Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo posti a base di un pignoramento presso terzi sullo stipendio, insieme alle cartelle sottostanti, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e sostenendo che i crediti fossero ormai prescritti, in particolare per IRPEF e CSSN riferiti al 1994 e per un diritto camerale riferito al 2008. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo prescritte tutte le cartelle. In appello, l'agente della riscossione sosteneva la ritualità della notifica di alcune cartelle e, soprattutto, che la successiva notifica di un'intimazione di pagamento rendesse inammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo, oltre a impedire la prescrizione. La CTR accoglieva l'appello e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente ad alcune cartelle, ritenendo valida la notifica dell'intimazione di pagamento del 21 luglio 2016 con rito degli irreperibili assoluti e osservando che non fosse decorso alcun termine prescrizionale tra tale notifica e il ricorso. In Cassazione il contribuente deduceva tre motivi: nullità della notifica dell'intimazione per violazione delle norme sugli irreperibili assoluti; sussistenza dell'interesse ad agire ex artt. 19 e 21 del processo tributario, in ragione del pignoramento sullo stipendio e della mancata notifica degli atti presupposti; prescrizione dei crediti per IRPEF, CSSN e diritto camerale. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di un concreto pregiudizio esecutivo, e il primo motivo sulla invalidità della notifica dell'intimazione perché la relata non dava conto di ricerche effettive idonee a giustificare il rito degli irreperibili assoluti, specie a fronte di una risultanza anagrafica che indicava una residenza diversa da quella in cui era stata tentata la notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda verificando la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e di eventuali ulteriori atti intimatori, oltre a provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione, ma ritenuto non risolutivo nel caso concreto.
citato in rubrica dal ricorrente, ma considerato inapplicabile nel caso di specie.
richiamato a sostegno dell'interesse ad agire; la Corte afferma che tale interesse sussiste quando il contribuente subisca un concreto pregiudizio esecutivo.
richiamati per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione degli atti della riscossione e la tutela contro la pretesa tributaria.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte ribadisce che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo i casi previsti dalla disposizione, che seleziona specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione genera di per sé interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma istitutiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche ai processi pendenti.
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, richiamata per la disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024
richiamato come novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
indicato come mezzo processuale per il deposito di documentazione in sede di legittimità ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
norma che disciplina la notifica agli irreperibili assoluti; la Corte chiarisce che richiede ricerche effettive, anzitutto anagrafiche, prima di ricorrere al rito speciale.
art. 60, ult. comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per escludere l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c. alla notificazione degli atti impositivi.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
l'intimazione di pagamento è equiparata all'avviso di mora e, se ritualmente notificata e non impugnata, cristallizza la pretesa e preclude l'eccezione di prescrizione maturata prima della sua definitività.
richiamato per la prescrizione ordinaria dei crediti azionati.
richiamato per la prescrizione breve invocata dal ricorrente per alcuni crediti.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta; tuttavia il contribuente conserva l'interesse ad agire quando dimostri un concreto pregiudizio attuale, come un'esecuzione forzata già avviata sulla base di quelle iscrizioni a ruolo.
- Nel processo tributario l'interesse ad agire ha natura dinamica e va verificato fino alla decisione; la prova dell'interesse può essere fornita nei modi consentiti dal grado di giudizio, anche in Cassazione mediante deposito documentale.
- L'intimazione di pagamento, quale atto equiparabile all'avviso di mora, se regolarmente notificata e non impugnata nei termini, consolida la pretesa tributaria e impedisce di far valere la prescrizione maturata anteriormente alla sua notificazione.
- La notificazione agli irreperibili assoluti richiede un effettivo svolgimento di ricerche, in primo luogo anagrafiche, per verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; la mera utilizzazione di formule prestampate o di attestazioni generiche non consente di ritenere valido il procedimento notificatorio.
- Se la relata di notifica non dà conto delle ricerche concretamente eseguite e dagli atti emerge una diversa risultanza anagrafica del destinatario rispetto all'indirizzo tentato, la notifica agli irreperibili assoluti deve essere considerata invalida, con conseguente caducazione degli effetti preclusivi che da essa il giudice di merito abbia tratto.
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