Cassazione Civile, Ordinanza n. 00605/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di joint venture finalizzato alla costituzione di una società messicana per importare, distribuire e produrre in Messico prodotti alimentari a marchio del gruppo della ricorrente. Dopo contrasti sull'esecuzione del mandato e una transazione intervenuta tra le parti, una delle controparti otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma asseritamente dovuta in base alla transazione. La ricorrente si opponeva sostenendo, in sintesi, che il pagamento era stato affidato a una diversa società del gruppo controparte, che vi era stato incasso di corrispettivi da parte di tale soggetto senza riversamento delle somme e che, comunque, l'obbligazione non era esigibile o si era estinta. Il Tribunale revocava il decreto, ma la Corte d'appello lo confermava ritenendo valida ed efficace una clausola di pagamento immediato senza eccezioni (solve et repete) e escludendo che l'opponente potesse paralizzare la pretesa con le eccezioni sollevate. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) giudicato interno sulla pretesa efficacia condizionata della clausola solve et repete; 2) violazione dell'art. 1462 c.c., sostenendo di aver formulato eccezioni estranee al divieto di opporre eccezioni e di aver allegato gravi motivi per sospendere la clausola; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di inadempimento della controparte che aveva incassato le somme senza riversarle; 4) omesso esame di fatto decisivo, sempre relativo all'incasso delle somme e all'estinzione del credito; 5) violazione del d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1224 c.c. per l'indebito riconoscimento di interessi moratori, assumendosi che la transazione non integrasse una transazione commerciale. Le controparti resistevano con controricorso, eccependo anche la nullità della notifica nei confronti di una di esse, poi sanata dalla costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della notifica ritenendo sanato il vizio per effetto della costituzione della destinataria. Nel merito ha rigettato tutti i motivi di ricorso: ha escluso il giudicato interno perché la pretesa efficacia condizionata della clausola solve et repete era solo un argomento del primo giudice e comunque il capo era stato investito dall'appello; ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 1462 c.c. perché la ricorrente non aveva dedotto nullità, annullabilità o rescissione, ma solo eccezioni inerenti all'adempimento e all'efficacia del rapporto, e perché la valutazione dei gravi motivi spetta al giudice di merito; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché, una volta ritenuta operante la clausola di pagamento senza eccezioni, le eccezioni erano precluse; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame del fatto decisivo perché esterno alla ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile anche la censura sugli interessi moratori, non specificamente riproposta in appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
la notificazione del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello al domicilio eletto nel primo grado è viziata se eseguita fuori dai casi previsti
art. 291 c.p.c.
in caso di notifica nulla va disposta la rinnovazione; il vizio può poi essere sanato dalla costituzione del destinatario
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato interno e impugnazione dei capi di sentenza
art. 329 c.p.c.
richiamato per stabilire quando la mancata impugnazione determina acquiescenza o giudicato interno
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno
art. 1462 c.c.
la clausola solve et repete non impedisce solo le eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione; i gravi motivi per sospenderne l'efficacia sono rimessi alla valutazione di merito
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice ritiene precluse le eccezioni per effetto della clausola solve et repete
D. Lgs. 231/2002
il motivo sugli interessi moratori è inammissibile perché la questione non era stata specificamente riproposta in appello
art. 1224 c.c.
richiamato insieme al d.lgs. 231/2002 in tema di interessi moratori
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
dà titolo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una statuizione produce giudicato interno solo se la statuizione integra un capo autonomo della sentenza, cioè una decisione indipendente e non una mera argomentazione o un passaggio motivazionale.
- La clausola solve et repete preclude l'esame delle eccezioni del debitore, salvo quelle di nullità, annullabilità o rescissione del contratto; eccezioni relative all'adempimento, all'efficacia o all'estinzione dell'obbligazione non ne elidono l'operatività.
- La sospensione dell'efficacia della clausola solve et repete per gravi motivi richiede valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non è utilmente censurabile in cassazione se implica accertamenti non compiuti dal giudice di legittimità.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, applicando una clausola di pagamento senza eccezioni, ritenga logicamente precluse tutte le eccezioni sollevate dalla parte onerata.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto prospettato non cade sulla ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
- Le questioni non riproposte in appello con sufficiente specificità non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, neppure sotto il profilo della violazione di legge.
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