Cass. n. 14465 del 2017

    Richiamata per stabilire che la prova deve riguardare il massimale complessivo degli aiuti de minimis nel triennio.

  • Cass. n. 5224 del 1998

    Richiamata per consentire, in sede di rinvio, l'acquisizione di documenti o fatti non rilevanti nella precedente disciplina ma necessari per la nuova regola giuridica.

  • d.m. 14 novembre 2002

    Provvedimento che ha disposto la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 2002 nella provincia di Catania.

  • d.m. 17 maggio 2005

    Provvedimento richiamato nella vicenda per la successiva rateizzazione del debito tributario sospeso.

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono vincolanti per il giudice nazionale e devono essere applicate immediatamente anche nei giudizi pendenti, con eventuale cassazione con rinvio se occorre accertare fatti ulteriori.
  • Quando una norma interna prevede benefici fiscali collegati a eventi calamitosi, il giudice deve verificare se il vantaggio, in concreto, integri un aiuto di Stato e se sia compatibile con il diritto unionale; per i soggetti che esercitano attività d'impresa il beneficio non è automaticamente spettante.
  • La compatibilità di un vantaggio fiscale con il regime de minimis richiede la prova dell'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante, non del solo importo oggetto del singolo giudizio; superata la soglia, il beneficio non può essere riconosciuto.
  • Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra danno subito e vantaggio concesso, oltre all'assenza di sovracompensazione e alla detrazione di ogni altro ristoro ottenuto.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli censure eterogenee o non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione espone una motivazione effettiva, anche essenziale, idonea a superare il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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