Cassazione Civile, Ordinanza n. 00603/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La vicenda origina dalla revoca, da parte del Tribunale, dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione personale. La parte interessata ha proposto opposizione contro il decreto di revoca, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il rimedio come opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, mentre si sarebbe dovuto applicare l'art. 99, comma 2, del medesimo testo unico, con conseguente necessità di notificazione all'Ufficio finanziario e non al Ministero della giustizia. Il Tribunale ha invece ritenuto che l'opposizione fosse regolata dall'art. 170 e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione, il ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, insistendo sulla corretta qualificazione dell'impugnazione come rimedio avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, non come controversia sulla liquidazione di compensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, il testo unico non prevede un rimedio specifico e che l'unico strumento esperibile è l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, quale rimedio generale contro i decreti in materia di liquidazione. Ha inoltre richiamato l'orientamento già consolidato della Corte e l'avallo delle Sezioni Unite, valorizzando la specialità dell'art. 99 nel solo ambito penale e la natura generale dell'art. 170. Conseguentemente, è stata confermata la decisione impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
rimedio collocato nel titolo dedicato al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale; non è applicabile in via generalizzata ai processi diversi da quello penale per impugnare la revoca dell'ammissione al patrocinio.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio generale avverso i decreti in materia di liquidazione ed è estensibile anche all'opposizione contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili; in mancanza di un rimedio specifico, l'impugnazione va individuata nell'art. 170.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato nel percorso argomentativo delle Sezioni Unite per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
nel ragionamento richiamato dalle Sezioni Unite, si connota come rimedio generale nel sistema del testo unico contro i provvedimenti che negano o revocano l'ammissione al patrocinio.
Massime di principio
- Avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, in assenza di una previsione espressa di un rimedio specifico, l'unico mezzo di tutela esperibile è l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
- L'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo inserito nella disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, non può essere esteso oltre il proprio ambito tipico per impugnare provvedimenti di revoca emessi in processi diversi.
- Il rimedio ex art. 170 ha portata generale nel sistema del testo unico sulle spese di giustizia per le controversie relative ai decreti di liquidazione o ai provvedimenti di diniego/revoca dell'ammissione al patrocinio.
- Quando l'opposizione concerne la revoca del patrocinio a spese dello Stato e non la liquidazione di compensi, la parte passivamente legittimata va individuata secondo il rapporto sostanziale connesso al provvedimento impugnato, non sulla base di una diversa qualificazione del rimedio non consentita dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00602/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00604/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00605/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00606/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00608/2026 del 11/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →