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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a una porzione di giardino di pertinenza di una villa, occupata per l'ampliamento di un'autostrada e poi espropriata. I proprietari avevano ottenuto in un precedente giudizio una pronuncia sull'indennità di occupazione e si erano poi opposti alla stima dell'indennità di esproprio, chiedendo una liquidazione più elevata sulla base di una consulenza tecnica espletata in quel giudizio e del valore attribuito al bene. La società espropriante ha resistito eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'opposizione alla stima. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 16 e 19 l. n. 865/1971, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione di decadenza usando una ratio diversa da quella effettivamente prospettata; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 191 e 115 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente considerato le caratteristiche del bene e il momento di valutazione, e che avrebbe dovuto valorizzare le condizioni urbanistiche del terreno alla data del decreto di esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio secondo cui, in materia di espropriazione disciplinata dalla l. n. 865/1971, il termine di decadenza per proporre opposizione alla stima decorre solo dal compimento delle formalità previste dall'art. 16, e non dalla mera conoscenza del decreto di esproprio. Ha inoltre escluso la configurabilità sia dell'omessa pronuncia sia dell'omesso esame, perché le doglianze non investivano un fatto storico decisivo ma questioni e argomentazioni. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, perché non correttamente riferito alla ratio della decisione: la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità ratione temporis del d.P.R. n. 327/2001 e aveva stimato il bene in considerazione del suo rapporto pertinenziale con la villa, non delle sue potenzialità edificatorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nessuna statuizione è stata resa nei confronti delle parti intimate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 16 l. n. 865/1971

    Le formalità previste da questa disposizione sono presupposto per il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima.

  • art. 19 l. n. 865/1971

    Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima decorre solo dopo il compimento delle formalità di cui all'art. 16, cioè dalla pubblicazione o affissione dell'avviso del deposito della relazione della কমিশione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione sia incompatibile con la pretesa dedotta o quando la questione sia assorbita dalla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda fatti storici principali o secondari e non la mancata valutazione di questioni o deduzioni difensive.

  • art. 32 d.P.R. n. 327/2001

    La sua invocazione è stata ritenuta inconferente perché la Corte territoriale ha escluso che quel regime fosse applicabile ratione temporis.

  • artt. 115 e 191 c.p.c.

    Le doglianze formulate su tali norme sono state considerate non idonee a scalfire la motivazione sulla stima e sulla valutazione delle risultanze tecniche.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Richiamato per la decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo indennitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Usato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure eccentriche rispetto al fondamento della decisione.
  • In materia di opposizione alla stima ex l. n. 865/1971, il termine decadenziale decorre solo dal perfezionamento delle formalità previste per il deposito e la pubblicazione della relazione della commissione espropri, non dalla mera conoscenza del decreto di esproprio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o l'eccezione sia incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione già resa.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di questioni giuridiche o deduzioni difensive.
  • Quando la sentenza di merito esclude l'applicabilità di un determinato regime normativo per ragioni temporali, è inconferente invocare quel regime in cassazione per censurare la valutazione del bene.
  • Nella stima dell'indennità di espropriazione, può assumere rilievo il rapporto pertinenziale del bene con un immobile principale, anche indipendentemente dalle sue potenzialità edificatorie, se questo è il criterio effettivamente adottato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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