Cassazione Civile, Ordinanza n. 00602/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta dal condominio per far accertare che sul cortile/area condominiale non esistesse una servitù di passaggio a favore degli immobili dei convenuti, i quali in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda del condominio e accolto la riconvenzionale; in appello la decisione è stata riformata, con accertamento dell'insussistenza della servitù e rigetto dell'usucapione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla servitù e sull'usucapione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che opere visibili e permanenti (cancello, pavimentazione, collegamento tra aree) dimostrassero l'apparenza della servitù; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento della testimonianza di una teste e per errata valutazione delle prove; 3) ulteriore denuncia di travisamento della prova testimoniale e omessa valutazione di altre deposizioni; 4) nullità della motivazione per apparente o mancante, anche per violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) violazione delle norme sull'animus possidendi e sull'usucapione della servitù, assumendo che la presenza di altri accessi e la fruizione dell'area non escludessero il possesso utile all'usucapione. Nel corso del procedimento alcuni ricorrenti non hanno coltivato l'impugnazione a seguito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., sicché per loro il giudizio è stato dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente ai ricorrenti che non hanno chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. (Eraldo Morando e Laura Lastrico). Per tutti gli altri ricorrenti ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, per i soli ricorrenti che hanno coltivato l'impugnazione dopo la proposta, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio/ulteriore importo collegato al contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi perché essi miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, mentre la Corte d'appello aveva già applicato correttamente i principi sull'apparenza della servitù di passaggio e sull'usucapione, motivando in modo non illogico e non apparente sulla mancanza di segni visibili univocamente destinati al servizio del fondo dominante e sulla carenza dell'animus possidendi.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
la mancata richiesta di decisione dopo la proposta di definizione anticipata comporta, per i ricorrenti interessati, la sostanziale rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio nei loro confronti
art. 391 c.p.c.
consente di dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità nei confronti dei ricorrenti che hanno rinunciato all'impugnazione non coltivandola
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocabile per denunciare violazione o falsa applicazione della legge, non per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non può essere utilizzato per una mera critica valutativa delle prove o per dedurre travisamenti che si risolvono in una diversa lettura del merito, salvo i casi di specifici errori processuali o motivazione mancante/apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non consente una revisione del ragionamento decisorio né un nuovo giudizio di fatto da parte della Cassazione
artt. 1027 c.c.
richiamato come norma definitoria della servitù
art. 1028 c.c.
richiamato in relazione all'utilità della servitù, che i ricorrenti assumevano potesse consistere anche in maggiore comodità o amenità del fondo dominante
art. 1031 c.c.
richiamato tra le norme che disciplinano la costituzione della servitù
art. 1140 c.c.
richiamato quanto al possesso e all'animus possidendi ai fini dell'usucapione della servitù
art. 1158 c.c.
richiamato quale base dell'usucapione del diritto reale
art. 1061 c.c.
richiamato in tema di servitù apparenti e acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o non ritualmente acquisibili d'ufficio
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti dell'usucapione della servitù
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna equitativa in favore della controparte nei confronti dei soli ricorrenti che hanno coltivato l'impugnazione
art. 96, quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna anche in favore della cassa delle ammende nei confronti dei ricorrenti che hanno insistito nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'apparenza della servitù richiede segni visibili e opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, idonee a rendere manifesto in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente; per la servitù di passaggio non basta che esista un percorso materialmente utilizzabile, occorrendo un quid pluris che ne riveli la specifica destinazione al servizio del fondo dominante.
- L'acquisto per usucapione della servitù di passaggio presuppone la prova di un collegamento funzionale univoco tra l'opera o il tracciato e l'utilità del fondo dominante; l'uso promiscuo del passaggio o la presenza di accessi alternativi possono escludere l'univocità richiesta.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame delle prove o una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, del vizio motivazionale o della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali censure sono ammissibili solo se si denunciano errori di diritto nei criteri di valutazione della prova o specifici errori processuali, non già una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il travisamento della prova è sindacabile nei limiti propri del vizio processuale o, nei casi consentiti, dell'errore revocatorio; non può essere trasformato in una richiesta di sostituzione della valutazione del giudice di merito sulla credibilità dei testimoni e sul peso delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito motiva sull'insussistenza dell'apparenza della servitù e sulla mancanza dell'animus possidendi mediante un percorso argomentativo non illogico e supportato da prove richiamate, la Cassazione non può sovrapporre una propria lettura del compendio probatorio.
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