LEGGE 30 aprile 1999, n. 130
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti e, in sezioni successive, alcune operazioni affini. Regola cessioni, segregazione patrimoniale, emissione dei titoli, profili fiscali e veicoli dedicati. Prevede limiti e regimi speciali per investitori qualificati, nonché norme particolari per crediti deteriorati e cartolarizzazioni immobiliari.
Cartolarizzazione dei crediti e operazioni collegate
Cartolarizzazione dei crediti: quadro generale
La legge disciplina le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione onerosa di crediti pecuniari esistenti o futuri, nonché alcune operazioni equivalenti o collegate. L’impianto ruota attorno alla segregazione dei flussi e dei patrimoni destinati al soddisfacimento dei titoli emessi o dei finanziamenti utilizzati per acquistare i crediti.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La disciplina si applica quando:
- il cessionario è una società di cartolarizzazione;
- i flussi derivanti dai crediti sono destinati esclusivamente al pagamento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei finanziamenti contratti per acquistare i crediti, oltre che dei costi dell’operazione.
La legge estende la disciplina anche:
- alle operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie da parte della società di cartolarizzazione;
- alle operazioni in cui la società di cartolarizzazione concede finanziamenti a determinati soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese con bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente o tramite banca/intermediario ex art. 106 TUB;
- alle cartolarizzazioni di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente.
Sono previste regole specifiche quando intervengono banche o intermediari finanziari per l’individuazione dei prenditori, per la gestione dell’operazione e per il mantenimento di un significativo interesse economico.
Società di cartolarizzazione e separazione patrimoniale
La società cessionaria o emittente deve avere per oggetto esclusivo una o più operazioni di cartolarizzazione. I crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività acquistate con tali somme costituiscono un patrimonio separato.
Su tale patrimonio:
- non possono agire creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti;
- i conti dedicati godono di una forte tutela segregativa, con restituzione immediata delle somme alla società in caso di procedure concorsuali sul depositario o sui soggetti incaricati della riscossione, senza insinuazione al passivo.
Le società di cartolarizzazione devono costituirsi in forma di società di capitali. La Banca d’Italia può imporre ulteriori obblighi di segnalazione sui crediti cartolarizzati.
Programma dell’operazione, prospetto e controlli
I titoli emessi sono strumenti finanziari soggetti alla disciplina del TUF. Il prospetto informativo è redatto dalla società cessionaria o, se diversa, dalla società emittente.
Se i titoli sono offerti a investitori professionali, il prospetto deve indicare, tra l’altro:
- soggetto cedente, cessionario e caratteristiche dell’operazione;
- soggetti incaricati dell’emissione, del collocamento, della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento;
- condizioni per l’eventuale cessione dei crediti acquistati;
- criteri di reinvestimento dei fondi temporaneamente non utilizzati;
- eventuali operazioni accessorie, costi e utili attesi;
- eventuali rapporti di partecipazione tra cedente e cessionaria.
Se i titoli sono offerti a investitori non professionali, l’operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. La CONSOB disciplina requisiti e indipendenza degli operatori di rating/valutazione.
Il prospetto deve essere consegnato, su semplice richiesta, ai portatori dei titoli.
Cessione dei crediti ed efficacia verso terzi
Alle cessioni si applicano le regole di pubblicità e opponibilità previste dal testo unico bancario. La cessione diventa opponibile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla data certa del pagamento del corrispettivo, con effetti anche verso altri aventi causa e creditori del cedente che non abbiano pignorato prima della pubblicazione.
In tale momento:
- i debitori ceduti non possono opporre compensazione con crediti sorti successivamente verso il cedente;
- per crediti rotativi o da aperture di credito, l’efficacia si estende anche ai crediti futuri se i contratti erano già stati stipulati.
Sono previste deroghe a norme sulle procedure concorsuali e su formalità ulteriori, nonché regole speciali per i crediti verso pubbliche amministrazioni.
Tutela dei flussi e regime di separazione nei finanziamenti cartolarizzati
Per le operazioni mediante finanziamento e per alcune operazioni connesse ai crediti deteriorati, la legge prevede una forte segregazione di crediti, incassi, garanzie e beni destinati al rimborso.
In particolare:
- le somme sui conti dedicati sono riservate al pagamento dei titolari dei diritti e dei costi dell’operazione;
- le azioni dei creditori sono ammesse solo nei limiti dell’eventuale eccedenza;
- i beni e i diritti destinati a garanzia possono essere segregati anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio.
Titoli emessi e regime finanziario-fiscale
I titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti sono soggetti agli artt. 129 e 143 TUB. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico e i limiti quantitativi alla raccolta, né le norme codicistiche sulle obbligazioni societarie.
Sul piano fiscale:
- i titoli hanno il trattamento delle obbligazioni quotate ai fini delle imposte sui redditi;
- per talune cessioni di crediti derivanti da operazioni agevolate continuano a valere le relative agevolazioni;
- le diminuzioni di valore e gli accantonamenti relativi a operazioni stipulate entro due anni dall’entrata in vigore della legge seguono un regime contabile-fiscale particolare.
Operazioni alternative e cartolarizzazioni speciali
La disciplina si applica, in quanto compatibile:
- alle cartolarizzazioni mediante finanziamento al cedente;
- alle cessioni a fondi comuni di investimento;
- alle cartolarizzazioni di proventi derivanti da beni immobili, mobili registrati e diritti reali o personali su tali beni;
- alle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.
Per i crediti deteriorati sono previste regole specifiche su:
- finanziamenti di supporto al recupero;
- acquisizione di azioni, quote e strumenti partecipativi in piani di riequilibrio o ristrutturazione;
- società veicolo d’appoggio per acquisire e gestire beni e diritti a garanzia;
- ulteriori benefici fiscali e regole sulla segregazione patrimoniale.
Regimi transitori e norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater. Il testo include inoltre una disciplina di rinvio transitorio per le obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione delle nuove norme introdotte nel 2021.
Nel complesso, la legge resta oggi molto rilevante per la disciplina delle cartolarizzazioni, ma alcune sue parti originarie risultano superate o abrogate.
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