Cassazione Civile, Ordinanza n. 00604/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto della domanda di liquidazione dei compensi presentata da un'avvocata nominata difensore d'ufficio in un processo penale. Dopo aver svolto l'attività difensiva e aver intrapreso iniziative per il recupero coattivo del credito professionale, anche mediante espropriazione presso terzi, la professionista aveva chiesto la liquidazione delle proprie spettanze ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, detratto quanto già recuperato. Il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo congruo un compenso inferiore alle somme già ricavate e aveva escluso i compensi relativi alla procedura esecutiva. L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 era stata poi respinta con ordinanza motivata per relationem, mediante integrale richiamo del decreto opposto. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione, per essersi limitata a un acritico rinvio al provvedimento precedente senza confrontarsi con le specifiche censure; (2) violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul compenso e sulle spese relative alla procedura di espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione dell'ordinanza meramente apparente e non idonea a consentire il controllo sul percorso argomentativo seguito, perché il giudice dell'opposizione si era limitato a un rinvio integrale al decreto opposto senza dare conto delle specifiche doglianze né riprodurre, anche solo per stralci, il contenuto della decisione richiamata. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini la vicenda, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e motivi in modo effettivo e controllabile.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di opposizione avverso il provvedimento che definisce la domanda di liquidazione dei compensi nel regime del patrocinio/difesa d'ufficio.
regola la liquidazione dei compensi richiesti dal difensore d'ufficio per l'attività prestata e, nel caso concreto, la Corte rileva che la domanda verteva anche sulle attività svolte per il recupero del credito professionale.
è richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo della pretesa alla liquidazione dei compensi professionali.
è invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulle spese della procedura esecutiva.
la Corte evidenzia che la ricorrente ha assolto l'onere di specifica indicazione degli atti e delle critiche mosse al provvedimento impugnato.
non è citato espressamente nel testo, ma la nullità viene ricondotta alla mancanza di motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice richiama l'atto precedente in modo da rendere agevole il controllo della decisione e dia conto, sia pure sinteticamente, delle argomentazioni delle parti e della loro corrispondenza con quelle condivise.
- Non è sufficiente un rinvio apodittico e integrale al provvedimento richiamato: se il giudice dell'impugnazione non confronta le specifiche censure dedotte e non consente di ricostruire l'iter logico seguito, la motivazione è meramente apparente e la decisione è nulla.
- La motivazione esistente solo in senso materiale non basta; occorre che la sentenza/ordinanza consenta un effettivo controllo di logicità e completezza, altrimenti non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto.
- In presenza di una nullità della motivazione del provvedimento impugnato, le ulteriori censure restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
- Chi impugna deve specificare puntualmente, con rispetto dell'onere di indicazione degli atti, le critiche mosse al provvedimento precedente; una volta assolto tale onere, il giudice deve rispondere alle doglianze in modo percepibile e verificabile.
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