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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29794/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da più fideiussori di una società poi fallita, avverso la richiesta di pagamento avanzata dalla banca originaria creditrice e poi dalla cessionaria del credito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha poi parzialmente accolto il gravame di due dei fideiussori, revocando il decreto ma condannandoli comunque al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, oltre interessi, con regolazione parziale delle spese. Contro tale sentenza una sola fideiussora ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per l'omesso esame del comportamento della banca in violazione di correttezza, buona fede e diligenza e per la asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; 2) violazione della clausola "a semplice richiesta scritta", dell'art. 1462 c.c., della direttiva 93/13/CEE e del Codice del consumo, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato i contratti e precluso le eccezioni relative al rapporto principale, senza rilevare la nullità della clausola come vessatoria; 3) violazione degli artt. 117 TUB, 1325, 1346, 1421 e 1939 c.c., con omesso esame di plurimi profili di invalidità, contestando la legittimità della conclusione non scritta dei contratti di apertura di credito e delle condizioni applicate; 4) violazione degli artt. 644 c.p., 1815 e 1421 c.c., per la mancata considerazione dell'asserita usurarietà dei rapporti e dell'omesso accertamento del TEG nei vari trimestri, oltre all'asserito comportamento contrario a buona fede della banca; 5) violazione degli artt. 115, 61 ss., 191 ss., 112 e 113 c.p.c. per l'omesso esame delle richieste istruttorie e della C.T.U. richiesta per supplire alla prova dell'usura e degli altri vizi denunciati. In memoria la ricorrente ha inoltre sollevato eccezioni sulla legittimazione della cessionaria e sull'ammissibilità in appello di nuove eccezioni e domande, eccezioni respinte perché tardive o comunque infondate/inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione della ricorrente sulla legittimazione della cessionaria, poiché il credito ceduto era stato adeguatamente documentato e già rivendicato dalla cessionaria nei gradi di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sulla pretesa novità in appello di eccezioni e domande, sia perché formulate tardivamente in cassazione, sia perché non specificamente autosufficienti. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto: il primo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva escluso la nullità delle fideiussioni per mancanza di allegazione e prova della concreta operatività delle clausole asseritamente illecite e perché mancava prova della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e dei presupposti dell'art. 1956 c.c.; il secondo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di fatto e di interpretazione contrattuale, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza confrontarsi con la ratio decidendi, fondata anche sulla preclusione contrattuale dell'eccezione prima del pagamento; il terzo infondato perché la Corte d'appello aveva esaminato la documentazione e si era attenuta alla giurisprudenza secondo cui, se l'apertura di credito è già regolata nel contratto di conto corrente scritto, non richiede un autonomo scritto a pena di nullità; il quarto inammissibile perché generico, non supportato da prova del superamento dei tassi soglia e relativo a una censura di merito sulla metodologia di calcolo dell'usura, oltre che inconferente sull'usura sopravvenuta; il quinto inammissibile perché la CTU non può supplire alle carenze probatorie della parte e la doglianza tendeva a un nuovo giudizio di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione degli obblighi del creditore verso il fideiussore; la Corte ha ritenuto mancante la prova delle condizioni oggettive e soggettive per la sua applicazione.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato in relazione alla decadenza del creditore e alla clausola di garanzia; la Corte ha ribadito che la decadenza può essere derogata dalle parti e che, nei contratti di garanzia a prima richiesta, il rinvio pattizio può riferirsi solo al termine semestrale.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte ha escluso una dimostrata violazione da parte della banca.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha rilevato l'assenza di allegazioni e prova specifiche.

  • art. 1462 c.c.

    richiamato con riferimento alla clausola a semplice richiesta scritta, valutata dalla Corte come idonea a precludere eccezioni sul rapporto principale secondo la disciplina pattizia accertata in fatto.

  • Direttiva 93/13/CEE

    invocata per sostenere la vessatorietà della clausola di garanzia; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con l'accertamento di merito.

  • art. 33 Codice del Consumo

    richiamato dalla ricorrente per denunciare la vessatorietà della clausola; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 36 Codice del Consumo

    invocato per la nullità di protezione delle clausole abusive; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata.

  • art. 117 TUB

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dei rapporti bancari e delle condizioni applicate; la Corte ha escluso l'illegittimità denunciata.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti del contratto; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di oggetto del contratto; non è emersa una invalidità accolta dalla Corte.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità; la Corte ha però escluso che vi fosse prova sufficiente delle nullità dedotte.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato in tema di accessorietà della fideiussione; la Corte non ha ravvisato l'invalidità invocata.

  • art. 644 c.p.

    richiamato in relazione all'usura; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di prova e genericità.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per le conseguenze dell'usura nei rapporti di credito; la Corte non ha accolto la deduzione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla CTU; la Corte ha ribadito che non si può usare la consulenza per supplire alle carenze probatorie.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 191 ss. c.p.c. sulla consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto la CTU non utilizzabile come mezzo esplorativo.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha escluso che la CTU potesse supplire alla mancanza di prova.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in memoria per sostenere l'ammissibilità o meno di nuove domande/eccezioni in appello; la Corte ha dichiarato la questione tardiva o inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che molte censure erano in realtà di merito o prive di specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • L. n. 130 del 1999

    richiamata in relazione alla cessione in blocco del credito alla società controricorrente.

  • L. n. 108 del 1996

    richiamata come normativa primaria anti-usura cui si riferiscono le istruzioni e i criteri di calcolo del TEG.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis

    richiamato come base della disciplina anti-usura e dei criteri di rilevazione del tasso soglia.

Massime di principio

  • In materia di fideiussione, la deduzione di nullità per clausole anticoncorrenziali o comunque illecite richiede allegazione e prova della concreta operatività delle clausole nella singola fattispecie; la sola produzione di provvedimenti generali o la mera astratta invocazione dell'illiceità non bastano a determinare la nullità dell'intero contratto.
  • L'eccezione di violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e informazione del creditore verso il fideiussore non può essere accolta in assenza di specifiche allegazioni e prova del comportamento scorretto e dei presupposti applicativi delle norme invocate, tra cui l'art. 1956 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di nuovo esame del merito o delle prove; è inammissibile la doglianza che non indichi in modo specifico i canoni ermeneutici violati o che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • La censura sull'usura bancaria richiede una contestazione specifica e documentata del superamento del tasso soglia, con indicazione dei trimestri rilevanti e dei criteri di calcolo; non è sufficiente una deduzione generica né la richiesta di una CTU esplorativa per sopperire alla carenza di prova.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte o per svolgere indagini meramente esplorative; il giudice può legittimamente negarla quando la parte intenda usarla come surrogato della prova che avrebbe dovuto già allegare e offrire.
  • In tema di garanzia a prima richiesta e clausole che richiamano la decadenza ex art. 1957 c.c., l'interpretazione del contratto deve evitare letture contraddittorie: il rinvio pattizio può essere inteso nel senso di riferire il termine semestrale alla richiesta stragiudiziale, purché ciò sia coerente con la struttura della garanzia convenuta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMutuoConto correnteClausole vessatorieImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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