Cassazione Civile, Ordinanza n. 29664/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tour operator)
La controversia
La lite nasce da un sinistro avvenuto in Namibia durante un viaggio organizzato venduto da un tour operator italiano a due turisti. Nel corso di un’escursione su veicolo 4x4, uno pneumatico scoppiava e il mezzo usciva di strada: una turista riportava lesioni personali, mentre il marito non subiva lesioni ma chiedeva comunque ristoro per il pregiudizio da vacanza rovinata. Il Tribunale accoglieva in parte le domande risarcitorie contro il tour operator italiano e riteneva difetto di giurisdizione italiana sulla domanda di garanzia proposta da quest’ultimo contro la società namibiana che aveva materialmente organizzato il trasporto in loco. La Corte d’appello, invece, dichiarava la giurisdizione italiana sulla manleva e condannava la società straniera a tenere indenne il tour operator di tutte le somme dovute ai turisti. La società straniera ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo l’erronea applicazione dell’art. 3 l. 218/1995 e l’inapplicabilità della disciplina europea richiamata; 2) violazione dell’art. 353 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe deciso nel merito pur avendo riformato la sentenza di primo grado sul difetto di giurisdizione senza rimettere la causa al primo giudice; 3) violazione delle norme di diritto internazionale privato sulla legge applicabile al rapporto contrattuale di manleva, assumendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la Convenzione di Roma e quindi la legge del luogo della sede della parte che esegue la prestazione caratteristica, ossia la legge namibiana, e non l’art. 43 del Codice del Turismo e la legge italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando la giurisdizione italiana sulla domanda di garanzia proposta nel medesimo giudizio pendente sul rapporto principale. Ha ritenuto che l’art. 3, comma 2, l. 218/1995 rinvii, per le materie civili e commerciali comprese nel campo di applicazione originario della Convenzione di Bruxelles, ai criteri oggi contenuti nel regolamento UE n. 1215/2012 (già reg. n. 44/2001), anche quando il convenuto sia domiciliato in Stato terzo, e che la chiamata in garanzia nel processo principale rientri nel foro speciale corrispondente. Poiché, tuttavia, l’accoglimento del primo motivo escludeva la necessità di esaminare nel merito i restanti motivi, la Corte ha disposto la rimessione degli atti alla Terza Sezione civile per la decisione sui motivi residui, come richiesto dalla Procura generale. Dal testo emerge quindi il rigetto del primo motivo e la prosecuzione del giudizio sugli altri due motivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è la base del motivo di ricorso per difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la base del motivo di ricorso per violazione di norme di diritto sostanziale
la Corte, decidendo sulla giurisdizione, statuisce direttamente sul punto
art. 3, l. 31 maggio 1995, n. 218
la giurisdizione italiana sussiste anche sulla base dei criteri della Convenzione di Bruxelles e dei successivi regolamenti, pure se il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente, quando la materia rientra nel campo di applicazione della Convenzione
art. 6, comma 1, n. 2, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
consente la chiamata in garanzia davanti al giudice della domanda principale, salvo che la domanda sia pretestuosa
art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001
ha contenuto sostanzialmente identico alla disposizione convenzionale sulla chiamata in garanzia
art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012
costituisce l’attuale criterio di collegamento per la chiamata in garanzia nel processo principale; il rinvio operato dall’art. 3 l. 218/1995 si adegua alla disciplina vigente dell’Unione
art. 68, Reg. CE n. 44/2001
conferma la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con il regolamento nell’ambito degli Stati membri
art. 68, Reg. UE n. 1215/2012
ribadisce la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con il regolamento vigente
è invocato per sostenere che la Corte d’appello, avendo riformato la decisione sulla giurisdizione, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice
è richiamato dalla Corte territoriale come base della manleva del tour operator verso il prestatore del servizio
art. 57, l. 31 maggio 1995, n. 218
è invocato dal ricorrente per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali internazionali
art. 4, Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
è richiamato per individuare la legge del paese della sede di chi esegue la prestazione caratteristica
Massime di principio
- Nelle controversie civili e commerciali rientranti nell’area della Convenzione di Bruxelles, il rinvio dell’art. 3, comma 2, l. 218/1995 va letto in modo dinamico, includendo i regolamenti UE succedutisi nel tempo come criteri di giurisdizione anche nei confronti di convenuti domiciliati in Stati terzi.
- La chiamata in garanzia proposta nel medesimo processo in cui pende la domanda principale consente di radicare la giurisdizione davanti al medesimo giudice, purché la domanda principale non sia stata proposta per distogliere il chiamato dal suo giudice naturale.
- Ai fini dell’art. 6, n. 2, della Convenzione di Bruxelles e dell’art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012 è irrilevante distinguere tra garanzia propria e impropria: ciò che conta è la non pretestuosità della chiamata e lo stretto collegamento tra domanda principale e domanda di garanzia.
- La Corte di cassazione, quando decide sulla giurisdizione, individua il giudice munito di potestas iudicandi sulla base del petitum sostanziale e può statuire direttamente sul punto applicando la disciplina processuale pertinente.
- Il rinvio pregiudiziale alla corretta legge applicabile al rapporto contrattuale rileva come questione distinta dalla giurisdizione: l’accertamento della giurisdizione non implica automaticamente la scelta della legge sostanziale applicabile al merito.
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