Cassazione Civile, Ordinanza n. 00606/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito d'impresa e IVA, assumendo che una società avesse emesso due fatture in favore di un'altra società per lavori di costruzione relativi a operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello, invece, la CTR aveva accolto l'impugnazione ritenendo che, anche a voler prescindere dalla contestata inesistenza dell'operazione, il mancato pagamento delle fatture impedisse di configurare un maggior reddito in capo all'emittente, semmai rilevando in capo al committente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 14 l. n. 537 del 1993 e dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto irrilevante l'inesistenza dell'operazione e la sua natura di illecito penale, nonostante tali elementi costituissero il fondamento della ripresa a tassazione dei proventi illeciti e della debenza dell'IVA esposta in fattura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non poteva prescindere dalla verifica dell'inesistenza dell'operazione, che era il presupposto stesso della ripresa fiscale, né poteva escludere la tassabilità del corrispettivo illecito solo perché le fatture non risultavano pagate. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame, anche ai fini della regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte lo richiama come norma che, in presenza di fattura emessa per operazione inesistente, fa sorgere l'obbligo d'imposta per l'intero importo indicato, secondo il principio di cartolarità.
È considerato norma che ricomprende tra i redditi imponibili anche i proventi derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi; nel caso concreto viene richiamata per tassare il corrispettivo illecito collegato all'emissione di fatture false.
È richiamato quale fattispecie penale di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, posta a fondamento della pretesa fiscale sull'illecito provento.
È evocato nel richiamo all'interpretazione autentica dell'art. 14 l. n. 537 del 1993 circa la tassabilità dei proventi illeciti.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
È menzionato nel passaggio sulla tassabilità dei redditi illeciti in generale, come previsione coerente con la tassazione del prezzo del reato.
Massime di principio
- In tema di IVA, l'emissione di fattura per operazione inesistente, se non seguita da rettifica o annullamento tempestivo, determina l'obbligo di versamento dell'imposta indicata in fattura, secondo il principio di cartolarità, anche se l'operazione economica non è reale.
- Nel giudizio tributario, quando l'Ufficio fonda la ripresa su proventi illeciti derivanti dall'emissione di fatture false, il giudice non può prescindere dall'accertamento dell'inesistenza dell'operazione, perché tale dato costituisce il presupposto logico e giuridico dell'imposizione.
- La tassabilità del corrispettivo illecito percepito dall'emittente di fatture per operazioni inesistenti non coincide con la tassazione dell'imponibile apparente esposto in fattura, ma riguarda il compenso effettivamente conseguito quale prezzo del reato.
- Il mancato incasso dell'importo documentato in fattura non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale del compenso illecito eventualmente percepito per l'emissione del documento falso.
- Quando la fatturazione falsa è finalizzata a consentire a terzi l'evasione, il reddito imponibile dell'emittente può consistere nel prezzo dell'illecito, mentre l'operazione commerciale rappresentata resta fiscalmente irrilevante perché inesistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00602/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00603/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00604/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00605/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2026 del 11/01/2026
- ordinanza_civile · 11 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00608/2026 del 11/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →