Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato chiese la liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta in favore di un assistito in un procedimento di opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto che aveva rigettato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. Il g.i.p. dichiarò di non poter provvedere, ritenendo competente il giudice civile. L'avvocato propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il Tribunale accolse l'opposizione, ma liquidò il compenso applicando lo scaglione di valore inferiore a euro 1.100, anziché quello della causa di valore indeterminabile indicato dal professionista. Il ricorrente censurò l'ordinanza per nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse individuato il valore della causa senza motivare le ragioni del diverso scaglione; dedusse inoltre la violazione delle norme sul compenso forense e sul criterio di valore, sostenendo che la controversia, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di patrocinio a spese dello Stato, fosse priva di valore monetario e quindi da qualificare come di valore indeterminabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che il Tribunale avesse individuato lo scaglione tariffario senza spiegare perché non avesse seguito la qualificazione di valore indeterminabile prospettata dal difensore, integrando così una motivazione apparente e quindi una nullità dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Bologna, o a un magistrato delegato diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento di opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato come norma che disciplina l'opposizione al provvedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato.
La mancanza di motivazione idonea a rendere comprensibile il criterio di scelta del valore della causa integra nullità del provvedimento.
Richiamato insieme alle norme tariffarie per la determinazione del compenso dell'avvocato.
artt. 4, 5 e 6 d.m. n. 55/2012
Richiamati come norme sui criteri di liquidazione del compenso professionale.
punto 2 della Tabella allegata al d.m. n. 55/2012
Richiamato quale parametro tariffario per lo scaglione di valore della causa.
Richiamati in relazione ai criteri di determinazione del valore della causa.
Massime di principio
- La determinazione del valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite o del compenso professionale, può ritenersi implicita nella prospettazione delle parti solo se il giudice vi si conforma; se intende discostarsene, deve indicarne le ragioni in modo espresso.
- La mancata esplicitazione del criterio seguito per scegliere lo scaglione tariffario rende la motivazione apparente e determina nullità del provvedimento quando non consente di comprendere il percorso logico decisorio.
- La domanda è di valore indeterminabile solo quando il suo valore non possa essere determinato; non basta che il valore sia semplicemente da accertare nel corso del giudizio.
- Quando un motivo di ricorso comporta l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione sul criterio di quantificazione, restano assorbite le censure che investono il merito della stessa quantificazione.
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