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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento espropriativo per pubblica utilità riguardante alcuni suoli siti nel Comune di San Ferdinando di Puglia. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bari ha liquidato ai proprietari sia l’indennità per l’occupazione legittima sia l’indennizzo per l’esproprio, valorizzando i terreni sulla base della destinazione urbanistica a zona artigianale e di comparabili compravendite, con un incremento del 35% per asserita inflazione legata al passaggio lira-euro. Il Comune ha impugnato l’ordinanza con ricorso principale articolato in tre motivi: 1) nullità del provvedimento per asserita errata correzione del rito, sostenendo che il giudizio, iniziato nel 2004 con citazione, avrebbe dovuto restare nel rito ordinario e concludersi con sentenza; 2) nullità del procedimento e dell’ordinanza per violazione del contraddittorio e delle regole sulla trattazione, lamentando che la Corte avesse trattenuto la causa in decisione senza assegnare i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, in un giudizio ormai soggetto al rito ordinario consolidato, e che avesse deciso in base a un calendario di udienze da remoto/scritta senza consentire replica sull’aumento del 35% riconosciuto dal c.t.u.; 3) nullità per asserita adesione acritica alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva incrementato il valore di stima senza adeguata base scientifica e senza ulteriori chiarimenti. I proprietari hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sul valore dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nonostante il giudizio fosse ormai incardinato nel rito ordinario per effetto del principio di consolidamento del rito e dell’inapplicabilità, ratione temporis, della disciplina del d.lgs. n. 150/2011 al giudizio introdotto nel 2004. Ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché la correzione dell’intestazione del provvedimento non aveva, di per sé, prodotto nullità o lesione del contraddittorio. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, essendo conseguenza dell’accoglimento del secondo, e ha parimenti dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare nullità processuali e del provvedimento impugnato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma portata decisiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul rito, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per la dedotta violazione del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 53 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sul rito dell’opposizione alla stima.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Indicato come base normativa dell’opposizione alla stima nel procedimento espropriativo.

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    La Corte lo richiama per affermare che il giudizio di opposizione alla stima, anche in rinvio, è soggetto al rito sommario/semplificato, ma nel caso concreto la disciplina non era applicabile per ragioni temporali.

  • art. 36 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato per l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina del rito sommario ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rito, in relazione alla conversione/sussunzione del procedimento nel rito sommario.

  • art. 352, primo comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla trattazione e decisione della causa senza i necessari termini difensivi.

  • art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020

    Richiamato per la disciplina emergenziale della trattazione scritta durante la pandemia, ma la Corte ha ritenuto che non escludesse, nel caso concreto, l’obbligo di concedere i termini conclusionali e di replica.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo come presidio del contraddittorio, ritenuto violato dalla decisione senza termini difensivi.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso vizio di costituzione del giudice, ritenuto assorbito.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul procedimento decisorio e sulla composizione del collegio, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per il mancato rinnovo dei chiarimenti al consulente tecnico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione della prova e delle risultanze peritali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare la motivazione apparente o insufficiente del provvedimento.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per la riassunzione del giudizio di rinvio dopo precedente cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa, la mancata assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, quando il rito applicabile lo richieda, determina nullità del provvedimento per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, senza che sia necessario dimostrare in concreto quali difese ulteriori sarebbero state svolte.
  • La disciplina del rito introdotta dal d.lgs. n. 150/2011 non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore; in tali processi opera il principio di consolidamento del rito, sicché, in difetto di tempestivo mutamento, il giudizio prosegue secondo le forme originariamente scelte o imposte dall’atto introduttivo.
  • La sola correzione dell’intestazione o della qualificazione formale del provvedimento non integra di per sé nullità, se non incide sul contraddittorio o su concrete facoltà processuali delle parti.
  • Le doglianze relative alla consulenza tecnica d’ufficio restano assorbite quando la decisione viene cassata per un vizio processuale preliminare che impone la rinnovazione del giudizio davanti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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