Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite origina dall'azione proposta dalla società committente per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale svolto da un ingegnere quale progettista e direttore dei lavori in relazione alla realizzazione di due fabbricati su terreni oggetto di permuta. Durante l'esecuzione dell'opera l'ufficio tecnico comunale aveva rilevato difformità rispetto al progetto assentito e una violazione delle distanze legali tra fabbricati, con conseguenti provvedimenti amministrativi di sospensione e demolizione parziale, oltre a sviluppi penali poi definiti per sopravvenuta conformità. La società aveva quindi sostenuto di avere sopportato costi per il ripristino delle distanze, per le procedure di sanatoria e per le spese tecniche connesse. Il primo giudice aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il professionista al risarcimento. In appello il professionista aveva contestato, tra l'altro, l'utilizzabilità di atti e perizie provenienti dai procedimenti amministrativi e penali, la prova dell'inadempimento, la corretta applicazione dell'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., la ricostruzione della disciplina sulle distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968, il proprio coinvolgimento nelle violazioni edilizie dopo le dimissioni dall'incarico, la legittimazione attiva della società e la quantificazione del danno. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per asserito difetto di prova del mancato rispetto della distanza di 10 metri e per indebita valutazione delle risultanze istruttorie; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968, sostenendo che la distanza contestata riguardasse soltanto un pilastro, che la misurazione fosse errata e che il giudice di merito avesse travisato la natura dell'intervento edilizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la doglianza, formalmente costruita come violazione dell'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., in realtà mirava a una rivalutazione del compendio istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un ampio materiale probatorio, comprendente documentazione amministrativa, decreto di sequestro e CTU, utilizzando anche atti di altri procedimenti come elementi di prova previa valutazione critica. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di merito sulla rilevanza, ai fini delle distanze, di pilastri e porticati e sulla concreta misurazione della distanza tra i fabbricati; la Corte ha ribadito che, nel computo delle distanze, rilevano anche gli elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali e che il verbale di accertamento dell'illecito edilizio fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice di merito ne abbia invertito la ripartizione; non quando la censura riguarda la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ricondotto la doglianza a una contestazione sulla valutazione delle prove, non a una vera violazione delle presunzioni.
Non è violato quando il giudice valuta criticamente prove ritualmente acquisite; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito.
art. 9 D.M. 1444/1968
Ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati rilevano anche pilastri, porticati e altri elementi costruttivi stabili, non meramente ornamentali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi formalmente qualificati come violazione di legge non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
La decisione è stata resa in coerenza con la proposta di definizione accelerata comunicata alle parti.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente per il ricorso ritenuto infondato/inammissibile.
Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito l'onere probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice utilizza e valuta criticamente prove ritualmente acquisite; il ricorso per cassazione non può mirare al riesame del merito probatorio.
- Ai fini del rispetto delle distanze legali tra edifici, devono essere computati anche gli elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali, come pilastri, porticati, balconi e terrazze, quando incidano sulla consistenza del fabbricato e sulle intercapedini pregiudizievoli.
- Quando un verbale redatto dal pubblico ufficiale attesta fatti compiuti o avvenuti in sua presenza, esso fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati; il giudice civile può valorizzarlo quale elemento istruttorio nel quadro complessivo delle prove.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto già compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22520/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22525/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_civile · 1 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →