Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite origina dall’occupazione di due particelle di terreno di proprietà di una privata da parte del Comune, nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi. Dopo decreti di occupazione d’urgenza e la successiva irreversibile trasformazione dei suoli, la proprietaria agiva per ottenere l’indennità/risarcimento per l’occupazione legittima e illegittima. Il Comune eccepiva che la proprietaria, per mezzo di un procuratore speciale, aveva sottoscritto un accordo transattivo con accettazione di una somma a titolo di indennizzo, compensata con il valore di altra particella e con rinuncia ad ogni azione verso il Comune. In primo grado il Tribunale riconosceva la validità dell’accordo, qualificava come spettante al custode l’indennità di occupazione per il bene pignorato e liquidava un residuo credito. In appello, l’erede della proprietaria censurava: la chiamata in causa del terzo da parte del Comune, ritenuta tardiva; la legittimazione attiva del procuratore e la validità della procura; la pendenza della procedura esecutiva e quindi il tema della legittimazione a percepire l’indennità; nonché la compensazione del corrispettivo con oneri urbanistici. La Corte d’appello accoglieva solo il primo motivo limitatamente alle spese, ritenendo tardiva la chiamata del terzo, e rigettava il resto. In cassazione l’erede deduceva tre censure: violazione degli artt. 2913, 2915 c.c. e 590 c.p.c. per avere la Corte confermato la legittimazione attiva della mandante/procuratore nonostante il pignoramento; violazione degli artt. 1711, 1388, 1398 e 1241 c.c. per l’asserito difetto di potere del procuratore di consentire la compensazione con un controcredito del Comune verso altra società; violazione degli artt. 2697 e 2699 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provata la pendenza dell’esecuzione immobiliare n. 459/1994.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non soddisfaceva l’onere di specificità, perché si limitava a riproporre apoditticamente la tesi della totale carenza di legittimazione attiva senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata sulla validità della procura e dell’accordo del 22 luglio 2005; inoltre, le norme richiamate non impediscono in sé gli atti di disposizione sul bene pignorato, che sono solo inopponibili al pignorante e agli intervenuti. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché non censurava adeguatamente la specifica ratio della decisione di merito sulla novità della questione e perché era privo di trascrizione degli atti e dei documenti richiamati, risolvendosi in una critica generica del merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché pretendeva di sovrapporre all’apprezzamento del giudice d’appello quello del primo giudice e, per il resto, contestava in modo non consentito la valutazione delle prove, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che aveva escluso risultanze trascrittive contro la proprietaria. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del confronto con la decisione impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
La denuncia di violazione di legge richiede un confronto argomentato tra norma asseritamente violata e ratio decidendi della sentenza impugnata.
Non consente una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o il riesame del merito.
Le alienazioni e gli atti dispositivi del bene pignorato sono inopponibili al pignorante e agli intervenuti, ma la norma non esclude in assoluto il potere di disposizione.
Come l’art. 2913 c.c., non limita di per sé i diritti dispositivi sul bene pignorato, ma ne sancisce l’inopponibilità nell’esecuzione.
Richiamato nel motivo, in combinazione con la disciplina del pignoramento, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura per difetto di specificità.
L’indennità di occupazione del bene pignorato è stata ricondotta ai frutti civili spettanti al custode dell’esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la spettanza al custode delle utilità del bene pignorato.
Invocato per contestare i poteri del mandatario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato a sostegno della tesi sul potere rappresentativo del procuratore speciale, senza esito per inammissibilità del motivo.
Invocato in relazione all’asserito difetto di potere rappresentativo, ma senza specifico e ammissibile sviluppo.
Richiamato per contestare la compensazione del credito, ma la questione è stata ritenuta nuova o comunque non adeguatamente dedotta.
Richiamato per censurare l’apprezzamento probatorio; la Corte ha ribadito che non può tradursi in una richiesta di nuovo esame delle prove.
Richiamato in relazione alla pretesa prova documentale della procedura esecutiva.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché volta a rivalutare il merito.
Richiamato per contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio, censura non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario un confronto puntuale tra le norme invocate e la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi difensiva, senza confutare il percorso argomentativo della decisione, rende il motivo inammissibile.
- La deduzione che un atto dispositivo o transattivo riguardante un bene pignorato sia di per sé invalido non è corretta in astratto: la disciplina del pignoramento incide sull’opponibilità dell’atto ai creditori procedenti e intervenuti, non esclude automaticamente il potere di disposizione del titolare.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di sostituzione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale deducibile.
- La questione non esaminata nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione come motivo di impugnazione, pena l’inammissibilità per novità.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica ragione di inammissibilità o novità della questione, il ricorso deve colpire anzitutto quel passaggio motivazionale; in difetto, la censura non è idonea a sovvertire la statuizione.
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