Cassazione Civile, Ordinanza n. 22520/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento recuperava a tassazione componenti positivi non dichiarati, tra cui una posta iscritta a bilancio come 'riserve patrimoniali da condono' pari a euro 3.880.000, corrispondente a un credito verso la controllante. Secondo l'Ufficio, tale posta non poteva essere regolarizzata ai sensi dell'art. 14 l. n. 289 del 2002 e doveva essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 6%, anche perché la società non aveva compilato il quadro D e non aveva versato l'imposta. La CTR aveva ritenuto, invece, che il fatto che in bilancio fossero iscritti crediti e non beni escludesse l'applicazione dell'imposta sostitutiva, valorizzando inoltre gli esiti di indagini della p.g. e l'archiviazione penale. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nonché violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 9 e 14 l. n. 289/2002, 101 TUIR e 2426 c.c., sostenendo che la CTR aveva male interpretato la disciplina sulla regolarizzazione contabile e aveva omesso di verificare l'effettiva esistenza e consistenza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR non era corretta nella parte in cui escludeva l'imposta sostitutiva del 6% solo perché la posta iscritta era un credito e non un bene materiale: l'art. 14 l. n. 289/2002 riguarda infatti le 'attività' in precedenza omesse o parzialmente omesse, categoria che comprende anche i crediti e persino l'eliminazione di passività inesistenti. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva erroneamente considerato preclusivo l'omesso esercizio del potere accertativo per gli anni precedenti, poiché il principio di autonomia dei periodi d'imposta impedisce di ritenere vincolante il mancato recupero relativo ad annualità pregresse. Infine, ha censurato la mancata verifica critica dell'effettiva esistenza e quantificazione del credito verso la controllante, richiedendo un accertamento sulla documentazione e sulle vicende della posta attiva, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
invocato per sostenere la legittimità della rettifica del reddito imponibile
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
invocato per sostenere la rettifica ai fini IVA
richiamato nel contesto della procedura di regolarizzazione collegata al condono
interpretato nel senso che la regolarizzazione delle scritture contabili riguarda le 'attività' omesse o parzialmente omesse, comprensive di crediti e dell'eliminazione di passività inesistenti; presuppone inoltre l'effettiva esistenza delle poste regolarizzate e il rispetto dei principi civilistici di bilancio
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato come parametro dei criteri civilistici di valutazione e iscrizione in bilancio
richiamato per sostenere che i crediti rientrano nell'attivo dello stato patrimoniale
richiamato per evidenziare che la disciplina si riferisce ancora alle 'attività' detenute all'estero oggetto di regolarizzazione
Massime di principio
- La disciplina di regolarizzazione contabile prevista dalla legge sul condono si riferisce alle 'attività' omesse o parzialmente omesse e non è limitata ai beni materiali: vi rientrano anche i crediti e, in generale, ogni posta attiva iscritta nell'attivo patrimoniale, nonché l'eliminazione di passività inesistenti.
- La regolarizzazione contabile non può essere utilizzata per sanare poste attive fittizie o inesistenti: il beneficio presuppone l'esistenza effettiva della posta da regolarizzare e il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio.
- Il mancato esercizio del potere accertativo su annualità precedenti non impedisce l'accertamento della medesima posta nell'anno d'imposta oggetto di giudizio, perché il principio di continuità dei bilanci va coordinato con l'autonomia di ciascun periodo d'imposta.
- Il giudice di merito deve verificare criticamente origine, documentazione e successive vicende della posta attiva, non potendo fondare la decisione su un mero richiamo alla sua iscrizione in bilancio o su elementi non decisivi come un provvedimento di archiviazione penale non vincolante.
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