Cassazione Civile, Ordinanza n. 29794/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da più fideiussori di una società poi fallita, avverso la richiesta di pagamento avanzata dalla banca originaria creditrice e poi dalla cessionaria del credito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello ha poi parzialmente accolto il gravame di due dei fideiussori, revocando il decreto ma condannandoli comunque al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, oltre interessi, con regolazione parziale delle spese. Contro tale sentenza una sola fideiussora ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per l'omesso esame del comportamento della banca in violazione di correttezza, buona fede e diligenza e per la asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; 2) violazione della clausola "a semplice richiesta scritta", dell'art. 1462 c.c., della direttiva 93/13/CEE e del Codice del consumo, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato i contratti e precluso le eccezioni relative al rapporto principale, senza rilevare la nullità della clausola come vessatoria; 3) violazione degli artt. 117 TUB, 1325, 1346, 1421 e 1939 c.c., con omesso esame di plurimi profili di invalidità, contestando la legittimità della conclusione non scritta dei contratti di apertura di credito e delle condizioni applicate; 4) violazione degli artt. 644 c.p., 1815 e 1421 c.c., per la mancata considerazione dell'asserita usurarietà dei rapporti e dell'omesso accertamento del TEG nei vari trimestri, oltre all'asserito comportamento contrario a buona fede della banca; 5) violazione degli artt. 115, 61 ss., 191 ss., 112 e 113 c.p.c. per l'omesso esame delle richieste istruttorie e della C.T.U. richiesta per supplire alla prova dell'usura e degli altri vizi denunciati. In memoria la ricorrente ha inoltre sollevato eccezioni sulla legittimazione della cessionaria e sull'ammissibilità in appello di nuove eccezioni e domande, eccezioni respinte perché tardive o comunque infondate/inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione della ricorrente sulla legittimazione della cessionaria, poiché il credito ceduto era stato adeguatamente documentato e già rivendicato dalla cessionaria nei gradi di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sulla pretesa novità in appello di eccezioni e domande, sia perché formulate tardivamente in cassazione, sia perché non specificamente autosufficienti. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto: il primo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva escluso la nullità delle fideiussioni per mancanza di allegazione e prova della concreta operatività delle clausole asseritamente illecite e perché mancava prova della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e dei presupposti dell'art. 1956 c.c.; il secondo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di fatto e di interpretazione contrattuale, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza confrontarsi con la ratio decidendi, fondata anche sulla preclusione contrattuale dell'eccezione prima del pagamento; il terzo infondato perché la Corte d'appello aveva esaminato la documentazione e si era attenuta alla giurisprudenza secondo cui, se l'apertura di credito è già regolata nel contratto di conto corrente scritto, non richiede un autonomo scritto a pena di nullità; il quarto inammissibile perché generico, non supportato da prova del superamento dei tassi soglia e relativo a una censura di merito sulla metodologia di calcolo dell'usura, oltre che inconferente sull'usura sopravvenuta; il quinto inammissibile perché la CTU non può supplire alle carenze probatorie della parte e la doglianza tendeva a un nuovo giudizio di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per dedurre la violazione degli obblighi del creditore verso il fideiussore; la Corte ha ritenuto mancante la prova delle condizioni oggettive e soggettive per la sua applicazione.
richiamato in relazione alla decadenza del creditore e alla clausola di garanzia; la Corte ha ribadito che la decadenza può essere derogata dalle parti e che, nei contratti di garanzia a prima richiesta, il rinvio pattizio può riferirsi solo al termine semestrale.
richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte ha escluso una dimostrata violazione da parte della banca.
richiamato quale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha rilevato l'assenza di allegazioni e prova specifiche.
richiamato con riferimento alla clausola a semplice richiesta scritta, valutata dalla Corte come idonea a precludere eccezioni sul rapporto principale secondo la disciplina pattizia accertata in fatto.
Direttiva 93/13/CEE
invocata per sostenere la vessatorietà della clausola di garanzia; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con l'accertamento di merito.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la vessatorietà della clausola; la Corte non ha accolto la censura.
invocato per la nullità di protezione delle clausole abusive; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata.
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dei rapporti bancari e delle condizioni applicate; la Corte ha escluso l'illegittimità denunciata.
richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti del contratto; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
richiamato dalla ricorrente in tema di oggetto del contratto; non è emersa una invalidità accolta dalla Corte.
richiamato per il rilievo officioso della nullità; la Corte ha però escluso che vi fosse prova sufficiente delle nullità dedotte.
richiamato in tema di accessorietà della fideiussione; la Corte non ha ravvisato l'invalidità invocata.
richiamato in relazione all'usura; la Corte ha escluso la fondatezza della censura per difetto di prova e genericità.
richiamato per le conseguenze dell'usura nei rapporti di credito; la Corte non ha accolto la deduzione.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla CTU; la Corte ha ribadito che non si può usare la consulenza per supplire alle carenze probatorie.
richiamato insieme agli artt. 191 ss. c.p.c. sulla consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto la CTU non utilizzabile come mezzo esplorativo.
richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha escluso che la CTU potesse supplire alla mancanza di prova.
richiamato per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie; la Corte ha escluso il vizio.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
richiamato in memoria per sostenere l'ammissibilità o meno di nuove domande/eccezioni in appello; la Corte ha dichiarato la questione tardiva o inammissibile.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che molte censure erano in realtà di merito o prive di specificità.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamata in relazione alla cessione in blocco del credito alla società controricorrente.
richiamata come normativa primaria anti-usura cui si riferiscono le istruzioni e i criteri di calcolo del TEG.
D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis
richiamato come base della disciplina anti-usura e dei criteri di rilevazione del tasso soglia.
Massime di principio
- In materia di fideiussione, la deduzione di nullità per clausole anticoncorrenziali o comunque illecite richiede allegazione e prova della concreta operatività delle clausole nella singola fattispecie; la sola produzione di provvedimenti generali o la mera astratta invocazione dell'illiceità non bastano a determinare la nullità dell'intero contratto.
- L'eccezione di violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e informazione del creditore verso il fideiussore non può essere accolta in assenza di specifiche allegazioni e prova del comportamento scorretto e dei presupposti applicativi delle norme invocate, tra cui l'art. 1956 c.c.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di nuovo esame del merito o delle prove; è inammissibile la doglianza che non indichi in modo specifico i canoni ermeneutici violati o che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La censura sull'usura bancaria richiede una contestazione specifica e documentata del superamento del tasso soglia, con indicazione dei trimestri rilevanti e dei criteri di calcolo; non è sufficiente una deduzione generica né la richiesta di una CTU esplorativa per sopperire alla carenza di prova.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte o per svolgere indagini meramente esplorative; il giudice può legittimamente negarla quando la parte intenda usarla come surrogato della prova che avrebbe dovuto già allegare e offrire.
- In tema di garanzia a prima richiesta e clausole che richiamano la decadenza ex art. 1957 c.c., l'interpretazione del contratto deve evitare letture contraddittorie: il rinvio pattizio può essere inteso nel senso di riferire il termine semestrale alla richiesta stragiudiziale, purché ciò sia coerente con la struttura della garanzia convenuta.
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