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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione di buoni postali fruttiferi emessi su modulistica della precedente serie "P" ma timbrati "P/Q" o "Q/P". Le titolari chiedevano che, per l’ultimo decennio di durata del titolo, fossero applicati i rendimenti più favorevoli della serie "P", sostenendo che sul buono non fosse indicato in modo espresso che i nuovi tassi della serie "Q" dovessero operare anche oltre il primo ventennio. I giudici di merito avevano accolto tale impostazione, ritenendo che la timbratura e il contenuto del titolo facessero sorgere un legittimo affidamento sulla disciplina indicata sul buono. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, denunciando: nullità della sentenza per motivazione e disposizioni processuali asseritamente violate; violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e del D.M. 13 giugno 1986, nonché delle norme sull’interpretazione e integrazione del contratto; errata lettura del sistema dei rendimenti dei buoni della serie nuova; errata esclusione dell’applicabilità dei tassi ministeriali dell’ultima decade; e improprio richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ritenuta non sovrapponibile al caso concreto. La Corte di cassazione ha riunito i motivi, ritenendoli tutti riferiti alla medesima questione dei tassi applicabili ai BPF timbrati, e ha dato continuità a un orientamento recente che ammette l’integrazione del contenuto incompleto o ambiguo del titolo con i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla norma speciale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di Poste Italiane, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per il riesame conforme al principio affermato. La decisione è stata fondata sull’orientamento di legittimità recentemente consolidatosi in materia di buoni postali fruttiferi della serie "Q/P": quando il titolo rechi una tabella sostitutiva della precedente serie e la disciplina risulti incompleta o ambigua quanto ai rendimenti dell’ultimo periodo di fruttuosità, non è decisivo il solo dato letterale parziale del buono, ma opera un’integrazione suppletiva che collega il titolo ai tassi previsti dal decreto ministeriale applicabile. Per questo la pretesa dei risparmiatori di applicare i tassi della serie "P" per l’ultimo decennio è stata disattesa.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato evocato come parametro della censura di nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale norma asseritamente violata per omessa o errata pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale nell’interpretazione della disciplina dei buoni postali fruttiferi.

  • art. 173 d.P.R. 156/1973

    Considerato la norma speciale che prevede l’eterointegrazione del rapporto attraverso il decreto ministeriale richiamato e la disciplina della nuova serie di buoni.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato a sostegno dell’inserzione automatica nel rapporto delle clausole imposte dalla disciplina normativa.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato in relazione alla lettura del contenuto del modulo/titolo e alla disciplina predisposta unilateralmente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione del testo negoziale nel suo complesso, non limitata a una singola parte del buono.

  • art. 2002 c.c.

    Richiamato nel ricorso come ulteriore norma collegata alla disciplina del titolo di credito/rapporto cartolare.

  • D.M. 13 giugno 1986

    Considerato il decreto che determina i rendimenti della nuova serie di buoni e che integra il contenuto del titolo in caso di incompletezza o ambiguità.

Massime di principio

  • Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il testo del titolo va interpretato nel suo complesso: non può attribuirsi rilievo decisivo a un singolo dato letterale se la dichiarazione negoziale complessiva e la tabella stampigliata sul buono indicano una disciplina sostitutiva della precedente serie.
  • Quando il buono postale presenta una formulazione incompleta o ambigua sui rendimenti dell’ultimo periodo di fruttuosità, opera un’integrazione suppletiva del rapporto mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla norma speciale.
  • In presenza di titoli della serie nuova timbrati secondo la disciplina sostitutiva, non è automaticamente applicabile per l’ultimo decennio il rendimento della serie precedente, se la tabella apposta sul titolo e il sistema normativo richiamato conducono all’applicazione dei tassi della nuova serie.
  • L’interpretazione del titolo cartolare deve raccordare il senso letterale delle parole con la volontà negoziale complessiva e con la disciplina normativa incorporata nel rapporto, evitando letture isolate e parziali del documento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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